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Ordinanza Corte Costituzionale n. 285 del 2 novembre 2009

L'indennità di frequenza di cui alla legge n. 289/90 va erogata a tutti i minori stranieri invalidi regolarmente soggiornanti e non solo a quelli titolari di carta di soggiorno

L’ordinanza della Corte costituzionale n. 285/2009 estende implicitamente a tutti gli stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti anche l’indennità di frequenza prevista dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 a favore dei minori che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Nell’ordinanza, la Corte riafferma i principi già enunciati nelle precedenti pronunce (n. 306/2008 e n. 11/2009), secondo le quali le prestazioni assistenziali che presuppongono gravi infermità mirano a realizzare il diritto alla salute quale diritto umano fondamentale. Di conseguenza, la subordinazione dell’attribuzione di tali prestazioni a requisiti di soggiorno che richiedono per il rilascio la titolarità di un reddito, quali quelli previsti per il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, viene ad introdurre discriminazioni incompatibili con le norme costituzionali e di diritto internazionale attinenti al sistema internazionale dei diritti umani fondamentali, come tali spettanti a tutti, cittadini e stranieri. Tale principio di parità di trattamento ha una valenza ulteriore nell’ordinamento italiano dopo l’entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, siglata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18. La Convenzione infatti afferma il principio dell’universalità dei diritti spettanti a tutte le persone con disabilità, senza discriminazioni, qualunque ne sia il loro fondamento (art. 5 Convenzione), con particolare riferimento ed attenzione verso i minori con disabilità (art. 7)

L’indennità di frequenza è prevista dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289 a favore dei mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano riconosciute dalle apposite commissioni difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacustici che presentino una perdita uditiva significativa che richieda trattamenti riabilitativi o terapeutici significativi. L’indennità di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero e non è concessa ai minori che già beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 406/1968, alla legge n. 18/1980, alla legge n. 508/1988, nonché ai minori beneficiari delle speciali indennità in favore dei ciechi civili parziali o dell’indennità di comunicazione in favore dei sordi perlinguali. In tali casi l’interessato può optare per il trattamento più favorevole.

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