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Ordinanza TAR Emilia Romagna del 21 settembre 2004

Conversione del permesso di soggiorno da lavoro subordinato a lavoro autonomo per i neoregolarizzati

In relazione alla possibilità dei neoregolarizzati di convertire il permesso di soggiorno da lavoro subordinato a lavoro autonomo il TAR di Parma ha rigettato la richiesta di sospensiva in quanto “l’art.1, 5° c., D.L. 195/2002 prevede una disciplina specifica per il rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto a seguito della regolarizzazione”

Registro Ordinanze: 361/2004
Registro Generale: 409/2004

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Parma, sezione unica, nelle persone dei Signori:
Gaetano Cicciò Presidente
Giancarlo Mozzarelli Consigliere
Ugo Di Benedetto Consigliere, Relatore
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 21 Settembre 2004
Visto il ricorso 409/2004 proposto da Elazim Asar Hesham Ibrahim, rappresentato e difeso da Russo Avv. Angelo, con domicilio eletto in Parma, P.Le Santafiora 7, presso segreteria T.A.R.

CONTRO

Questore di Reggio Emilia
Ministero degli Interni , rappresentato e difeso da Avvocatura Distrettuale Stato , con domicilio eletto in Bologna, Via Guido Reni 4, presso la sua sede;
per l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione,
– del decreto del Questore della Provincia di Reggio Emilia in data 12/05/04, con il quale è stata rigettata la richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente;
– di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, di contenuto sconosciuto al ricorrente;
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero degli Interni
Udito il relatore Cons. Ugo Di Benedetto e uditi altresì l’avv. Russo e l’avv. Giuffredi dell’Avvocatura dello Stato;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;
Rilevato che non sussiste la probabilità di un esito favorevole della causa con riferimento alle censure dedotte; atteso che l’art.1, 5° c., D.L. 195/2002 prevede una disciplina specifica per il rinnovo del permesso di soggiorno ottenuto a seguito della regolarizzazione;

P.Q.M.

RESPINGE la suindicata domanda incidentale di sospensione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

PARMA , li 21 Settembre 2004

F.to Gaetano Cicciò, Presidente
F.to Ugo Di Benedetto, Consigliere rel.est.
Depositata in Segreteria in data 21 settembre 2004
Il Segretario, F.to Raffaele Lanza