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Ordinanza TAR Trentino Alto Adige del 13 maggio 2004

Questione di legittimità costituzionale di disposizione relativa alla regolarizzazione che escludeva la possibilità di regolarizzazione per gli stranieri espulsi ed accompagnati alla frontiera

Questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 comma 8 lettera a) del D.L. n. 195/2002 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari) convertito in legge n. 222/2002 per violazione degli artt. 3, comma 1 e 35, comma 1 Cost.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENTINO-ALTO ADIGE – SEDE DI TRENTO

ha pronunciato la seguente

O R D I N A N Z A

sul ricorso n. 116 del 2004 proposto da XXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Svetlana Turella, con domicilio eletto presso il T.R.G.A. di Trento, Via Calepina n. 50;

CONTRO

. il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
. il COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO, in persona del Commissario pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Trento, Largo Porta Nuova n. 9;
per l’annullamento,
previa sospensiva:
. del decreto di rigetto dell’istanza di regolarizzazione del lavoratore extracomunitario albanese YYYYYY presentata dal sig. XXXX, emesso dal Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Trento in data 29.9.2003, prot. n. SP/1022/PRT/2307/2003, ex D.L. 195/2002, convertito in L. 222/2002, e notificato al ricorrente in data 20.2.2004;
. del provvedimento del Questore di Trento con cui si è negato il relativo nulla osta;
. di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla Camera di Consiglio del 29 aprile 2004 – relatore il Consigliere Gianfranco Bronzetti – l’avv. Svetlana Turella per il ricorrente e l’avvocato dello Stato Sarre Pirrone per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato in data 16 aprile 2004 il signor XXXX -quale datore di lavoro del signor YYYY, cittadino albanese – impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, il decreto del Commissario del Governo per la Provincia di Trento del 29.9.2003 (prot. n. SP/1022/PRT/2307/2003), con il quale – a seguito del diniego di nulla osta da parte della Questura di Trento, in quanto lo straniero risulta precedentemente “espulso ed accompagnato alla frontiera” (atto pure oggetto di gravame) – è stata respinta la domanda di regolarizzazione proposta dal ricorrente per il predetto lavoratore extracomunitario ai sensi del D.L. 9.9.2002, n. 195 (convertito con la legge 9.10.2002, n. 222).

A sostegno del ricorso deduceva le seguenti censure in diritto:
1) Violazione di legge: difetto di motivazione (art. 3 Legge 7 agosto 1990, n. 241 e art. 97 Cost.);
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria, insufficienza della motivazione e, comunque, irragionevolezza ed illogicità della decisione;
3) Violazione di legge: violazione e falsa applicazione dell’art. 3 Cost.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione statale (centrale e periferica) intimata, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone quindi il rigetto, in una con la formulata istanza cautelare.
Con ordinanza n. 40/2004 il Tribunale – considerato di dover sottoporre alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale, prospettata dalla difesa del ricorrente, dell’art. 1, VIII comma lett. a), del D.L. 9.9.2002, n. 195 (convertito con la legge 9.10.2002, n. 222), come da separata ordinanza – accoglieva la domanda incidentale di sospensione temporaneamente e cioè fino all’esito del giudizio di costituzionalità.

D I R I T T O

1. Va, anzitutto, precisato che l’impugnato decreto commissariale costituisce la rigorosa applicazione del disposto del citato art. 1, VIII comma lett. a), del D.L. n. 195 del 2002, convertito nella legge n. 222 del 2002 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), che esclude la possibilità di regolarizzare la posizione del lavoratore extracomunitario quando esso sia stato colpito da un provvedimento di espulsione con successivo accompagnamento alla frontiera: situazione che ricorre appunto nel caso di specie.
Ne consegue che la decisione del ricorso – sia nella fase cautelare (in via definitiva), sia nel merito – dipende esclusivamente dalla valutazione in ordine alla possibile incostituzionalità della suddetta norma: di qui la rilevanza processuale della questione di legittimità costituzionale della norma medesima.
Ritiene, in proposito, il Collegio che detta questione non sia manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3, I comma, e 35, I comma, Cost., nei termini appresso indicati.
2. – Statuisce, in concreto, l’art. 1, VIII comma lett. a), del D.L. n. 195 del 2002 (nel testo sostituito dalla legge di conversione) che le disposizioni sulla legalizzazione del rapporto di lavoro non si applicano ai lavoratori extracomunitari “nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti l’inserimento sociale”; revoca che “non può essere in ogni caso disposta” non solo nelle ovvie e giustificate ipotesi di fatti a rilevanza penale, ma anche quando il lavoratore extracomunitario “risulti destinatario di un provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica”.

Questa parte della riportata norma pone, ad avviso del Collegio, seri dubbi di costituzionalità sotto una duplice angolatura.
A) in primo luogo essa, con riguardo alle altre ipotesi ivi segnate e con richiamo all’art. 13 del T.U. sull’immigrazione (D. lgs. n. 286 del 1998 e succ. modif.), viene ad operare un identico trattamento negativo per situazioni profondamente diverse e cioè da un lato le espulsioni, eseguite coattivamente, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o di pericolosità sociale, e dall’altro le espulsioni, mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, per mera inerzia dell’interessato, spesso dovuta a difficoltà oggettive prive di una qualsivoglia rilevanza penale.
Una siffatta scelta del legislatore, ingiustificata sul piano logico-giuridico ed inconcepibile in relazione alle intrinseche finalità della legge, appare in contrasto con il fondamentale principio di eguaglianza di cui all’art. 3, I comma, Cost., che, imponendo appunto un eguale trattamento delle situazioni giuridiche identiche, vieta, per converso, l’adozione di una stessa disciplina per posizioni radicalmente differenziate, come quella di specie.
B) In secondo luogo la norma in esame, laddove introduce il divieto di “revoca” del provvedimento di espulsione nell’ipotesi indicata (mero accompagnamento alla frontiera, senza presupposti di ordine pubblico o di pericolosità sociale), sembra porsi in palese contrasto con il principio (precettivo e programmatico) di cui all’art. 35, I comma, Cost. secondo cui “la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni”.

Non v’è, infatti, dubbio che la regolarizzazione del rapporto di lavoro del cittadino extracomunitario concorre in maniera determinante a quell’ “inserimento sociale” di cui parla la norma, rappresentando nel contempo la condizione per la “revoca” del provvedimento di espulsione.
Una scelta restrittiva sul punto non è certo conforme, sotto tale profilo, alla ratio della legge in parola e non risulta perciò stesso in sintonia con il richiamato canone costituzionale.
3. Alla luce delle esposte considerazioni, il Collegio ritiene non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in parte qua, dell’art. 1, VIII comma lett. a), del D.L. 9.9.2002, n. 195 (convertito con la legge 9.10.2002, n. 222), innegabile essendo, d’altra parte, la sua rilevanza ai fini della decisione, in via cautelare (definitiva) e nel merito, del ricorso in epigrafe.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino – Alto Adige, sede di Trento, visti gli artt. 134 Cost., 1 della legge cost. 9.2.1948, n. 1, 23 sgg. della legge 11.3.1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata – con riferimento agli artt. 3, I comma, e 35, I comma, Cost. – la questione di legittimità costituzionale, in parte qua, dell’art. 1, VIII comma lett. a), del D.L. 9.9.2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito con la legge 9.10.2002, n. 222.
Sospende il giudizio in corso ed ordina l’immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina alla Segreteria di questo Tribunale di provvedere alla notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché alla comunicazione della stessa al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 29 aprile 2004, con l’intervento dei Magistrati:
dott. Paolo Numerico Presidente
dott. Silvia La Guardia Consigliere
dott. Gianfranco Bronzetti Consigliere estensore
Pubblicata nei modi di legge, mediante deposito in Segreteria il giorno 13 maggio 2004.

Il Segretario Generale f.f.
dott. Giovanni Tanel