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Ordinanza del Giudice di Pace di Udine

Ricorso contro l'espulsione di un cittadino albanese vittima della del KANUN

Il cittadino albanese che sia entrato clandestinamente in Italia per sfuggire ad una faida (KANUN) ha diritto a rimanere sul territorio italiano, essendovi, in caso di rimpatrio, gravi pericoli per la propria incolumità fisica. Questo è il principale motivo che ha portato il Giudice di Pace di Udine ad annullare il decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Udine nei confronti di un cittadino albanese.

RG 76/06 Imm., Cron. 900/06, n. 285/06 Immigrazioni

REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice di Pace di Udine, in persona dell’avv. Pietro Volpe, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa promossa con ricorso depositato in cancelleria il 20/5/06 e iscritto al n** avente ad oggetto l’annullamento del decreto d’espulsione del Prefetto di Udine n ** datata ** notificato in pari data da K.M., con l’avv. C. Faggion, come da mandato a margine del ricorso – ricorrente

contro

Prefetto di Udine, in proprio – resistente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

FATTO

Il signor K., cittadino albanese, è entrato in Italia sottraendosi ai controlli di frontiera, nel dicembre 2003.
Il K. sostiene di essere sfuggito a una faida denominata KANUN che poneva in pericolo la propria vita.
Il ricorrente, inoltre, lamenta un vizio formale del provvedimento laddove la sua data di nascita è stata trascritta come 10 ottobre 1986, anziché 17 settembre 1986.
Il ricorrente sostiene che essendo entrato in Italia da minorenne può avere diritto a ottenere il permesso di soggiorno ex art. 32 D.Lgs 286/98.
Lamenta altresì un difetto di traduzione.
Il giudice ritiene che il provvedimento sia stato correttamente tradotto in lingua albanese (peraltro, un modulo prestampato) e che l’errore sulla data di nascita non inficia il provvedimento, trattandosi di mero errore materiale.
Il ricorso merita accoglimento per i seguenti motivi.
A) il ricorrente è entrato in Italia nel dicembre, come si evince dal provvedimento di espulsione, quindi all’età di 17 anni.
Quindi egli avrebbe avuto diritto se affidato o sottoposto a tutela di ottenere un permesso di soggiorno ex art. 32 D.Lgs, si veda T.A.R. VENETO-SEZ. III – 16 novembre 2006, n. 3838 – Pres. ed est. De Zotti, conforme Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 aprile 2005, n. 1681.
Il fatto che il minore non sia stato affidato durante la sua permanenza non è attribuibile a colpa del ricorrente, ma delle autorità amministrative che non hanno provveduto in tal senso.
Il ricorso va accolto anche perché il ricorrente ha provato di essere oggetto di una faida dovuta al fatto che un suo zio (agente di polizia) ha ucciso una persona nell’adempimento del suo dovere.
Sull’esistenza di un codice definito KANUN e che lo stesso sia ostativo all’espulsione vedasi Tribunale Firenze, ordinanza 25.08.2003 e Giudice di Pace Bari, 29 aprile 2005 procedimento n. 259/05/SP R.G.
Tale zio è stato successivamente ucciso nonostante si fosse rifugiato all’estero.
Tutti i familiari maschi della famiglia del K. vivono all’estero e, pertanto, in assenza di prova contraria fornita dall’amministrazione resistente, si deve il timore manifestato dal ricorrente fondato e non frutto di fantasia.
Il ricorrente, inoltre, in Italia non ha mai commesso alcun reato, motivo per il quale non sussistono motivi di ordine pubblico a giustificazione della sua espulsione.
Il K.M., pertanto, è legittimato a richiedere un permesso di soggiorno ex art. 19 D.Lgs. 286/98 in base alla presente ordinanza alla Questura ove dimora abitualmente che lo rilascerà nel termine di 60 giorni dalla presentazione.
Si ritiene comunque equo compensare le spese.

PTM

annulla il decreto d’espulsione del Prefetto di Udine n ** del ** emesso nei confronti del ricorrente. ex art. 19 D.Lgs. 286/98
Ordina alla Questura competente per territorio di rilasciare a favore di K.M. nato a ** (Albania) il 17 settembre 1986 un permesso di soggiorno ex art. 19 D.Lgs 286/98. ex art. 19 D.Lgs. 286/98
Spese a carico dell’Erario. ex art. 19 D.Lgs. 286/98
Così deciso in Udine il 22 novembre 2006.

Il Giudice di Pace
Avv. Pietro Volpe

Il Cancelliere B3
Del Pin Orietta

Depositato in cancelleria il 22 nov. 2006.