Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 Maggio 2003

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2003

Misure d'urgenza per l'apertuta di centri di permanenza temporanea

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEl MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,n. 398;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con odificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Vista la legge 9 ottobre 2002, n. 222;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data del 1 dicembre 2002, con il quale e’ stato prorogato, fino al 31 icembre 2003, la stato di emergenza sul territorio nazionale per roseguire le attivita’ di contrasto all’eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio del Ministri del 6 settembre 2002, n. 3242, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell’11 settembre 2002;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 2002, n. 3244, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2002;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2003, n. 3262, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 dell’8 febbraio 2003;
Ravvisata la necessita’ di adottare ulteriori misure urgenti
necessarie a fronteggiare la grave situazione derivante dagli arrivi di clandestini sul territorio nazionale e di rendere sempre piu’efficaci le misure di espulsione, anche attraverso una piu’ organica dislocazione territoriale dei centri di permanenza temporanea e di assistenza;
Vista la nota prot. n. 3/233/I/VARIE/92(69) del Ministero
dell’interno – Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione,in data 7 marzo 2003;
Su proposta del Ministro dell’interno;
Acquisita l’intesa con le regioni Veneto, Marche e Liguria;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. All’art. 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 3244/2002 citata in premessa, sono abrogate le
lettere d), g) e h), ed e’ aggiunto il seguente periodo:
«legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed
integrazioni, art. 6, comma 5, articoli 7, 14, 16, 17, 19, 20, 24,
25, comma 4, articoli 29, 30, comma 6 ed art. 32; decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, articoli 46,
47, 48, 49, 71, 78, 79, 80, 81, 119, 129, 143, 144, 145, 146, 147 e
148; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater, 16, 17; legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17; legge 25
giugno 1865, n. 2359, art. 18; legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli
10 e 20; alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica dell’8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche
ed integrazioni, le deroghe alle disposizioni di cui all’art. 18
della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge
3 gennaio 1978, n. 1 ed agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre
1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni
normative contenute nel predetto testo unico».

2. Il capo del Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione
del Ministero dell’interno, per la realizzazione ed il completamento
dei centri di permanenza temporanea ed assistenza e per l’istituzione
dei centri di identificazione, adotta tutte le iniziative necessarie
alla realizzazione delle opere ed all’approvazione dei relativi
progetti anche avvalendosi di strutture tecniche statali, nonche’
all’acquisizione delle aree necessarie e della disponibilita’ degli
immobil occorrenti.

3. Per lo svolgimento delle attivita’ previste al comma 2, il capo
del Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione si avvale di
una commissione tecnico-consultiva, istituita con proprio
provvedimento ed integrata, di volta in volta, da un rappresentante
della regione interessata, con il medesimo provvedimento viene
determinato il compenso da corrispondere ai componenti della suddetta
commissione.

4. L’approvazione dei progetti con le modalita’ di cui ai commi
precedenti sostituisce ad ogni effetto pareri, autorizzazioni, visti
e nulla-osta, e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti
urbanistici dei comuni interessati alla realizzazione delle opere, e
comporta la dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed
indifferibilita’ dei lavori.

Art. 2.

1. Per le attivita’ negoziali da porre in essere ai fini
dell’ammodernamento dei mezzi e delle tecnologie da utilizzare a
scopi di prevenzione e contrasto dell’immigrazione clandestina,
nonche’ per l’attuazione ed il coordinamento delle attivita’ di
polizia di frontiera di cui all’art. 35 della legge 30 luglio 2002,
n. 189, il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell’interno e’ autorizzato ad agire in deroga all’art. 24 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 3.

1. Per le finalita’ di cui all’art. 1-sexies, comma 3, lettera b)
del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive
modifiche e integrazioni, nonche’ per l’attivazione e l’affidamento
del servizio centrale di cui al successivo comma 4 del medesimo art.
1-sexies, il Ministero dell’interno e’ autorizzato ad adottare il
decreto di ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo in deroga all’art. 34, comma 3, della legge 30
luglio 2002, n. 189.

Art. 4.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi previsti
dalla presente ordinanza si provvede a carico dei competenti capitoli
di spesa del Ministero dell’interno, cosi come integrati dalle
risorse finanziarie previste per l’anno 2002, ai sensi dell’art. 38
della legge n. 189 del 30 luglio 2002.

La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2003

Il Presidente: Berlusconi