Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2006

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3551)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004,
n. 334;
Visto il decreto interministeriale del 25 agosto 2006, recante
«Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale
per le politiche sociali, per l’anno 2006»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
28 dicembre 2005, con il quale e’ stato prorogato, fino al
31 dicembre 2006, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per
proseguire le attivita’ di contrasto all’eccezionale afflusso di
cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del
31 gennaio 2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio
2003, n. 3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell’8 luglio 2004, n.
3417 del 24 marzo 2005 e n. 3425 del 27 aprile 2005, n. 3476 del 2
dicembre 2005 e 3506 del 23 marzo 2006;
Considerato che risulta ancora particolarmente consistente il
flusso dei clandestini che raggiunge le coste italiane determinando
una situazione di elevata criticita’ a causa dei continui sbarchi;
Considerato che l’ingente afflusso di stranieri in Italia comporta
un notevole incremento delle istanze di asilo, con la conseguente
esigenza di assicurare accoglienza ed assistenza ai richiedenti
asilo, ai rifugiati ed ai titolari del permesso di soggiorno per
motivi umanitari;
Considerato che risulta necessario ed urgente consentire un piu’
rapido espletamento delle procedure relative all’ingresso di lavori
extracomunitari, anche alla luce dell’avvenuto ampliamento delle
quote di ingresso, con conseguente esigenza di procedere al
monitoraggio degli immigrati sul territorio italiano;
Ravvisata pertanto la necessita’ di apportare alcune modifiche ed
integrazioni alle sopra citate ordinanze di protezione civile, al
fine di favorire un rapido superamento della situazione di emergenza;
Vista la nota del 3 ottobre 2006 del Capo di Gabinetto del Ministro
dell’interno;
Vista la nota del 28 settembre 2006 del Ministero degli affari
esteri;
Vista la nota del 28 settembre 2006 del Ministero della
solidarieta’ sociale;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:

Art. 1.

1. Il Ministero dell’interno, in deroga all’art. 1-sexies, comma 3,
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 e’ autorizzato ad
assegnare un contributo straordinario a favore dei servizi di
accoglienza dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei titolari del
soggiorno per motivi umanitari realizzati nei seguenti comuni, per
gli importi di seguito specificati:
Roma, Euro 1.000.000,00;
Milano, Euro 966.000,00;
Firenze, Euro 840.000,00;
Bari, Euro 120.000,00;
Caltanissetta, Euro 100.000,00;
Crotone, Euro 100.000,00;
Siracusa, Euro 100.000,00;
Agrigento, Euro 90.000,00;
Foggia, Euro 80.000,00.
2. Per la rendicontazione delle spese si applica quanto previsto
dal decreto del Ministro dell’interno del 28 novembre 2005,
concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell’asilo.
3. Agli oneri previsti dal comma 1, si provvede a carico
dell’U.P.B. 4.1.2.5 – capitolo 2361 dello stato di previsione del
Ministero dell’interno – Dipartimento per le liberta’ civili e
l’immigrazione, esercizio finanziario anno 2006.

Art. 2.

1. In ragione del protrarsi della situazione di emergenza di cui
alla presente ordinanza il Ministero dell’interno e’ autorizzato, ove
ricorrano le condizioni di legge, al rinnovo dei contratti di
fornitura di lavoro temporaneo di cui all’art. 3, comma 1,
dell’ordinanza n. 3425/2005, nel limite massimo di 650 unita’.
2. Per le finalita’ di cui al comma l, il Ministero dell’interno e’
autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti finalizzati a
fronteggiare le mutate esigenze logistiche e strumentali. In
particolare, il Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione
dello stesso Ministero e’ autorizzato ad adottare le iniziative
necessarie alla ottimale gestione del sistema informatico dei flussi
migratori.
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante
l’utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del
Ministero dell’interno, esercizio finanziario anno 2006, in deroga
all’art. 18, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 267. A tal
fine il Ministro dell’interno con propri decreti provvede ad
effettuare variazioni compensative tra capitoli delle unita’
previsionali di base del medesimo stato di previsione della spesa.
4. Con le medesime risorse e procedure di cui al comma 3 si
provvede agli oneri conseguenti all’espletamento di prestazioni di
lavoro straordinario da parte delle unita’ di personale in servizio
presso il Ministero dell’interno autorizzate ai sensi dell’art. 3,
comma 2, dell’ordinanza di protezione civile n. 3425/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
5. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, il Ministero della
solidarieta’ sociale e’ autorizzato ad utilizzare, tramite una o piu’
imprese di fornitura di lavoro temporaneo, individuabili anche
attraverso il ricorso alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 57 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prestatori di lavoro temporaneo,
nel limite massimo complessivo di centocinquanta unita’, da ripartire
nell’ambito delle esigenze della Direzione generale dell’immigrazione
del medesimo Ministero, nonche’ delle direzioni provinciali del
lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per
l’accelerazione delle procedure amministrative connesse al rilascio
del nulla osta al lavoro.
6. Il personale dipendente della Direzione generale
dell’immigrazione del Ministero della solidarieta’ sociale e delle
direzioni provinciali del lavoro del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale direttamente coinvolto nelle attivita’ connesse al
superamento dell’emergenza, puo’ essere autorizzato, nel limite
massimo complessivo di trecento unita’, allo svolgimento di
prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalla
normativa vigente, fino ad un massimo di 40 ore mensili procapite.
7. Agli oneri derivanti dai commi 5 e 6 si provvede nel limite di
2.500.000,00 a carico rispettivamente delle unita’ previsionali di
base 8.1.1.0, 8.1.2.3 e 13.1.1.0 dello stato di previsione della
spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per
l’esercizio finanziario 2006, utilizzando a tal fine le risorse
finanziarie di cui al decreto interministeriale 25 agosto 2006,
concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali
per l’anno 2006.

Art. 3.

1. Per la prosecuzione delle attivita’ previste dall’art. 13,
comma 3, dell’ordinanza n. 3506/2006, il Ministero dell’interno e’
autorizzato ad assegnare un ulteriore contributo pari ad Euro
500.000,00 alla delegazione per l’Italia, Malta, San Marino e la
Santa Sede dell’Alto commissariato delle Nazioni unite per i
rifugiati.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a carico
dell’U.P.B. 4.1.2.5 – capitolo 2356 dello stato di previsione del
Ministero dell’interno per l’esercizio finanziario 2006.

Art. 4.

1. Per far fronte alle esigenze del Dipartimento per le liberta’
civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno in relazione ai
pagamenti da effettuare a fronte di spese relative ad interventi per
il sistema informatico e per quelli connessi alla realizzazione di
opere relative ai centri di permanenza temporanea ed assistenza, di
identificazione ed accoglienza, il Ministero dell’interno e’
autorizzato a procedere in deroga all’art. 1, comma 34, della legge
23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 5.

1. Per far fronte all’incremento delle richieste di visto di lavoro
subordinato, conseguente all’ampliamento dei flussi di ingresso di
lavoratori extracomunitari,il Ministero degli affari esteri e’
autorizzato ad assegnare un contributo nel limite massimo di Euro
500.000,00, in favore delle rappresentanze diplomatiche e degli
uffici consolari maggiormente interessati dal fenomeno dei flussi
migratori verso l’Italia, per l’acquisizione in loco di servizi di
lavoro interinale.
2. Agli oneri conseguenti alle iniziative di cui al comma 1 si
provvede a carico dell’U.P.B. 11.1.1.0 – capitolo 3092 dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri per l’esercizio
finanziario 2006.

Art. 6.

1. In relazione alla gravita’ del contesto emergenziale in atto ed
all’urgenza di adottare gli interventi occorrenti, ferme le deroghe
di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile gia’ emanate,
ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, e’
autorizzata la deroga, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004, agli articoli 10, 12, 53, 54, 55, 56, 57, 80, 90, 91, 92, 93,
98, comma 1, 112, 121, 122, 123, 124, 125, 127, comma 3, 128, 132,
comma 4, 241 e 243 del decreto legislativo 163 del 2006.

Art. 7.

Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni
rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente
ordinanza.

La presente ordinanza sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2006

Il Presidente: Prodi