Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3924 del 12 febbraio 2011

Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
12 febbraio 2011, con cui e’ stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in
relazione all’eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
17 dicembre 2010 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2011, dello
stato di emergenza per proseguire le attivita’ di contrasto e di
gestione dell’afflusso di extracomunitari;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla
legge 29 dicembre 1995, n. 563;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004,
n. 303;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
novembre 2010, concernente la programmazione dei flussi d’ingresso di
lavoratori extracomunitari per l’anno 2010;
Considerata la grave situazione di emergenza umanitaria
determinatasi a seguito dello sbarco di migliaia di cittadini
provenienti dai paesi del Nord Africa di sponda mediterranea ed in
particolare dalla fascia del Maghreb e dall’Egitto;
Considerato che la situazione presenta il rischio di un ulteriore
aggravamento in ragione dall’attuale clima di grave instabilita’
politica che interessa gran parte dei paesi del Nord Africa;
Rilevata altresi’ l’insufficienza delle attuali strutture destinate
all’accoglienza o al trattenimento dei cittadini sbarcati sulle coste
italiane rispetto all’eccezionalita’ del flusso migratorio registrato
negli ultimi giorni, con particolare riferimento a quelle situate nel
territorio della Regione siciliana;
Ravvisata la necessita’ di procedere all’adozione di provvedimenti
di carattere straordinario e derogatorio finalizzati al rapido
superamento dell’emergenza;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
ottobre 2004, recante “Indirizzi in materia di protezione civile in
relazione all’attivita’ contrattuale riguardante gli appalti pubblici
di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario”;
Vista la nota del 15 febbraio 2011 del Ministero della difesa;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1
1 Il Prefetto di Palermo e’ nominato Commissario delegato per la
realizzazione di tutti gli interventi necessari al superamento dello
stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 12 febbraio 2011, citato in premessa.
2. Il Commissario delegato se del caso anche in deroga alle
disposizioni vigenti in materia ambientale, paesaggistico
territoriale, igienico-sanitaria, di pianificazione del territorio,
di polizia locale, e salvo l’obbligo di assicurare le misure
indispensabili alla tutela della salute e dell’ambiente, provvede
all’espletamento delle seguenti iniziative:
a) definizione dei programmi di azione, anche per piani stralcio,
per il superamento dell’emergenza;
b) censimento dei cittadini sbarcati sul territorio italiano dai
paesi del Nord Africa;
c) adozione di misure finalizzate all’individuazione di strutture
ed aree anche da attrezzare destinate alla gestione dell’emergenza di
cui alla presente ordinanza, nonche’ al potenziamento di quelle
esistenti.
3. Fermo restando quanto disposto dal comma 4, l’approvazione dei
progetti da parte del Commissario delegato sostituisce, ad ogni
effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di
organi statali, regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico generale e comporta
dichiarazione di pubblica utilita’, urgenza ed indifferibilita’ dei
lavori, in deroga all’articolo 98, comma 2, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 salva l’applicazione dell’articolo del decreto
del Presidenza della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modifiche ed integrazioni, anche prima dell’espletamento delle
procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge
ridotti della meta’.
4. Qualora per l’approvazione dei progetti di interventi e di opere
per cui e’ prevista dalla vigente normativa la procedura di
valutazione di impatto ambientale di competenza statale e regionale,
ovvero per l’approvazione di progetti relativi ad opere incidenti su
beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 42/2004, la procedura
medesima deve essere conclusa entro e non oltre 45 giorni dalla
indizione della conferenza dei servizi. A tal fine, i termini
previsti dal titolo III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
e della citata legge n. 42 /2004 sono ridotti della meta’.

Art. 2
1. Il Commissario delegato adotta, ove necessario, provvedimenti di
occupazione temporanea e requisizione in uso, strumentali
all’acquisizione della disponibilita’ delle aree necessarie
all’incremento della ricettivita’ dei Centri per gli immigrati, e
provvede, ove si debba procedere ad iniziative espropriative,
mediante l’utilizzo delle procedure previste dall’articolo 22-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
all’individuazione delle aree, alla comunicazione di pubblica
utilita’ ai soggetti espropriandi, all’immediata occupazione
d’urgenza, nonche’ alla redazione dello stato di consistenza e del
verbale di immissione nel possesso dei suoli, con la sola presenza di
due testimoni.
2. Il decreto di esproprio, emanato ed eseguito senza particolari
indagini e formalita’, contiene la determinazione urgente
dell’indennita’, congruita in deroga alle procedure di cui
all’articolo 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e
quantificata in misura non inferiore al valore agricolo, nonche’
l’invito al proprietario espropriato a comunicare, entro 20 giorni
dall’immissione in possesso, la condivisione sulla indennita’
determinata.
3. Il Commissario delegato, ricevuta la comunicazione di
condivisione, nonche’ la documentazione comprovante la piena e libera
disponibilita’ del bene, dispone il pagamento dell’indennita’ di
espropriazione nel termine di giorni 60.
4. Qualora il proprietario non condivida la determinazione della
misura dell’indennita’ di espropriazione, entro il termine di cui al
comma 3, puo’ chiedere la nomina di tecnici per la stima del cespite
e, se non condivide la relazione finale, puo’ proporre l’opposizione
alla stima, senza che cio’ possa pregiudicare comunque gli effetti
del provvedimento di occupazione dell’area, ne’ l’avvio delle opere.
In tale ultima ipotesi, il proprietario non puo’ fruire della
quantificazione minima rapportata al valore agricolo del terreno di
cui al comma 2.
5. Il Commissario delegato provvede, altresi’, al fine di
realizzare un deposito, anche per finalita’ giudiziarie, alla
individuazione di aree idonee per lo stoccaggio di relitti ed
imbarcazioni utilizzati dagli immigrati che approdano nelle isole di
Lampedusa e Linosa, ovvero all’adeguamento dei siti gia’ esistenti,
nonche’ dispone, nella ricorrenza delle condizioni di necessita’ ed
urgenza, per l’affidamento della custodia dell’intera area a soggetti
cui conferire appalti di servizi con le deroghe di cui all’articolo
4.
6. Per le finalita’ di cui al comma 5, il Commissario delegato puo’
provvedere alla requisizione o all’occupazione d’urgenza delle aree
occorrenti per l’attuazione degli interventi, anche a fini
espropriativi, adottando tutte le conseguenti determinazioni, anche
avvalendosi delle deroghe di cui all’articolo 4.
7. I provvedimenti adottati dal Commissario delegato costituiscono
variante agli strumenti urbanistici vigenti, anche in deroga alla
vigente legislazione in materia portuale, nonche’ in deroga alle
disposizioni di cui all’articolo 4.
8. Agli oneri conseguenti all’attuazione del presente articolo si
provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 6.

Art. 3
1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria competenza, il
Commissario delegato e’ assistito dalla forza pubblica e puo’
attivare le necessarie forme di collaborazione con la Regione, altri
soggetti pubblici, e, per i profili umanitari e assistenziali con la
Croce Rossa Italiana, con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati (ACNUR – UNHCR), e l’Organizzazione Internazionale
per le Migrazioni (OIM – IOM).
2. Per l’espletamento delle attivita’ di cui al comma 1, la Croce
Rossa Italiana e’ autorizzata a corrispondere al personale
direttamente impegnato nelle attivita’ di emergenza presso i campi di
accoglienza, fino al 30 giugno 2011, compensi per prestazioni di
lavoro straordinario effettivamente reso nel limite di 150 ore
mensili pro-capite. La Croce Rossa Italiana e’ autorizzata ad
utilizzare, tramite una impresa di fornitura di lavoro temporaneo,
nel limite massimo di cento unita’, prestatori di lavoro temporaneo
per la durata dello stato d’emergenza.
3. Per garantire la necessaria attivita’ di supporto per la
vigilanza e sicurezza delle strutture ed aree di cui all’articolo 1,
lettera c), il Commissario delegato si avvale, fino al 30 giugno
2011, di un contingente di 200 militari delle Forze armate, i quali
agiscono ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125. Ai medesimi militari sono attribuiti
l’indennita’ giornaliera onnicomprensiva e il limite individuale
medio mensile di compenso per lavoro straordinario individuati dal
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri della difesa e dell’interno, 3 dicembre 2009. Gli oneri
comunque connessi all’impiego del contingente di militari di cui al
presente comma sono posti a carico della contabilita’ speciale di cui
all’articolo 6, comma 1, come integrata ai sensi del comma 5 del
presente articolo, mediante l’impiego di un funzionario delegato del
Ministero della difesa all’uopo individuato.
4. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative
d’urgenza sostenute dalla Croce Rossa Italiana e dalle Forze Armate
per i primi interventi di assistenza a favore dei cittadini stranieri
in fuga dai Paesi Nord Africani, si provvede utilizzando la somma di
euro 15.168.216,00 relativa a contributi ordinari corrisposti ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n.
613, negli anni 2005-2009 dal Ministero della difesa alla Croce Rossa
italiana e disponibili allo scopo.
5. Gli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 4 sono posti a carico del
bilancio della Croce Rossa Italiana la quale, per il sostegno delle
attivita’ di cui al comma 3, provvede mediante versamento alla
contabilita’ speciale di cui all’articolo 6, comma 1.
6. Per le finalita’ di cui alla presente ordinanza e per i relativi
oneri connessi alle spese istituzionali, la Croce Rossa Italiana e’
autorizzata ad utilizzare le quote vincolate dell’avanzo di
amministrazione degli esercizi finanziari precedenti, ivi comprese le
quote vincolate inerenti i contributi ordinari e straordinari del
Ministero della difesa, nonche’ gli importi derivanti da raccolte
fondi presso il pubblico promosse fino al 31 dicembre 2008 in
occasione di singole catastrofi e il cui ammontare rimanente non
consente piu’, per esiguita’, di sviluppare programmi di assistenza
alle popolazioni interessate, facendo confluire i relativi importi
presenti nelle quote vincolate dell’avanzo di amministrazione nei
propri Fondi Emergenze.

Art. 4
1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente
ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, e’
autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della
direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004, alle seguenti disposizioni normative:
– regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 3, ed
articoli 8, 11 e 19;
– regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
– decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 13, 54,
comma 1, lettere b) e c), commi 2, 3, 4;
– legge 7 agosto 1990, n. 241 artt. 7, 8, 9, 10, 10 bis, 12, 14,
14- bis, 14-ter 14-quater e 14-quinquies e successive modificazioni
ed integrazioni;
– decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
artt. 8, 9, 10, 11,12,13,14, 15 commi 2, 3, 8, art. 16,17,18,
19;20,21,22, art. 22-bis; 24, 25, artt. 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42,
47,50;
– legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 10 e 20;
– decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8,
9,10, 11, commi 1,2,3,4,5 e 10,artt. 12,13, 14, 17, 18, 19, 20, 21,
33, 37, 42,48,53,54, 55, 56, 57,59, 62, 63, 65, 66, 67,68, 69,70, 75,
76, 77, 80, 81,90,91,92,93,94,95,96, 98 comma 2, 111,112,114,
118,121,122,123,124,125,127, 128, 130, 132, 140, 141, 221, 224, 225,
226, 238, 241 e 243;
– decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, articoli 46, 47, 48, 49, 71, 129, 143, commi 1 e 2, 144, commi 3
e 4, 145, 146, 147 e 148, nonche’ ogni altra disposizione
strettamente collegata all’applicazione delle disposizioni del
decreto legislativo n. 163 del 2006 oggetto di deroga;
– decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 21 commi 4 e
5,22, 23, 24, 25, 26, 28, 45, 46, 146, 147, 150, 151, 152, 153, 154,
159, e successive modifiche ed integrazioni;
– regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni;
– decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 11, 12
commi 3, lettera b), e 5, 13, 45, comma 6, 159, 195, 200, 215 e
successive modifiche ed integrazioni;
– decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modifiche ed integrazioni, articoli 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 100,
art. 101, 105, 106 e 107 Titolo I Sezione II Parte III; artt. 118,
120, 121, 124, 125 e 126 Titolo IV Sezione II Parte III; artt. 181,
182, 188, 190, 191, 193, 196, 197, 199, 208, 210 e 211 Titolo I parte
IV; artt.214,215,216, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 252, 253 Titolo V parte IV;
– decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17;
– legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed
integrazioni;
– decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articoli 18 e 19;
– decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 7, comma 6, 24 e 53;
– decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, art. 19;
– decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, commi
4 e 5, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 45, 46, 146, 147, 150, 152, 154, 159;
– leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse
agli interventi previsti dalla presente ordinanza.

Art. 5
1. Al Commissario delegato, in relazione ai compiti conferiti, e’
riconosciuto un compenso mensile pari al 30 per cento della
retribuzione annua di posizione, oltre l’eventuale trattamento di
missione, nei limiti previsti per i dirigenti generali dello Stato ed
in deroga alla legge 18 dicembre 1973, n. 836.
2. In favore del personale direttamente impegnato dal Commissario
delegato con apposito ordine di servizio in attivita’ necessarie al
superamento dell’emergenza, nonche’ quello di cui al comma 3, e’
autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro
straordinario effettivamente prestato nel limite massimo di 75 ore
mensili pro-capite, oltre al rimborso delle spese di missione. Al
personale appartenente alla carriera prefettizia o con qualifica
dirigenziale dell’Area 1 dell’Amministrazione civile dell’interno
direttamente impegnato in attivita’ necessarie al superamento
dell’emergenza, e’ corrisposta una indennita’ mensile
omnicomprensiva, con esclusione del solo trattamento di missione
commisurata ai giorni di effettivo impiego, pari al 20% della
retribuzione annua di posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.
3. Al fine di favorire il rapido espletamento degli interventi
previsti per il superamento dello stato di emergenza di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 febbraio
2011, il Prefetto di Palermo, Commissario delegato ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, e’ autorizzato a procedere
all’individuazione di uno specifico contingente di personale
dell’Amministrazione dell’interno, composto da un numero massimo di
dieci unita’, da destinare allo svolgimento delle attivita’ di
carattere straordinario ed urgente finalizzate a fronteggiare lo
stato di emergenza.
4. Per l’attuazione delle iniziative di cui all’articolo 1, il
Commissario delegato e’ autorizzato ad avvalersi, in qualita’ di
soggetti attuatori, di funzionari delle Prefetture-Uffici
Territoriali di Governo, individuati d’intesa con i Prefetti della
sede ovvero di altri soggetti pubblici cui affidare specifici settori
di intervento sulla base di direttive e indicazioni puntualmente
impartite dallo stesso Commissario.
5. Il Commissario delegato puo’ avvalersi altresi’ di tre
consulenti da scegliere tra magistrati ordinari, magistrati
amministrativi ed avvocati dello Stato, cui e’ riconosciuta
un’indennita’ mensile forfettaria, ad eccezione del solo trattamento
di missione, pari al 30 per cento del trattamento mensile economico
in godimento.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico
dell’articolo 6.

Art. 6
1. Per l’avvio dei primi interventi di cui alla presente ordinanza,
e’ assegnata al Commissario delegato la somma di euro 1.000.000,00 da
porre a carico del capitolo 2351 – Centro di responsabilita’ 4 –
dello stato di previsione del Ministero dell’interno anno 2011, da
trasferire su apposita contabilita’ speciale all’uopo istituita ed al
medesimo intestata.
2. Il Commissario delegato e’ autorizzato a rimborsare le spese
sostenute dagli Uffici Territoriali del Governo della regione
Siciliana nelle fasi di prima emergenza.
3. Il Commissario delegato e’ altresi’ autorizzato ad utilizzare le
eventuali risorse finanziarie di competenza regionale, fondi
comunitari, nazionali, regionali e locali, comunque assegnati o
destinati per le finalita’ di cui alla presente ordinanza.

Art. 7
1. Allo scopo di far fronte agli immediati maggiori oneri derivanti
dall’emergenza umanitaria in atto nello Stretto di Sicilia, per
l’anno 2011 e’ autorizzata la spesa di 340.000,00 euro, in termini di
competenza e cassa, a valere sullo Stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti – Centro di responsabilita’ 4
“Capitanerie di porto” – U.d.V. 4.1.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede utilizzando i
residui di stanziamento relativi all’anno 2010 inerenti il
Macroaggregato 4.1.6 “Investimenti” – Capitolo 7853 p.g. 02, del
medesimo Stato di previsione.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
su proposta del Comandante generale del Corpo delle capitanerie di
porto – Guardia costiera, e’ disposta la ripartizione del predetto
stanziamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Art. 8
1. Ai fini del completamento delle procedure di emersione dal
lavoro irregolare dei cittadini extracomunitari ai sensi
dell’articolo 1-ter del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonche’ per la gestione delle procedure connesse con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 30 novembre 2010 citato in
premessa, il Ministero dell’interno – Dipartimento per le liberta’
civili e l’immigrazione e’ autorizzato ad utilizzare, per un periodo
non superiore a sei mesi, tramite una o piu’ agenzie di
somministrazione di lavoro, prestatori di lavoro con contratto a
termine nel limite massimo di 325 unita’, da ripartire tra le sedi
coinvolte nelle suddette procedure.
2. Per le medesime finalita’ di cui al comma 1, il Ministero
dell’interno – Dipartimento per le liberta’ civili e l’immigrazione
puo’ autorizzare il personale in servizio presso detto Dipartimento
ad effettuare, sino al 31 dicembre 2011, lavoro straordinario, oltre
il limite previsto dalla normativa vigente, per un contingente di
numero 250 unita’ nei limiti medi e massimi individuali,
rispettivamente, di 12 e 40 ore mensili.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 del
presente articolo, il Ministero dell’interno si avvale, nel limite
massimo di euro 5,6 milioni, delle risorse di cui all’articolo 1
comma 12 della legge 15 luglio 2009, n. 94.
4. Gli articoli 1 e 2 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3476 del 2 dicembre 2005, e successive modifiche ed
integrazioni sono abrogati.

Art. 9
1. Per fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio
nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini
appartenenti ai paesi del Nord Africa e’ autorizzato l’eventuale
utilizzo, da parte del Commissario delegato di cui all’articolo 1,
dei beni acquisiti dal Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione di manifestazioni
internazionali.

La presente ordinanza verra’ pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 18 febbraio 2011