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Ordinanza del TAR di Brescia n. 264/05

Discriminazione nell'accesso all'edilizia residenziale pubblica nei confronti di cittadini stranieri

Repubblica Italiana
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione di Brescia

Registro Ordinanze: 264/05
Registro Generale: 203/2005

nelle persone dei Signori:
FRANCESCO MARIUZZO Presidente

MAURO PEDRON Ref.

STEFANO TENCA Ref., relatore

ha pronunciato la seguente

ordinanza

nella camera di consiglio del 25 febbraio 2005

Visto il ricorso 203/2005 proposto da:
***** *****
rappresentato e difeso da:
AGOSTINI MICHELE

VASAPOLLI ROBERTO
con domicilio eletto in BRESCIA
VIA F.LLI FOLONARI, 10
presso
SINDACATO F.P. C.G.I.L.

contro
COMUNE DI CHIARI
rappresentato e difeso da:
PORQUEDDU GIUSEPPE
con domicilio eletto in BRESCIA VIA PRIVATA DE VITALIS,5 presso la sua sede

per l’annullamento, previa adozione di misura cautelare, della delibera della Giunta comunale 18.11.2004, n. 239, concernente l’indirizzo per assegnazione alloggi di edilizia pubblica residenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Vista la domanda di misura cautelare presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI CHIARI

Udito il relatore Ref. STEFANO TENCA e uditi, altresì, i difensori delle parti;

Rilevato, ad un sommario esame:
– che il ricorso appare, allo stato, ammissibile in quanto il contenuto dell’impugnata deliberazione consiliare è suscettibile di produrre automatiche conseguenze dannose per il ricorrente, nel senso di gravarlo della dimostrazione dell’esistenza della condizione di reciprocità;
– che tale prova del resto risulta essere stata espressamente richiesta;
– che l’art. 8 comma 1 lett. a) del Regolamento regionale 10/2/2004 n. 1 – nell’introdurre i criteri generali per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica – prevede testualmente tra i requisiti soggettivi il possesso tra l’altro della “cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di altro Stato, qualora il diritto di assegnazione di alloggio erp sia riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, ovvero lo straniero sia titolare di carta di soggiorno o in possesso di permesso di soggiorno come previsto dalla vigente normativa”;
-che il provvedimento gravato ha interpretato la norma nel senso di ritenere i due requisiti ivi menzionati, ossia la condizione di reciprocità e la titolarità della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno, come cumulativi e non alternativi;

Considerato:

– che l’esame del tenore letterale della disposizione, ove è riportata la locuzione “ovvero”, induce ad una lettura dei requisiti come tra loro alternativi;
– che l’art. 2 comma 2 del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 (Testo unico sull’immigrazione) stabilisce che “Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, salvo che le convenzioni internazionali in vigore per l’Italia e il presente testo unico dispongano diversamente….”;
– che l’art. 5 comma 1 stabilisce che “Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell’articolo 4, che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all’Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi”;
– che le richiamate disposizioni manifestano la scelta del legislatore italiano di riconoscere ai cittadini stranieri legalmente soggiornanti in Italia gli stessi diritti in materia civile ed economica di cui gode il cittadino italiano, prescindendo dall’avveramento della condizione di reciprocità;
-che non sembra riconoscibile un potere derogatorio in materia in capo all’amministrazione comunale;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e l’art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

P.Q.M.

Accoglie la domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

BRESCIA, 25 febbraio 2005