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Ordinanza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, del 17 aprile 2009

Assegno di invalidità con il permesso di soggiorno

Il giudice, a scioglimento della riserva di cui al verbale che precede,

– rilevato che l’INPS ha preliminarmente eccepito l’intervenuta decadenza dall’azione giudiziale prevista dall’art. 422 L. n. 326/03 in base al quale il ricorso deve essere presentato entro 6 mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in via amministrativa;
– rilevato che dagli atti risulta che l’INPS ha negato la provvidenza economica richiesta per mancanza della cd. Carta di Soggiorno o permesso di soggiorno CE di lungo periodo con dichiarazione del 21/10/08;
– ritenuto che, pertanto, anche a voler ritenere che tale dichiarazione contenga il provvedimento di diniego in via amministrativa, il ricorso giudiziale è stato presentato entro i termini decadenziali, in quanto depositato il 17/3/09;
– rilevato che, ai sensi del comma 19 dell’art. 80 L. n. 388/2000, richiamante l’art. 41 D.Lgs. n. 286/98, la titolarità della Carta di soggiorno CE prevista dall’art. 9 D.Lgs. 286/98 è richiesta quale condizione per la concessione dell’assegno sociale e delle provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali tra cui – secondo la prospettazione dell’INPS – sarebbero sicuramente ricompresi i trattamenti assistenziali previsti dalla L. n. 118/71 (art. 12 e 13);
– ritenuto che una simile impostazione non possa essere seguita, in quanto la stessa normativa di cui sopra (art. 80 comma 19 L. n. 388/2000) continua sancendo che per le altre prestazioni e servizi sociali sia sufficiente la titolarità del permesso di soggiorno da almeno un anno;
– ritenuto infatti che tale disciplina deve essere interpretata nel senso che per le provvidenze assistenziali quali l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità non sia necessaria la Carta UE, bensì il permesso di soggiorno; ciò in quanto – altrimenti – di fatto tali prestazioni non potrebbero mai essere concesse agli stranieri, perché tra le condizioni per l’erogazione dell’assegno e della pensione vi è quella di non superare un certo reddito;
– ritenuto che pertanto non avrebbe senso imporre quale condizione per la concessione di tali benefici la titolarità di un documento (la Carta UE) che presuppone il possesso di un reddito non inferiore all’importo annuo della pensione sociale, quando poi tra i requisiti necessari per ottenere le prestazioni assistenziali vi è – al contrario – quello di non possedere redditi superiori a tale limite; ciò in quanto se così fosse, nessun extracomunitario potrebbe godere di tali servizi o perché non titolari della Carta UE, come nel caso in esame, o perché – se titolari del predetto documento – hanno redditi superiori alla soglia prevista dalla legge per la concessione dei predetti benefici;
– ritenuto che, pertanto, al fine di evitare una simile incongruenza – palesemente incostituzionale, deve ritenersi che per il conseguimento della pensione di inabilità e dell’assegno di invalidità da parte dello straniero, in applicazione del disposto di cui alla seconda parte del cit. comma 19 art. 80 L. n. 388/2000, sia sufficiente che tale soggetto, in presenza dei requisiti sanitari, sia munito di regolare permesso di soggiorno;
– ritenuto che, pertanto, nel caso in esame il ricorrente, essendo stato riconosciuto dalla competente commissione sanitaria in data 13/11/07 invalido nella misura del 75% dal 22/5/07 (doc. 6 fascicolo parte ricorrente) e titolare di permesso di soggiorno dall’8/8/01 e via via rinnovato con ultima scadenza al 24/4/09, abbia diritto al conseguimento dell’assegno di invalidità;
– ritenuto, quanto al periculum in mora, che il ricorrente, non potendo svolgere attività lavorativa, sia privo di alcuna fonte di sostentamento da almeno due anni, e soprattutto rischia di perdere il permesso di soggiorno, scadente il 24/4/09, e non più rinnovabile se completamente privo di redditi;

P.Q.M.

– Ordina all’INPS di liquidare al ricorrente l’assegno di invalidità nella misura di legge a decorrere dal 1/6/07, con corresponsione dei ratei maturati maggiorati degli interessi legali dal 121° giorno successivo al 22/5/07, e successivamente a decorrere dalla scadenza dei singoli ratei, al saldo.
– Nulla statuisce sulle spese, trattandosi, il presente, un provvedimento anticipatorio e inidoneo a definire il giudizio, anche qualora non dovesse essere proseguito il merito della causa.