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Ordinanza del Tribunale di Teramo (sez. distaccata Giulianova) del 30 marzo 2001

Sport e discriminazioni - Illegittima la delibera della Federazione Pallacansetro (FIP) che limita l'entrata in campo contemporanea di più di 2 giocatori extracomunitari

Con ricorso depositato in data 16 febbraio 2001 ai sensi degli art. 43 e 44 d.leg. 25 luglio 1998 n. 286, Jeffrey Kyle Sheppard chiedeva a questo tribunale — previa disapplicazione per contrasto con l’art. 43 d.leg. 286/98 delle disposizioni limitative dettate in materia di tesseramento dei giocatori provenienti o provenuti da federazioni o paesi stranieri non appartenenti alla Cee, degli art. 12, 13, 14, e 15 del regolamento esecutivo del settore professionistico della Fip —, di ordinare alla Federazione italiana di pallacanestro, con effetto anche nei confronti della Lega società pallacanestro serie A, la cessazione di un comportamento discriminatorio posto in essere nei suoi confronti, pregiudizievole del proprio diritto a svolgere l’attività sportiva di atleta professionista in Italia in condizioni di parità.

In particolare, chiedeva che fosse ordinato alla Fip di provvedere al tesseramento dell’istante con pienezza di efficacia e senza alcun tipo di condizionamento, con conseguente condanna al risarcimento del danno subìto, anche non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa ai sensi degli art. 1226 e 2056 c.c.

Spiegava il ricorrente che con provvedimento reso in data 4 dicembre 2000 dal giudice del Tribunale di Teramo — sezione distaccata di Giulianova — integralmente confermato dal Tribunale di Teramo in sede di reclamo con ordinanza resa il 13 febbraio 2001, gli era stato riconosciuto il diritto ad ottenere il tesseramento da parte della Fip in forza di contratto di lavoro professionistico per la stagione 2000/2001 con la «Roseto Basket Lido delle Rose», in precedenza negato dalla federazione con nota n. 19 del 17 novembre 2000 contenente esplicito richiamo agli art. 12 e 15 del regolamento esecutivo.

Affermava che con delibera n. 26 del 9 dicembre 2000 il consiglio di presidenza della federazione, in deroga all’art. 12 del regolamento esecutivo, aveva consentito il tesseramento dello Sheppard quale terzo giocatore extracomunitario, stabilendo però che la squadra aveva possibilità di giocare contemporaneamente con un numero di giocatori extracomunitari non superiore a due.

Ritenuta di contenuto discriminatorio tale disposizione, il ricorrente chiedeva la cessazione immediata di ogni comportamento pregiudizievole posto in essere nei suoi confronti.

Sentite le parti all’udienza del 28 marzo 2001, il giocatore insisteva per l’accoglimento del ricorso.

Si costituiva la Fip sollevando eccezione di incompetenza territoriale del giudice adìto. Nel merito contestava le avverse deduzioni concludendo per il rigetto del ricorso. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di estinzione del processo per inattività delle parti sollevata dalla resistente sul presupposto che non sarebbe stato possibile verificare il rispetto del termine assegnato dal giudice per la notifica del ricorso, in mancanza di deposito agli atti della cartolina attestante l’avvenuto ricevimento.

Difatti, da un lato vi è prova dell’avvenuta spedizione da parte del ricorrente a mezzo posta celere in data 16 marzo 2001 del ricorso introduttivo e del provvedimento di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, dall’altro la Fip si è regolarmente costituita ampiamente prospettando le proprie argomentazioni difensive, con la conseguenza che le parti hanno evidentemente manifestato la comune volontà di dare impulso al processo.

Parimenti infondata appare l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice adìto sollevata dalla Fip.

Stabilisce l’art. 44, 2° comma, d.leg. 25 luglio 1998 n. 286 che la domanda volta ad ottenere la cessazione del comportamento pregiudizievole che produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi si propone con ricorso nel luogo di domicilio dell’istante.

Risulta dalla documentazione rilasciata dal comune di Giulianova in data 30 novembre 2000 che «il sig. Jeffrey Sheppard di fatto è domiciliato in Giulianova in via Lepanto n. 63 presso il sig. Vallese Giandomenico».

Posto che il domicilio di una persona, ai sensi dell’art. 43 c.c., è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi, non vi sono ragioni per ritenere che tale luogo fosse mutato in così breve lasso di tempo, atteso che non può certamente assumere valore significativo in senso contrario la circostanza che lo Sheppard si trovi attualmente in America. La città di Giulianova, infatti, ben può rappresentare comunque il centro principale della generalità dei rapporti del soggetto, intesi in senso ampio, quali rapporti di carattere economico, morale e sociale.
Pertanto, le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente devono essere rigettate.

Ciò premesso, occorre ora esaminare il contenuto della delibera n. 26 emessa dal segretario generale della Federazione italiana pallacanestro in data 9 dicembre 2000 con la quale veniva stabilito «di derogare all’art. 12 del regolamento esecutivo — settore professionistico — in favore del giocatore Jeffrey Kyle Sheppard, consentendone il tesseramento per la società Roseto Basket Lido delle Rose come terzo giocatore extracomunitario e la sua partecipazione a tutte le partite ufficiali di calendario; di autorizzare la società Roseto Basket Lido delle Rose ad iscrivere a referto, in tutte le gare ufficiali in calendario, il giocatore Jeffrey Kyle Sheppard come terzo giocatore extracomunitario, con la possibilità, tuttavia, di fare entrare in campo contemporaneamente non più di due atleti extracomunitari.

Il 1° comma dell’art. 43 d.leg. 25 luglio 1998 n. 286 (t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) stabilisce espressamente: «costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l’ascendenza o l’origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l’effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l’esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica», precisando ulteriormente alla lett. c) che in ogni caso compie un atto di discriminazione «chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l’accesso all’occupazione, all’alloggio, all’istruzione, alla formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità».

Alla luce della citata norma di legge appare evidente come la limitazione posta dalla federazione alla possibilità di disporre in campo nello stesso momento più di due giocatori extracomunitari, abbia contenuto discriminatorio in quanto ancorata esclusivamente su ragioni attinenti alla nazionalità degli atleti.
Basti osservare in proposito, per rendere ancor più chiaro come in tal modo si venga ad attuare una distinzione non consentita, che nessuna analoga disposizione è prevista per giocatori italiani o comunque provenienti da paesi dell’Unione europea.

Il ricorrente, dunque, se fosse applicato quanto stabilito dalla federazione, potrebbe trovarsi in qualsiasi momento a vedere frustrate le proprie potenzialità atletiche e sportive semplicemente a causa della sua condizione di extracomunitario.

Difatti, la scelta in ordine ai giocatori da schierare in campo nelle varie partite non verrebbe più ad essere operata secondo oggettive valutazioni di capacità tecnica, tattica e professionale che ogni singolo potrebbe apportare alla specifica gara, ma sarebbe irrimediabilmente condizionata dalla nazionalità dello sportivo che nulla ha a che vedere con l’abilità dello stesso.

Ne consegue che lo Sheppard potrebbe essere costretto a rimanere fuori dal campo ogni qual volta fossero già in gioco altri due extracomunitari, e ciò solo a causa della sua provenienza.

Alla stregua delle argomentazioni che precedono, la delibera in oggetto appare illegittima in quanto in contrasto con l’art. 43 d.leg. 286/98, perché tendente ad attuare un comportamento discriminatorio nei confronti del ricorrente, pregiudizievole del suo diritto a svolgere attività sportiva in Italia in condizioni di parità.

Infine, appare destituito di fondamento il rilievo della federazione in base al quale lo Sheppard non si troverebbe nella condizione di extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia.

Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente è munito di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Treviso fino al 30 giugno 2001 proprio per motivi di «attività sportiva». Pertanto, non risultando il giocatore in alcun modo limitato nella propria libertà di movimento da un paese all’altro, ed avendo dunque la possibilità di spostarsi ogni qual volta lo ritenga più opportuno semplicemente in base a scelte di carattere personale, deve ritenersi che lo stesso, attualmente, sia «regolarmente soggiornante in Italia».

In conclusione, dunque, deve essere dichiarata l’illegittimità della delibera n. 26 del 9 dicembre 2000 con la quale era stata limitata la possibilità di contemporanea entrata in campo a più di due giocatori extracomunitari e conseguentemente ordinata la cessazione del comportamentodiscriminatorio.