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Ordinanza del Tribunale di Verona n. 745 del 14 gennaio 2010

Il cittadino marocchino regolarmente soggiornante in Italia ha diritto alle indennità per i ciechi ex lege n. 382/70 anche se non è titolare di carta di soggiorno

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Ordinanza del Tribunale di Verona n. 745 del 14 gennaio 2010

La clausola di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale prevista dagli accordi di associazione euromediterranei tra CEE e Marocco ha diretta applicazione nell’ordinamento italiano in quanto norma di diritto comunitario.

Con ordinanza n. 745/2009 depositata il 14.01.2010, il giudice del lavoro di Verona ha accolto il ricorso proposto da un cittadino marocchino avverso il diniego opposto dall’INPS al riconoscimento dell’indennità speciale per i ciechi parziali prevista dalla legge n. 382/1970, per il mancato possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti previsto dall’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000.

Il giudice del lavoro di Verona ha accolto le istanze del ricorrente, secondo le quali la norma di cui alla legge n. 388/2000 che prevede per gli stranieri extracomunitari la condizione del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98 ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente, incluse quelle per i ciechi, non deve trovare applicazione nei confronti dei lavoratori di nazionalità marocchina regolarmente residenti in Italia. Questo perché tali lavoratori possono godere del principio di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale previsto dall’art. 65 primo comma dell’Accordo di Associazione tra le Comunità Europee e i loro Stati membri e il Regno del Marocco firmato a Bruxelles il 28 gennaio 1996.

E’ opportuno ricordare al riguardo l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale la nozione di “sicurezza sociale” contenuta nei citati Accordi euromediterranei – ed ancor prima negli accordi di cooperazione che li hanno preceduti- deve essere intesa allo stesso modo dell’identica nozione contenuta nel regolamento Ce n. 1408/71. Come abbiamo visto in precedenza, tale regolamento, dopo le modifiche apportate dal Regolamento del Consiglio 30/4/1992 n. 1247, include nella nozione di “sicurezza sociale” le “prestazioni speciali a carattere non contributivo”, [incluse quelle] destinate alla tutela specifica delle persone con disabilità, […] ed elencate nell’allegato II bis”, che per quanto concerne l‘Italia, menziona espressamente quelle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di assistenza sociale cioè la pensione sociale, le pensioni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili, ai sordomuti, ai ciechi civili, gli assegni per assistenza ai pensionati per inabilità. Inoltre, in virtù della dinamica espansiva della nozione di sicurezza sociale da parte della giurisprudenza comunitaria, la sfera di applicazione ratione materiae del Regolamento comunitario n. 1408/71 deve intendersi estesa a tutte le prestazioni sociali a carattere non contributivo previste dal diritto interno qualora i criteri e requisiti soggettivi e oggettivi per l’erogazione delle medesime siano fissati dalla legislazione e non derivino invece da una valutazione individualizzata delle condizioni di bisogno delle persone lasciata alla discrezionalità degli enti locali , anche qualora lo Stato membro non provveda all’aggiornamento dell’apposito elenco di cui all’allegato II bis del regolamento comunitario e pertanto dette prestazioni non vi vengano incluse.

La norma sulla parità di trattamento in materia di sicurezza sociale contenuta negli accordi euro mediterranei di associazione tra CE e Marocco è dunque a pieno titolo una norma di immediata e diretta applicazione negli ordinamenti interni degli Stati membri dell’UE e pertanto, qualsiasi norma di diritto interno ad essa incompatibile deve trovare disapplicazione, senza necessità di un suo rinvio alla Corte Costituzionale.

Per tale ragione, dunque, il giudice del lavoro di Verona ha condannato l’INPS all’ l’erogazione a favore del cittadino marocchino dell’indennità speciale per ciechi parziali, con decorrenza dalla data di presentazione dell’istanza, inclusi gli interessi legali.

Clausole di “non discriminazione” in materia di sicurezza sociale sono contenute anche negli Accordi di Associazione euromediterranei stipulati tra la Comunità Europea e rispettivamente la Repubblica Tunisina e l’Algeria, tutti ratificati con legge e vincolanti per l’Italia in quanto membro dell’Unione Europea. Un’analoga clausola di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale è contenuta nella Decisione del Consiglio di applicazione dell’Accordo di Associazione CE-Turchia.

L’ordinanza del Tribunale di Verona segna un secondo precedente favorevole alla diretta applicazione della clausola di parità di trattamento in materia di sicurezza sociale contenuta in uno degli Accordi di associazione euro mediterranei che la prevedono. Il primo precedente è stata l’ordinanza del Tribunale di Genova del 3 giugno 2009.