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Ordinanza di rigetto delle questioni di legittimità costituzionale sollevate avanti al Tribunale di Venezia in relazione al DL Minniti

Tribunale di Venezia, ordinanza del 7 dicembre 2017

Per la sezione specializzata veneziana sono manifestamente infondati i rilievi relativi all’assenza dei requisiti di straordinarietà ed urgenza del DL, ancorché l’entrata in vigore delle sue norme processuali fosse differita di 180 giorni, così come i rilievi relativi alla violazione del principio di ragionevolezza, uguaglianza e non discriminazione in relazione alla previsione di assoggettare a rito camerale la materia della protezione internazionale, a differenza di ogni altra questione afferente a diritti di rango costituzionale. Ritiene infatti il Collegio che il meccanismo delle memorie e repliche scritte garantisca sufficientemente il contraddittorio.

Rispetto al caso di specie non rilevante è stato infine considerata l’ulteriore questione di legittimità sollevata per censurare la mancata obbligatorietà dell’udienza di comparizione parti, dato che in assenza di videoregistrazione il tribunale è comunque tenuto all’audizione del ricorrente.

Si tratta quindi di una questione suscettibile di riproposizione quando il sistema andrà a regime e le Commissioni saranno state finalmente dotate di impianti di videoregistrazione.

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Triunale di Venezia, ordinanza del 7 dicembre 2017