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G.U. n. 243 del 18 ottobre 2007

Ordinanza n. 3620 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in italia.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha emanato in data 12 ottobre 2007 una Ordinanza di Protezione Civile, n. 3620, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18.10.07, nella quale viene deliberato un finanziamento straordinario agli Enti locali aderenti al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati al fine di assicurare una maggiore capacità di ricezione del Sistema stesso attraverso l’incremento temporaneo dei posti in accoglienza.

Come si legge nell’ordinanza, il numero degli sbarchi nel corso dell’estate ha portato a un incremento dei posti delle domande di riconoscimento dello status di rifugiato e quindi dei richiedenti asilo presenti in Italia.

Il numero di persone presenti nei centri di identificazione supera i posti disponibili, pertanto, sono stanziati 5 milioni di euro per forme di accoglienza straordinaria e temporanea, per una durata di 240 giorni, che permetterà l’incremento dei posti in accoglienza di circa 500 unità.
Il servizio Centrale del sistema di protezione del Ministero informa che si tratta di posti messi a disposizione prevalentemente per uomini singoli, minori e categorie vulnerabili in generale che saranno resi disponibili dagli Enti locali del Sistema i quali hanno dato immediata disponibilità a rispondere adeguatamente alla situazione di emergenza evidenziata dal Ministero dell’Interno.

L’ordinanza istituisce, inoltre, un fondo pari a € “350.000,00 a favore di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato od il permesso umanitario e non sono ospitati nelle strutture di accoglienza del sistema di protezione per rifugiati e richiedenti asilo, con le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento civili e l’immigrazione”. (Art.2)

Il Ministero dell’Interno è autorizzato a istituire presso le Prefetture-UTG ulteriori commissioni territoriali, fino ad un massimo di tre, in aggiunta a quelle previste dal DPR 303 del 16 settembre 2004, “al fine di consentire il rapido espletamento delle attività connesse all’esame delle istanze di asilo degli stranieri giunti irregolarmente in Italia”. (Art. 3)

All’art. 4 si stabilisce un gettone presenza, nei limiti della vigenza dello stato di emergenza, pari a 100 euro “ai componenti, titolari e supplenti della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato”.