Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Ordinanza n. 6879 del 24 marzo 2011 della Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile

Quando non esistono tutte le prerogative per il riconoscimento dello status di rifugiato, resta comunque possibile una soluzione temporanea di protezione di tre anni. Previsti i diritti per l’accesso al lavoro, allo studio e alle prestazioni sanitarie.

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