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Pacchetto sicurezza – Il commento di Giuseppe Mosconi e Claudio Sarzotti.

In anteprima l'introduzione all'Osservatorio di Antigone, quadrimestrale di critca al sistema penale e penitenziario.

“In galera!” urlava Giorgio Bracardi nella parodia del gerarca Catenacci ai tempi, ormai lontani, della trasmissione radiofonica “Alto gradimento”.
La deriva securitaria che ha colpito il nostro paese sembra aver fatto proprio quello sketch macchiettistico di arboriana memoria. Siamo arrivati al punto da doverci interrogare se sarà l’Europa o qualche altro organismo internazionale a porre per lo meno un argine a tale deriva. Chi avrebbe mai detto, quando siamo entrati nell’area monetaria dell’Euro, che i benefici maggiori di non essere esclusi dal consesso delle più progredite nazioni europee non sarebbero stati di tipo economico, ma avrebbero riguardato le politiche penali e dell’immigrazione? Da quando la “frenesia securitaria” (cfr. L. Mucchielli, 2007) ha contagiato anche il nostro paese il baluardo più consistente (l’unico?) contro di essa sembra essere rappresentato dalle direttive europee.
Il populismo penale (cfr. J. Pratt, 2007) ha improntato di sé l’intera campagna elettorale. La vittoria del centro-destra è stata spiegata con l’aver risposto con maggior credibilità a tale frenesia, al centro-sinistra si imputa di non aver saputo intercettare tale spirito del tempo. Del resto, sulla politica criminale i programmi dei due principali partiti erano sconsolatamente simili. Il partito democratico, volendo distinguersi dalla sinistra radicale, per certi versi si è mostrato più realista del re (ricordate le ordinanze anti-lavavetri proposte dai sindaci di centro-sinistra o il pacchetto sicurezza dopo l’omicidio Reggiani promosso dall’allora sindaco di Roma Veltroni?).
La facile conclusione dell’elettorato è stata: “se posso scegliere l’originale perché mi devo accontentare della fotocopia?” Voler scimmiottare la destra sulle politiche dell’ordine pubblico non solo non ha portato voti, ma priva oggi l’opposizione di centro-sinistra di ogni argomento da opporre alla deriva securitaria. Come gridare allo scandalo sulle politiche di tolleranza zero quando sino a ieri erano presenti, più o meno esplicitamente, nel programma elettorale di Veltroni? Se l’obiettivo è procurarsi un cane da guardia sarà meglio acquistare quello che abbaia ma non morde, o invece quello che ai latrati fa seguire l’aggressione al malcapitato ladro di turno? La questione è sapere se abbiamo bisogno di un cane da guardia.

Dopo le elezioni, com’era logico aspettarsi, il nuovo governo di centrodestra ha inteso dare una prova pregnante della propria affidabilità elettorale sul terreno più facile e, insieme, presumibilmente più remunerativo sul piano del consolidamento del consenso. Quello della sicurezza e della difesa del suolo patrio dall’invasione dei migranti. Istanze rese urgenti e drammatizzate, ben oltre ogni riscontro oggettivo, attraverso una campagna mediatica prolungata e crescente, assai prima della fase elettorale, in una significativa sintonia/concorrenza tra i due schieramenti, così da indurre un clima di allarme sociale affetto da un insieme di assoluti, tali da non ammettere ritardi, deroghe o dissensi.
In effetti i provvedimenti presi dal Berlusconi IV si pongono in piena continuità con gli orientamenti di fondo che hanno ispirato il “pacchetto sicurezza” del precedente governo, amplificandoli e radicalizzandoli, come si conviene ad una cultura autenticamente di destra cui l’attuale maggioranza si ispira. Non siamo cioè, come si è detto da più parti, di fronte alla “fotocopia”, ma davvero all’originale, nel senso più pieno del termine.
Non è questa la sede, né ci sarebbe lo spazio per un’analisi dettagliata dei provvedimenti già assunti, o in corso di introduzione, per cui ci limitiamo ad individuare i criteri di fondo che appaiono ispirarli, considerati per tipologia di provvedimento e i loro possibili effetti sul terreno che più ci preme: quello della realtà carceraria e della tutela dei diritti dei più deboli.

Innanzitutto una serie di provvedimenti mirano a contrastare l’immigrazione irregolare, tout court definita come clandestina.
La “punta di diamante” di questa politica è ovviamente il reato di immigrazione clandestina, con pena dai 6 mesi ai 4 anni di reclusione; la forma di immigrazione più naturale, più diffusa, più praticabile, più regolarizzata, quella che di fatto è connaturata al fenomeno migratorio in quanto tale, viene definita reato, per effetto di una astratta definizione normativa che si sovrappone strumentalmente e ideologicamente alla realtà dei fatti. Si viene così a perseguire non il reato, ma il soggetto in quanto tale, in relazione al suo status giuridico, venendosi così ad insinuare nel nostro ordinamento l’inquietante figura del “reato d’autore” tipica dei regimi autoritari, che ha trovato i suoi epigoni postmoderni nei teorici del “diritto penale del nemico”. A dettar legge dovrebbero essere, per converso, gli accordi sulle quote di flussi e la loro applicazione, quando ne è evidente l’inadeguatezza, l’impraticabilità applicativa, la macchinosità procedurale, a fronte delle spinte che determinano i flussi migratori nell’interazione tra motivazioni ad emigrare e fabbisogno/capacità di assorbimento del mercato del lavoro.
Del resto perché mai il carcere dovrebbe rappresentare un deterrente per l’immigrazione clandestina? Non lo è per la criminalità in genere, assunto che intorno al 20% si attesta la percentuale dei reati “scoperti”, sui denunciati, per cui si procede contro qualcuno, e ulteriormente meno che dimezzata è la percentuale dei reati per cui qualcuno finisce in carcere per condanna. Se ciò avviene per fatti delittuosi, da molto condannati dall’opinione pubblica, immaginiamo quanto possa funzionare la minaccia detentiva per comportamenti fortemente diffusi, da quando esiste l’immigrazione, quanto fortemente motivati dalla povertà, dalla paura, dal bisogno, da legittime aspirazioni, nonché richiesti (di fatto legittimati) dalla domanda di mano d’opera da parte di un sistema economico sempre più in crisi, con prospettiva/speranza di regolarizzazione e di fatto da tempo accettati dall’opinione pubblica. L’esperienza del carcere non si presenta così minacciosa e traumatica, e non solo per un calcolo delle probabilità, per chi viene da condizioni molto più disagevoli e ha una forte motivazione di cambiamento del suo status. Può semplicemente costituire un “incidente di percorso” (A. Sbraccia, 2007), mentre la minaccia di espulsione, che si associa alla condanna penale, è già presente ora, e la sua scarsa efficacia è sotto gli occhi di tutti.
Ciò che d’altra parte accadrebbe sarebbe un forte incremento della popolazione detenuta, già a rischio di sovraffollamento, con costi insostenibili tanto per i reclusi che per chi il carcere deve gestirlo, nonché con aggravio finanziario. Costi certo incommensurabili e del tutto irrazionali a fronte della scarsa percentuale di “capri espiatori” perseguiti e alla probabilissima inefficacia del provvedimento.
A considerazioni analoghe si prestano gli altri provvedimenti anti-immigrazione clandestina: la maggiorazione di un terzo delle pene per l’irregolare che delinque, il prolungamento della detenzione presso i CPT fino a 18 mesi. Ma anche gli ulteriori due provvedimenti iscrivibili in quest’area non sembrano destinati a maggior successo: il divieto di affittare appartamenti ad immigrati irregolari, pena la confisca dello stesso, e il divieto di “matrimoni di comodo”, con richiesta di due anni di obbligatoria precedente convivenza.
Per il primo è infatti noto quanto diffusa sia tra gli immigrati la pratica del subaffitto, per cui è sufficiente che un appartamento venga affittato da un immigrato regolare per coprire l’affitto a favore di un certo numero di altri immigrati, eventualmente irregolari; mentre è più che verosimile che tale situazione avverrebbe con la connivenza del proprietario dei locali, dato che ne avrebbe un deciso vantaggio economico.
Quanto al secondo provvedimento, è da chiedersi chi certifichi il periodo di convivenza richiesto, e come lo faccia, ponendosi il serio rischio che, anche in questo caso, vengano effettuate dichiarazioni “di comodo”, con l’effetto di spostare semplicemente il fenomeno, senza risolverlo in alcun modo.

Ulteriori ostacoli alla regolarizzazione sono rappresentati dalla effettuazione del test del DNA, come precondizione del ricongiungimento familiare e l’introduzione di presupposti più restrittivi per l’acquisizione dello status di “rifugiato politico”.
Se già il precedente governo aveva “in articulo mortis” reso definitivo un discutibile provvedimento espulsivo, qui gli strumenti diretti a tale fine vengono estesi e radicalizzati. Infatti, oltre a riprendere la vaga quanto cogente categoria dei “motivi imperativi di pubblica sicurezza” per giustificare l’espulsione anche del cittadino comunitario (leggasi rumeno), ne vengono estesi e resi più vaghi i presupposti, fino a includere la pericolosità “per la moralità pubblica e il buon costume”, mentre si prevede anche l’espulsione dello stesso cittadino dopo tre mesi sul semplice presupposto della mancanza di fonti lecite di reddito. Così come viene espulso anche chi subisce una condanna superiore ai due anni.

D’altra parte alcune attività tipiche di alcune categorie di migranti vengono rese difficili da disposizioni particolari. Così è per la vendita di merci contraffatte (peraltro prodotte da italiani, o da unità produttive “fuori tiro”), che si prevede vengano sequestrate e distrutte dopo 15 giorni dal sequestro; o per il trasferimento di denaro attraverso i call center, attività che può essere effettuata solo se l’utente esibisce validi documenti di identità, pena la chiusura forzata dell’agenzia di telecomunicazioni. Così si radicalizza l’aura di sospetto e di probabile criminalità con cui si vuole qualificare l’attività dei migranti in quanto tali, prefigurando come reato attività da sempre considerate lecite e diffusamente praticate, anche se aventi al loro interno elementi di probabile illegalità.
Ancora, nello stesso ordine di idee, si introduce il reato di induzione di minore all’accattonaggio, con condanna fino ai tre anni e la perdita della patria potestà. Certo non si tratta di un’attività encomiabile, e con effetti per diversi aspetti assai negativi sullo sviluppo della personalità del minore e sul suo probabile futuro, ma il delicato rapporto parentale in un nucleo familiare probabilmente multiproblematico non si può risolvere a colpi di provvedimenti repressivi e di incapacitazioni. Si tratta piuttosto, proprio a partire dalla situazione problematica emergente, di sviluppare interventi adeguati presso il nucleo familiare, attivando sostegni tanto di ordine morale che materiale.

Se dunque l’insieme dei provvedimenti fin qui considerati sono orientati a reprimere, espellere, incapacitare il migrante in quanto tale, sul presupposto della vocazione criminale dello stesso (circostanza che andrebbe verificata, in modo meno approssimativo e generalizzato, da parte degli operatori del controllo), un altro ruolo centrale ricopre la conferma del provvedimento, già preso dal precedente governo, che attribuisce ai sindaci il potere di adottare provvedimenti urgenti in materia di pericoli per la sicurezza urbana e l’incolumità pubblica. Qui l’indeterminatezza e la genericità già rilevate a proposito delle precondizioni dei sopra ricordati provvedimenti espulsivi si manifesta con ancor maggiore evidenza, interessando non solo la definizione delle situazioni pericolose, ma anche il tipo di poteri di cui i sindaci possono disporre e il tipo di provvedimenti che gli stessi potrebbero assumere. Se si tengono presenti i tipi di misure contro lavavetri, mendicanti, writers, nomadi e senza casa, che alcuni noti sindaci italiani avevano già preso prima della definizione del testo legislativo del governo Prodi, e che quello, come questo sostanzialmente intendono legittimare e ratificare, abbiamo sotto gli occhi alcuni inquietanti esempi di che cosa tali misure possano voler dire. Si tratta di fatto di sanzioni parapenali, che comportano decise restrizioni della libertà personale, adottabili senza nessuna definizione preventiva di fattispecie di illecito, senza alcun accertamento e tutela processuale e senza alcun diritto alla difesa, né altre garanzie, in totale contrasto perciò con gli elementi di base della civiltà giuridica e della certezza del diritto. Si dà così spazio a forme di arbitrio e di possibile lesione della libertà individuale se possibile più elevati di quelli che abbiamo riscontrato a proposito dei poteri di espulsione sopra richiamati.
Per altro verso tale provvedimento segna una decisa involuzione repressiva delle proposte a suo tempo elaborate dalle metodologie di Nuova Prevenzione, tese a conferire ai sindaci poteri particolari in tema di prevenzione della criminalità. Alla base di tale proposta stava infatti l’idea che gli amministratori locali fossero i più competenti ad intervenire nel loro territorio in chiave preventiva, con un’avveduta e documentata conoscenza della loro realtà, sulle condizioni socioeconomiche che favoriscono tanto il diffondersi di comportamenti illegali, quanto il radicarsi di sentimenti di insicurezza. Se tale approccio, nelle teorie della Nuova Prevenzione, era stato concepito come possibilità di sviluppo di politiche alternative alla repressione penale, il fatto che lo stesso oggi si traduca in qualcosa di ancor meno garantistico e di ancor più persecutorio del diritto penale stesso, dà l’idea della consistenza dell’involuzione culturale, oltre che politica, intervenuta, e non solo certo per gli orientamenti politici del centrodestra.
Nello stesso ambito tematico possiamo far rientrare le misure contro i writers di murales, ai quali, oltre ad essere evidentemente esposti all’intervento più o meno imprevedibile dei sindaci, è fatto obbligo di ripristinare il bianco anonimato dei muri istoriati dal loro lavoro spesso di apprezzabile livello artistico.
Seguono poi alcune disposizioni rivolte ad indurire la repressione penale verso alcuni tipi di reati contro il patrimonio, ai quali appare associato un diffuso allarme sociale: il furto in appartamento, la rapina, lo scippo. In questi casi, salvo circostanze eccezionali, già in base al pacchetto sicurezza Amato, è stata resa obbligatoria la custodia cautelare prima della condanna definitiva, mentre, dopo la condanna, non può essere richiesta la misura alternativa dalla libertà, in applicazione della legge Simeone-Saraceni. Non solo quindi la custodia preventiva rappresenta, in questi casi, un anticipo di pena necessitato, anche come forma di prevenzione rispetto alla pericolosità del soggetto, indipendente dalla condanna, ma non è applicabile, almeno per un lungo periodo, altra pena, che non sia il carcere.
Le nuove disposizioni del pacchetto Maroni introducono il rito per direttissima e vietano la sospensione condizionale della pena.
Tali reati vengono così assimilati ai reati di terrorismo e di mafia. Se si pensa che, invece, in quanto tipiche espressioni della microcriminalità diffusa contro il patrimonio, essi rientrerebbero a pieno titolo in quei reati da gestire, in una prospettiva riformatrice, con misure alternative alla pena detentiva, considerando anche la possibilità che gli stessi siano perseguibili solo a querela di parte, e non escludendo che possano rientrare nelle fattispecie che possono dare luogo a forme di mediazione tra autore e vittima, ci rendiamo conto di quanto, in ottemperanza alle retoriche sicuritarie, ci sia spinti nella direzione opposta.

Seguono inoltre alcune disposizioni orientate a sanzionare più gravemente comportamenti che si presuppongono come particolarmente negativi, ritenuti oggetto di particolare riprovazione da parte dell’opinione pubblica. Reati compiuti ai danni di disabili, ai danni di minorenni o coinvolgendo minorenni. La guida in stato di ebbrezza comporta automaticamente il ritiro della patente e la confisca dell’autoveicolo. Non mancano aggravamenti di pena per un reato di particolare attualità: l’incidente sul lavoro, per omesse misure preventive. Così come viene estesa la possibilità di confiscare i patrimoni della criminalità organizzata.
Queste ultime disposizioni, che riprendono temi tradizionalmente vicini alle linee d’intervento della sinistra, nel quadro generale della legislazione in oggetto, assumono il significato di rappresentarne l’imparzialità e la rispondenza al senso comune, contribuendo così a legittimare le precedenti disposizioni, e il loro carattere sostanzialmente illiberale e inutilmente repressivo.
Complessivamente il testo di legge ne esce legittimato, lasciando in secondo piano le molte perplessità che potrebbero associarsi soprattutto alle disposizioni relative all’immigrazione.
Complessivamente l’estendersi della possibilità di reprimere e costringere senza diritti e garanzie, l’indurimento delle sanzioni, l’estensione della possibilità di incarcerare, la persecuzione esplicita di determinati soggetti deboli, l’invasività coercitiva nella stessa sfera fisica individuale disegnano una cultura regressivamente orientata a ricorrere sempre più ampiamente allo strumento penale in modo arbitrario e strumentale. Attivazione contro determinate figure di nemico pubblico, tendenza ad un uso amministrativo delle sanzioni, svincolato dai necessari limiti di garanzia, uso simbolico dello strumento penale, come mezzo di organizzazione del consenso e di contrattazione politica.
Soprattutto è allarmante la tendenza ad usare queste tecniche verso le persone in quanto appartenenti ad un particolare status; quello di immigrato, in primis, ma sullo sfondo quello di marginale, di mendicante, di senza fissa dimora, di senza reddito, di diverso e di non affidabile, a prescindere dal compimento di atti configurabili come reato e dalla violazione di uno di quei beni fondamentali di interesse collettivo, da comportare, secondo il pensiero moderno, la tutela dello strumento penale. Dietro la foglia di fico dell’irregolarità appare con tutta evidenza che la volontà fondamentale è quella di espellere e di recludere gli immigrati che superano un certo limite e che non rientrano nel ruolo di lavoratore super sfruttato.

Ma tutta una serie di altri aspetti si associano a questa tendenza di fondo, tali da richiedere un alto livello di attenzione da parte della coscienza democratica, e una decisa disponibilità alla mobilitazione. Non parliamo di ciò che si era fortemente auspicato, che il precedente governo aveva sostanzialmente affossato e che l’attuale fase politica rende sostanzialmente proibitivo: il ritiro delle leggi “riempicarcere”, la ex Cirielli sulla recidiva, la Bossi-Fini sull’immigrazione, la Fini-Giovanardi sulle droghe, la riforma del codice penale, con ampie possibilità di misure alternative alla detenzione, cui aveva dato mano la commissione Pisapia.
Pensiamo piuttosto al fatto che la cultura politica e, a questo punto, etica, egemone nel sistema di governo e istituzionale, con ampia possibilità di accettazione da parte dell’opinione pubblica, a fronte dell’evidente tendenza alla ripresa del sovraffollamento delle carceri, al drammatizzarsi di quegli aspetti che avevano a suo tempo, dopo una lunga e controversa gestazione, legittimato l’indulto, considera non solo accettabile, ma necessario e auspicabile, un forte incremento, dagli esiti imprevedibili, del numero dei reclusi, con tutte le implicazioni negative possibili, in termini di sofferenza umana, di costi sociali ed economici, di aumento di marginalizzazione e di violenza nei rapporti sociali.
Nascondendosi dietro la foglia di fico dell’irregolarità, ciò che di fatto si intende praticare senza i lacci e i laccioli del garantismo e dello stato di diritto, è la possibilità di espellere, allontanare, recludere, sorvegliare, neutralizzare, chiunque si presti ad essere considerato un pericolo per la civile convivenza e per il mantenimento degli standard di benessere raggiunto dalle società sviluppate. Certamente colpisce la continuità nelle linee di fondo secondo cui affrontare e gestire il problema sicurezza tra il precedente e l’attuale governo, con l’aggravante che quest’ultimo appare spendere il marchio di garanzia a conferma della sua maggiore affidabilità, quasi dicesse all’ex-maggioranza: “siete degli inetti mestieranti, ora vi insegniamo noi”. E certamente sono applicabili paradigmi e modelli interpretativi di taglio critico, da tempo utilizzati con successo per decodificare le tendenze in atto.
Così è per la funzione di capro espiatorio delle aree marginali fatte oggetto di controllo ed esorcizzate in rapporto alle ragioni profonde e complesse che determinano i sentimenti di insicurezza diffusi, riconducibili, per non fare che degli esempi, al destabilizzarsi del quadro politico economico globale, al logorarsi dei margini dello sviluppo, alle molte minacce che incombono sul pianeta, alla crisi del welfare state, all’urgenza stressante e ansiogena dei sistemi di aspettative cui ogni soggetto è fatto segno, alla perseguibilità sempre più faticosa delle mete sociali imposte, al disgregarsi dei legami sociali ed affettivi.
Così ancora è per l’evidente circolo vizioso per cui tanto più si sviluppano politiche sicuritarie, all’insegna della tolleranza zero e del controllo amministrativo, tanto più si ingigantisce l’immagine della gravità e dell’estensione del pericolo, tale da richiedere nuovi provvedimenti restrittivi. Ma ciò che particolarmente oggi colpisce è ciò che potremmo definire la “normalizzazione dell’emergenza”, cioè che il massiccio battage mediatico, per molti aspetti senza precedenti, sulla crescita dell’allarme criminalità associato principalmente all’immigrazione clandestina, sulla diffusione di sempre più elevati sentimenti di insicurezza, peraltro su basi assolutamente labili di conferma empirica, ma tali comunque da richiedere decisi provvedimenti sicuritari, viene a costituire una specie di costante rumore di fondo che rifluisce nella normalità quotidiana.
Paradossalmente è la diffusa, costante, sistematica, generalizzata immagine della pretesa presenza dell’insicurezza a divenire di per sé stessa rassicurante, come una visione unica e assolutizzante della realtà che si colloca sullo sfondo, come dimensione di continuità, di condivisione, di possibile rassicurazione, in sintesi di normalità di senso quotidiano. Ma anche come uno stato di fatto acquisito, che se, da un lato, si raffredda emotivamente, dall’altro, non ammette deroghe, obiezioni o valutazioni critiche.
Così il sentimento di insicurezza si fa verbo di un pensiero unico totalizzante, che implica la necessarietà inderogabile e normalizzata di qualsiasi intervento si presenti all’altezza del pericolo rappresentato. Ogni critica o proposta contraria non può apparire, a questo punto, che come irresponsabile, irrealistica, “buonista”, colpevolmente complice. In secondo luogo, colpisce il fatto che tale cultura si associa anche al malcontento esplicitato per il deterioramento delle condizioni di vita e per l’incertezza del futuro, temi che di per sé si collocherebbero in tensione conflittuale con il sistema politico ed economico egemone, ma che, associati e contaminati con la cultura sicuritaria, rifluiscono verso posizioni conservatrici o filo populiste.
È questo il terreno su cui si radica una diffusa cultura dell’intolleranza, a sfondo razzista, di cui i pogrom anti-immigrati e gli assalti ai campi nomadi non sono che la punta emergente, certamente legittimata dal clima indotto dai provvedimenti legislativi in atto, dagli orientamenti di fondo che appaiono ispirarli, in questo senso davvero irresponsabili. A questo punto l’impegno per i diritti dei reclusi e per il ridimensionamento progressivo dell’istituzione carceraria, che ci ha sempre caratterizzato, assume tutto il valore di una battaglia di civiltà, di una riaffermazione esperta e consapevole di democrazia e di presa di coscienza collettiva, che non ammette, date le circostanze, attendismi o ritardi.

Scelte di politica criminale di questo tipo hanno, infatti, un ulteriore difetto: quello di scaricare, per l’ennesima volta, sul carcere un peso insostenibile. Opportunamente qualcuno ha cominciato a chiedersi se sia “stata compiuta, ad esempio, una seria previsione di quanto potranno incidere sulla popolazione carceraria, e pertanto sulla tenuta delle strutture penitenziarie, i provvedimenti prossimi venturi. Sono stati calcolati quanti nuovi posti carcere saranno necessari? Si sono ipotizzate le misure idonee a fronteggiare eventuali rivolte dei detenuti?” (Carlo Federico Grosso su “La Stampa” del 12 maggio). Stiamo dunque per tornare ai tempi in cui i detenuti per far sentire la loro voce non avevano che la strada di incendiare materassi e issarsi sui tetti delle carceri?
In questo contesto si inserisce il quinto rapporto sulle condizioni detentive in Italia dell’associazione Antigone che quest’anno viene ospitato in un numero monografico della nostra rivista. Certo fa una certa impressione rileggersi a distanza di meno di due anni la prefazione di Mauro Palma al quarto rapporto. Mentre questo andava in stampa il Parlamento aveva appena approvato il provvedimento di indulto e Palma non poteva non registrare le speranze che esso rappresentasse un segnale di svolta nella politica criminale e penitenziaria del nostro Paese. Innanzitutto, risolvere, almeno temporaneamente, il problema del sovraffollamento e quindi in sostanza una questione di legalità perché “nulla è più disastroso che far vivere chi non ha recepito il senso di legalità e, quindi, ha commesso reati, in una situazione di palese non corrispondenza tra quanto normativamente definito e quanto attuato e vissuto” (M. Palma, 2006, p. 9).
Inoltre, cominciare ad affrontare seriamente alcune delle questioni interne al sistema penitenziario: l’attuazione del regolamento di esecuzione del 2000 e della riforma della sanità penitenziaria, il lavoro e l’istruzione scolastica. Ed infine, soprattutto, impedire “la ripresa di un nuovo ciclo di ricorso al carcere quale unica forma sanzionatoria” intervenendo sulle tre grandi categorie di reclusi che costituiscono gran parte della cosiddetta detenzione sociale: stranieri, persone tossicodipendenti e pluri-recidivi nell’ambito dei reati di strada.

Il bilancio su almeno due dei tre ambiti è decisamente sconfortante.
Se, infatti, qualcosa è stato fatto per risolvere alcuni dei problemi interni al sistema penitenziario (si vedano, a tal proposito, il saggio di Stefano Anastasia per un bilancio del governo Prodi e i saggi di Sandro Libianchi e Dario Stefano Dell’Aquila sulla riforma della sanità penitenziaria e degli O.P.G.), sul versante sia delle politiche criminali e, conseguentemente, del recupero di legalità all’interno degli istituti attraverso una riduzione del sovraffollamento la situazione attuale e prossima futura si annuncia drammatica.
Nel saggio di Giovanni Jocteau vengono descritti i livelli quantitativi della popolazione detenuta che si stanno riportando alle dimensioni della situazione pre-indulto senza che tale innalzamento sia giustificato da un equiparabile incremento dei tassi di criminalità. Lo stesso settore penale minorile non è esente da tentazioni neo-retribuzioniste e di mera funzione neutralizzativa della pena detentiva, soprattutto per quanto riguarda i minori stranieri, pur in una situazione di tassi di carcerazione non paragonabile a quelli degli adulti (cfr. il saggio di Franco Prina).
Del resto, la recidiva degli indultati, contrariamente a quanto sostenuto dalla vulgata giornalistica e da nuovi fautori della gestione attuariale del sistema penale (cfr. C. Sarzotti, 2007), si è mostrata in linea con quella (peraltro notoriamente elevata) registrata nel corso degli ultimi anni nell’ambito delle persone scarcerate, come segnala l’analisi di Giovanni Torrente. Dato che non può certo sorprendere, in quanto l’indulto è stato, per un verso, un’occasione mancata rispetto alla capacità del welfare italiano di mettere in campo strategie di reinserimento delle persone scarcerate e, per l’altro, rispetto alla capacità dell’amministrazione penitenziaria di autoriformarsi, in particolare nell’ambito delle attività trattamentali. Come mette in luce nel suo saggio Daniela Ronco, queste ultime hanno mostrato ancora una volta la tendenza alla personalizzazione degli interventi, ad un problematico rapporto con le agenzie di intervento sociale sul territorio, ad una carenza di risorse investite rispetto ai bisogni sempre crescenti di formazione professionale e di lavoro intramurario.

Quali speranze per il futuro? Forse tali speranze provengono più che dal mondo della politica dal mondo delle professioni, da quel settore degli operatori sociali e del diritto che hanno elaborato in questi anni strategie e programmi di riforma del sistema penale e penitenziario. Pensiamo al progetto di un nuovo codice penale elaborato dalla cultura giuridica dei penalisti, alla riforma dell’ordinamento penitenziario ispirata alle linee più avanzate della magistratura di sorveglianza e degli operatori penitenziari proposta da un personaggio come Alessandro Margara, alla stessa riforma della sanità penitenziaria che in alcune regioni ha trovato l’interesse degli operatori sanitari del Servizio Sanitario Nazionale come nuova battaglia sui diritti delle persone detenute. O ancora il grido d’allarme per “salvare la Gozzini” lanciato dal volontariato penitenziario tramite la Conferenza Nazionale Volontariato e Giustizia o quello del coordinamento dei Garanti delle persone private della libertà che ha affermato, in un comunicato del 16 giugno scorso, che “la ricerca doverosa di condizioni di sicurezza soprattutto nei grandi centri urbani non può approdare alla carcerizzazione di tutti coloro che diverranno pericolosi in base non a ciò che hanno compiuto, ed a condotte realmente offensive, ma in base alla condizione soggettiva della categoria presa in considerazione (i “clandestini”), ponendo le basi per un inaccettabile diritto penale del nemico, foriero di discriminazioni e inutile per la sicurezza pubblica”.
Non si potrebbe dire meglio il programma che Antigone aveva proposto prima dell’ultima tornata elettorale. I quattro punti del documento, infatti, sono stati riassunti in quattro slogan, ognuno dei quali in grado di ispirare un insieme di scelte di politiche criminali.
“Il diritto penale deve giudicare i fatti e non le storie di vita”, ovvero occorre evitare che la figura del reo diventi un nemico pubblico, i cui diritti perdono gran parte della loro cogenza e la recidiva diventa l’elemento principale, se non unico, con cui commisurare la pena.
“Una giustizia equa e una difesa pubblica” per rendere effettiva quella scritta che campeggia in ogni aula di giustizia “la legge è uguale per tutti” (a proposito si tornerà a contestarla e a preferirgli quella della legge “adattata” in nome del popolo italiano?), ma che suona ormai come una beffa per coloro che non possono permettersi schiere di agguerriti (e costosi) avvocati difensori.
“I diritti vanno promossi e protetti”, soprattutto nelle istituzioni in cui le persone sono private della libertà personale e quindi in situazioni in cui la loro tutela è particolarmente a rischio. In questa prospettiva, grande attenzione dovrà essere posta non solamente al carcere, ma a tutte quelle strutture, in primis i Centri di Permanenza Temporanea, che di fatto ne svolgono le funzioni.
“La tortura va messa fuorilegge” introducendo una nuova fattispecie nel nostro sistema penale, raro esempio di penalizzazione di un comportamento che potrebbe possedere un’efficacia deterrente e un forte valore simbolico di affermazione dei diritti delle persone detenute ed arrestate. Senza dimenticare, peraltro, che secondo le direttive del Comitato per la Prevenzione della Tortura presso il Consiglio d’Europa, la condizione di sovraffollamento strutturale delle carceri costituisce a tutti gli effetti gli estremi della tortura nei confronti della popolazione detenuta. Tortura evidentemente non in senso tecnico-giuridico.

Bibliografia
L. Mucchielli (2007), a cura di, La frénésie sécuritaire. Retour à l’ordre et nouveau contrôle social, Paris, La Découverte.
M. Palma (2006), Prefazione a L. Astarita, P. Bonatelli, S. Marietti, a cura di, Dentro ogni carcere. Antigone nei 208 istituti di pena italiani. Quarto rapporto sulle condizioni di detenzione, Roma, Carocci, pp. 9-10.
J. Pratt (2007), Penal populism, London, Routledge.
C. Sarzotti (2007), Indulto e recidiva: il “nuovo” paradigma della giustizia attuariale, in A. Margara et al., a cura di, Ordine & disordine, Firenze, Fondazione Michelucci, pp. 59-65.
A. Sbraccia (2007), Migranti tra mobilità e carcere. Storie di vita e processi di criminalizzazione, Milano, F. Angeli.