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Pacchetto sicurezza – Un primo commento alle disposizioni previste dal decreto legge

a cura dell'Avv. Marco Paggi

Nuove norme per contrastare l’immigrazione clandestina, espulsioni più facili, confisca degli appartamenti affittati agli irregolari.

C’è da dire, questa è una premessa doverosa, che non possiamo che limitarci a commentare i documenti ufficiali diffusi finora dal Ministero dell’Interno, ancora piuttosto vaghi e non redatti in articoli dai quali si evinca la formulazione delle norme introdotte.

Nello schema di decreto legge si propongono alcune prime misure.
Come prima osservazione occorre soffermarsi sul fatto che il Governo ha scelto di utilizzare lo strumento della legislazione d’urgenza, ossia la formula del decreto legge. Il ricorso alla decretazione d’urgenza non sembra però essere giustificato. La Costituzione Italiana all’art. 77, secondo comma, presuppone che il decreto legge possa essere emanato solo in situazioni di straordinaria necessità ed urgenza. Tale “straordinaria necessità ed urgenza”, al di là delle ideologie o delle valutazioni di opportunità politica, non sembra sussistere in questo caso e con riferimento a queste misure.
Inoltre, se anche queste misure fossero adottate con provvedimento urgente, esse necessiterebbero poi di interventi di carattere organizzativo che non si potrebbero concretamente adottare nel poco tempo necessario per la conversione in legge del decreto, quindi sarebbero comunque misure destinate a rimanere inattuate durante il tempo necessario per l’eventuale conversione in legge. E nel frattempo, queste misure, in particolare l’istituzione della figura dell’aggravante, che dovrebbe essere applicata ai reati commessi da persone in condizione irregolare, creerebbero molta confusione dal punto di vista dell’attività giudiziaria perché ci sarebbe il rischio di applicare delle aggravanti che poi sarebbero suscettibili di modifiche in sede di conversione in legge. In altre parole il regime transitorio susciterebbe più problemi che soluzioni dal punto di vista dell’attività giudiziaria.

Considerando la previsione di aggravante applicata ai reati commessi da persone in condizione di irregolarità, bisogna considerare che il giudice dispone di un margine di valutazione in relazione al comportamento ed alla situazione specifica dell’imputato, quindi, allo stato attuale, è possibile applicare sanzioni penali più severe nei confronti degli irregolari, questo rientra già nella diffusa prassi giudiziaria. Dal punto di vista più giuridico bisogna considerare che si prevede che un reato sia sanzionato in maniera più grave, applicando questa aggravante specifica prevista solo per gli stranieri, qualora il reato risulti commesso da uno straniero in condizione irregolare di soggiorno. Questa circostanza aggravante – che definire “speciale” è un delicato eufemismo – non basa l’aumento della pena sulla maggiore gravità del reato, cioè sul reato in se e per se o sulle circostanze in cui viene commesso, ma considera l’aumento di pena solo in base alla condizione soggettiva dell’interessato.
E’ evidente che si tratta di una scelta discriminatoria, si continua a creare un diritto speciale per gli stranieri che differenzia sostanzialmente il trattamento a parità di gravità intrinseca dei fatti penalmente sanzionati. Questo appare ad una prima analisi scarsamente compatibile con il nostro ordinamento giuridico, in particolare con i principi della nostra Costituzione secondo la quale di fronte alla legge tutte le persone imputate di reati devono essere trattate alla stessa maniera.
Indipendentemente dal fatto che un reato più grave possa essere sanzionato in modo più grave, un reato stesso non può essere di per sé considerato più grave se ed in quanto commesso da una persona che è priva di un regolare permesso di soggiorno.

Per quanto riguarda la previsione, nella proposta di decreto legge, di una estensione della possibilità di espulsione su ordine del giudice in caso di condanna penale, occorre dire che la legge, già dal 1998 nella versione originaria del Testo Unico sull’Immigrazione, prevede l’espulsione come sanzione alternativa o sostitutiva alla detenzione. Tuttavia bisogna notare che questa sanzione alternativa, o sostitutiva, di fatto è quasi totalmente inapplicata. Quindi, dal punto di vista dell’efficacia e dell’impatto sulla realtà concreta, questa misura di estensione della possibilità di disporre l’espulsione unitamente alla condanna penale sembra francamente ridicola perchè questi strumenti, già previsti, non vengono utilizzati per motivate ragioni neppure ora, quindi non si comprende perché essi debbano venire estesi quando si sono già dimostrati inefficaci ed è prevedibile che restino inutilizzati.
Ci deve essere un motivo per cui i Giudici dal 1998 a oggi hanno usato l’espulsione come misura alternativa o sostitutiva alla pena in casi assolutamente rarefatti. I motivi non risiedono nella struttura delle norme, ma nei profili più strettamente organizzativi e di cooperazione fra forze di polizia ed attività giudiziaria, non secondarie sono le ragioni di carattere economico dato che non ci sono i soldi per espellere tutti gli stranieri che lo Stato vorrebbe espellere o dice di voler espellere.

Per quanto riguarda la previsione della confisca degli appartamenti affittati a stranieri irregolari, anche in questo caso, si tratta di una norma che appare all’opinione pubblica come un intervento di maggiore efficacia repressiva. A ben vedere però si tratta di fumo negli occhi. Di fatto con questa norma si andrebbe ad istituzionalizzare l’intermediazione nelle locazioni e quindi un maggior sistema di sfruttamento nei confronti degli immigrati. Intendiamoci, non dei delinquenti, ma di tutti quei migranti che sono in condizione irregolare, comprese le famose badanti che ogni tanto stanno a cuore ai nostri governanti, così come i lavoratori che vengono normalmente e quotidianamente sfruttati, per esempio nei nostri cantieri. Se si prevede e si regolamenta una sanzione di questo tipo per l’affitto a stranieri irregolari, è chiaro che si costringe ulteriormente lo straniero irregolare a doversi avvalere di un intermediario che funga da prestanome titolare del contratto di locazione, che sia italiano o straniero regolarmente soggiornante e che immancabilmente non esiterà ad applicare un sovrapprezzo per il rischio e comunque per il servizio che presta.

Per quanto riguarda i nuovi poteri ai sindaci, si parla dell’attribuzione agli stessi della facoltà o del potere di adottare provvedimenti urgenti nel caso in cui si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli, non solo per l’incolumità pubblica, ma anche per la sicurezza urbana. Al di là dell’uso di termini diversi è chiaro a chiunque che questi termini sono sostanzialmente sinonimi, non si riesce a vedere una differenza sostanziale fra l’esercizio di poteri contingibili ed urgenti già previsto e regolamentato dall’articolo 54 del T.U. sugli enti locali e queste modifiche che si limiterebbero ad introdurre dei termini sinonimi. Se si vorrà attribuire al sindaco la possibilità di ordinare, dalla mattina alla sera, la chiusura dei phone-center per asseriti motivi di sicurezza, questo lo staremo a vedere, certo è che il sindaco dispone del potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti solo a fronte di gravi pericoli, e non a fronte di eventi ritenuti gravi pericoli solo nella testa del sindaco o nel suo modo di vedere la realtà.

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