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Pacchetto sicurezza alla Camera – Se approvato non sarebbe possibile riconoscere i figli per i migranti “irregolari”

a cura dell'Avv Marco Paggi

E’ iniziato l’iter per l’esame del disegno di legge 733 alla camera dei Deputati. Da martedì 11 marzo il testo è al vaglio delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia, prima di passare alla discussione in aula.

Il pacchetto sicurezza, per la sua quasi totalità dedicato all’immigrazione, sia pure sotto la definizione del fenomeno migratorio come un problema di sola sicurezza, è già stato approvato dal Senato, che ha vagliato un testo preoccupante, per le conseguenze che potrà produrre.

Se fosse approvato il testo nella versione già votata al Senato, avremo una legge che concretamente modificherebbe drasticamente il governo del fenomeno migratorio e la condizione dei migranti sul territorio nazionale

Abbiamo più volte trattato e analizzato i diversi punti contenuti nel disegno di legge.
In questa occasione, per dare un esempio degli effetti che comporterebbe una delle tante modifiche previste dalla norma, proviamo ad approfondire la questione relativa all’obbligatorietà del possesso del titolo di soggiorno per compiere tutti gli atti di stato civile.

Per compiere qualsiasi atto di stato civile, non solo per il matrimonio di un cittadino o cittadina straniera o tra cittadini stranieri, ma per ogni atto di stato civile, dovrebbe preventivamente essere esibito il titolo di soggiorno del richiedente. Diversamente non si potrebbe perfezionare l’atto di stato civile. Si tratta di atti che riguardano l’esercizio dei diritti fondamentali delle persone, in quanto esseri umani, indipendentemente dalla regolarità o meno del soggiorno.

Per esempio, questi atti riguardano la registrazione della nascita di un figlio, o la registrazione della morte, anche se ovvio, l’omissione di quest’ultima produrrebbe danni meno gravi (anche se potrebbe comportare problemi ai fini ereditari o pensionistici).

La registrazione della nascita, come pure il riconoscimento del figlio naturale da parte di uno o dell’altro o di entrambi i genitori, sarebbero impediti dalla mancata esibizione del permesso di soggiorno, condannando alla morte civile chi ha il “torto” di nascere da genitori privi del titolo di soggiorno. Oppure, nel caso di figlio nato da regolarmente soggiornante e da padre irregolare, con quest’ultimo privato della possibilità di riconoscere la propria paternità.

Le conseguenze di questa preclusione sono ancora tutte da comprendere anche perchè bisognerebbe immaginare che se un bambino nasce da una coppia di cosiddetti “clandestini” su suolo italiano, non essendo riconoscibile da parte dei genitori, sarebbe figlio di nessuno ed in questo caso l’art. 1 della legge 91 del 92 in materia di cittadinanza prevede che ad egli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per nascita. Così come accadrebbe se la legge del paese d’origine dei genitori non prevedesse l’automatico acquisto della cittadinanza di quel paese nel caso di nascita all’estero.

Che rapporto si verrebbe a creare tra due genitori naturali, effettivi, ed un figlio cittadino italiano fin dalla nascita?
Quello che risulta fin troppo evidente è la violazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo che prevede espressamente l’obbligo di registrazione della nascita di un qualsiasi bambino nato in qualsiasi paese che abbia sottoscritto la Convenzione stessa, a prescindere dalla cittadinanza dei genitori e ovviamente dalla regolarità del loro soggiorno. Si tratta in buona sostanza di una disposizione aberrante che non produrrebbe nessuna utilità dal punto di vista della sicurezza e dell’ordine pubblico. Il figlio nato da una coppia di genitori che intendono riconoscerlo, ma non possono farlo, ancorché irregolari, non sarebbe a loro carico, ma diventerebbe figlio di nessuno e completamente a carico delle strutture pubbliche italiane. Semmai quindi, le conseguenze si tradurrebbero in aumenti di spesa pubblica, oltre che ovviamente in una violazione drammatica dei diritti del fanciullo.

La proposta di prevedere la previa esibizione del titolo di soggiorno per il compimento di determinati atti di stato civile, a partire dal matrimonio, è stata introdotta per evitare quei matrimoni che, a priori, vengono considerati matrimoni di comodo o simulati e quindi per evitare che, per mezzo del matrimonio, avvenga la regolarizzazione della condizione di soggiorno dei cittadini stranieri fino a quel momento considerati irregolari.
La considerazione secondo la quale i matrimoni tra italiani e stranieri irregolari, i cosiddetti matrimoni misti sarebbero “finti” è poi smentita dalla realtà che tutti abbiamo sotto gli occhi in cui esistono moltissime coppie composte da cittadini italiani e stranieri.
In ogni caso, se si è voluto parlare di matrimoni “finti”, è veramente ridicolo ipotizzare che vi siano delle nascite “finte”, o meglio, delle gravidanze e dei concepimenti fatti per produrre degli effetti benefici per la condizione di soggiorno, anche perchè questi effetti non vi sarebbero nemmeno in base alle leggi oggi vigenti. Non è quindi comprensibile in alcun modo lo scopo di queste norme.

Vedi anche:
Appello ddl sicurezza – Tutelare la registrazione della nascita del minore
Conseguenze dell’art. 45, comma 1, lett. f) del ddl C. 2180 sul diritto del minore a essere registrato alla nascita