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Pakistan – Concessa la protezione sussidiaria in considerazione del quadro persecutorio a carico del richiedente

Commissione Territoriale di Bologna, delibera del 19 marzo 2021

La Commissione Territoriale di Bologna, in data 19.03.2021, ha riconosciuto la protezione sussidiaria a richiedente pakistano, condannato per uno dei reati ostativi al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 4 co. 3 TUI, alla luce delle comprovate minacce rivoltegli da parte di membri di un’organizzazione criminale, infiltrata negli apparati di polizia e di sicurezza del Pakistan.
A sostegno delle motivazioni dell’istanza di protezione internazionale sono state prodotte le intercettazioni (emerse durante il procedimento penale che ha coinvolto il ricorrente) delle conversazioni intercorse tra un altro indagato – afferente ad un’organizzazione criminale operante in Pakistan, al quale il richiedente doveva del denaro – e alcuni membri delle forze dell’ordine pakistane, dalle quali emergeva con chiarezza l’intento di rivalersi sul padre del richiedente, uccidendolo.
La decisione dell’organo ministeriale costituisce l’ennesima conferma del grave livello di corruzione delle forze dell’ordine in Pakistan, e dell’impossibilità per i cittadini pakistani di trovare in esse un punto di riferimento per ottenere giustizia e protezione.
Inoltre, il provvedimento mette in luce, seppure in maniera implicita, un altro aspetto importante: la circostanza di avere ricevuto una condanna in Italia per un reato ostativo al rilascio di permesso di soggiorno ex art. 4, co. 3 TUI, soccombe rispetto alle esigenze di protezione del richiedente, che impongono l’emanazione del relativo permesso di soggiorno.

L’organo ministeriale ritiene che “dall’analisi delle dichiarazioni rese dal richiedente, dai documenti dallo stesso prodotti e dall’esame delle fonti visionate dalla Commissione, ai fini della valutazione dell’istanza di protezione internazionale presentata dal richiedente, la Commissione, tenuto conto dei parametri di cui all’art. 3, c. 5, D.lgs. n. 251/2007, ritiene il quadro persecutorio a carico del richiedente e dei suoi familiari in Pakistan credibile, anche alla luce della documentazione presentata dal richiedente e dal suo avvocato sia al momento dell’audizione sia dopo la stessa. Le dichiarazioni in merito alle minacce ricevute dal padre da persone legate sia ad ambienti criminali sia alla polizia pakistana in Punjab, e di conseguenza in carico al richiedente, risultano ben circostanziate e piene di elementi di personalizzazione. L’agguato, subito dal padre del richiedente, è uno degli episodi principali, raccontati dal richiedente in sede di audizione, che permettono di comprendere e delineare la gravità delle minacce, scaturite in seguito al procedimento penale in cui è rimasto coinvolto il richiedente in Italia. L’attualità del rischio in carico al richiedente, inoltre, risulta fondata con il beneficio del dubbio, secondo l’art. 3, c. 5, D.lgs. n. 251/2007, nonostante siano passati circa cinque anni dalle minacce riferite e documentate dagli atti, poiché non è da escludere che le suddette minacce possano riprendere vigore in caso di rientro nel Paese d’origine, alla luce dell’infiltrazione dell’organizzazione criminale negli apparati di sicurezza pakistani”.

– Scarica la decisione:
Commissione Territoriale di Bologna, delibera del 19 marzo 2021