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Pakistan – Il fatto che l’attuale condizione di vita dell’appellante sarebbe impossibile da ricreare in patria giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria

Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 1091 del 12 marzo 2019

La Corte d’Appello di Milano accoglie il ricorso presentato e riconosce il diritto alla protezione umanitaria ad un cittadino pakistano, ritenendo necessaria una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

La Corte, condivide l’analisi effettuata dal primo Giudice e osserva che la regione di Gujranwala da cui dichiara di provenire l’appellante non ha in atto situazioni di particolare criticità essendo lontana dai confini afgani e dagli attacchi terroristici talebani e stante la minor presenza dei gruppi terroristici non può essere considerata teatro di conflitto armato.
Passando alla valutazione dell’aspetto personale dell’appellante, la Corte rileva che parte appellante è comparsa personalmente all’udienza del 23.11.2018 e il suo difensore ha prodotto contratto di apprendistato del 4.9.2017 con la ditta (…) per la durata di 24 mesi con scadenza 3.9.2019 e paga del mese di settembre (…)
La Corte ritiene comprovato che il sig. (…) sia riuscito a crearsi in Italia un tessuto di convivenza sociale e occupazione lavorativa, tuttora attuale e stabile in quanto lavora ininterrottamente dal 2017 percependo regolare retribuzione e che tale condizione gli può permettere di condurre una vita dignitosa.
La Corte, dovendo porre in comparazione la situazione oggettiva e soggettiva di parte richiedente la protezione, ritiene che l’attuale condizione di vita dell’appellante sarebbe impossibile da ricreare in patria essendo via da quasi sei anni dal Pakistan che tuttora versa in una situazione di instabilità politica ed ove si troverebbe ad essere esposto ad un degrado ed a un livello di indigenza ormai non più accettabile.
La Corte, pertanto, ritiene che, nel caso di specie, sussistano, i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie
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Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 1091 del 12 marzo 2019