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Pakistan – La natura intrinseca della protezione umanitaria è da configurarsi quale diritto soggettivo che “preesiste” al suo riconoscimento

Tribunale di Bari, ordinanza del 12 luglio 2019

Il tribunale di Bari accoglie il ricorso del richiedente asilo pakistano e riconosce la protezione umanitaria. Secondo il Giudice “Va riconosciuto il permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 32 co. 3 d. lgs. n. 25/2008) … , trattandosi di domanda incardinata precedentemente all’entrata in vigore del d.l. n. 113/18, essa resta insensibile alle innovazioni introdotte dal decreto sicurezza, e ciò non solo per la natura sostanziale e non processuale delle introdotte modifiche all’istituto della protezione umanitaria (v. l’art. 11 prel. c.c. in base al quale “…la legge non dispone che per l’avvenire”), ma anche per la natura intrinseca della protezione umanitaria da configurarsi quale diritto soggettivo che “preesiste” al suo riconoscimento trovando origine nella peculiare condizione di deprivazione dei diritti umani patita dall’individuo nel Paese di origine nel quale non può fare dunque più rientro (cfr. Cass., S.U., n. 19393/2009 e Cass. n. 4455/2018 dove si afferma la natura dichiarativa e non già costitutiva della pronuncia giudiziaria resa sulla domanda di protezione umanitaria).

In tale contesto, la S.C. ha opportunamente puntualizzato, in tale ipotesi, che all’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella I. n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura “casi speciali” e soggetto alla disciplina e all’efficacia temporale prevista dall’art. 1, c.9, di detto decreto legge» (così Cass., 19 febbraio 2019 n. 4890). …
Si ritiene che nel caso di specie debba essere tutelato, attraverso il riconoscimento della protezione umanitaria, il diritto al lavoro, come posizione soggettiva assoluta del singolo, tutelata dall’art. 35 Cost. Difatti, l’odierno ricorrente ha efficacemente provato di essere titolare di un’occupazione lavorativa nel nostro Paese sin dal 2016, con contratti a tempo determinato che si sono succeduti nel tempo con mansioni di operaio nel settore agricolo (cfr. estratto contributivo INPS, buste paga e CU 2018 – 2019). Si ritiene inoltre che il ricorrente goda di una retribuzione adeguata ai sensi dell’art. 36 Cost., essendo la stessa conforme al minimo previsto dalla legge per la qualifica rivestita.
Si aggiunga inoltre che l’oggettiva stabile collocazione dell’istante nel mondo del lavoro, così come dimostrata nel caso in trattativa, porta a ritenere integrati i requisiti dell’inserimento dello straniero nel nostro tessuto sociale, per cui la sua posizione risulterebbe fortemente incisa dal rifiuto della protezione umanitaria. In altri termini, la valutazione comparativa tra la situazione di integrazione raggiunta dal ricorrente in Italia e la sua situazione soggettiva e oggettiva con riferimento al paese di origine porta a ritenere integrati i presupposti per l’accoglimento della protezione umanitaria (in tal senso Cass. n. 4455/2018).”

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Tribunale di Bari, ordinanza del 12 luglio 2019