Si ringrazia l’Avv. William Negro per la segnalazione e il commento.
Le dichiarazioni che il cittadino pakistano, proveniente dalla regione del Kashmir, pone a fondamento della sua domanda di protezione internazionale vengono valutate non credibili, vaghe e approssimative sia dalla Commissione Territoriale competente, sia dall’organo giudicante adito.
Nemmeno quest’ultimo rileva la sussistenza di elementi riconducibili allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria, pur tuttavia riconosce “i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, posto che il confronto (come richiesto da ultimo da Cass. 4455/18) tra la situazione soggettiva del ricorrente e la situazione complessiva della regione di provenienza delinea un quadro di vulnerabilità, sia soggettiva che oggettiva, che giustifica il rilascio di un permesso di soggiorno per seri motivi di carattere umanitario”.
Il tribunale ha in conclusione valutato la complessa e insicura situazione della regione di provenienza, il difficile percorso migratorio, la mancanza di precedenti penali e la frequenza del corso di italiano che segna l’avvio di un percorso di integrazione quali “elementi che suggeriscono di garantire al cittadino pakistano un congruo periodo di permanenza nel nostro Paese onde monitorare l’evoluzione della situazione della regione di provenienza”.
Scarica il decreto
Contribuisci alla rubrica "Osservatorio Commissioni Territoriali"
Vedi le sentenze:
* Status di rifugiato
* Protezione sussidiaria
* Permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 5, co. 6, D.lgs. N. 286/98)
* Permesso di soggiorno per protezione speciale