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Pakistan, Punjab – Protezione umanitaria in applicazione dei principi enunciati dalla Cassazione nella sentenza n. 4455/2018

Tribunale di Trieste, ordinanza del 24 agosto 2018

Il Giudice, in applicazione della Cass. civ. 4455/2018 riconosce la protezione umanitaria a cittadino pachistano proveniente dal Punjab.

Nell’ordinanza si legge:

“Qualora la condizione di “vulnerabilità” non abbia “ad oggetto anche la mancanza delle condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa”, la Corte invita a “partire dalla situazione oggettiva del paese di origine del richiedente correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza. Tale punto di avvio dell’indagine, è intrinseco alla ratio stessa della protezione umanitaria, non potendosi eludere la rappresentazione di una condizione personale di effettiva deprivazione dei diritti umani che abbia giustificato l’allontanamento”.

Vi è certamente una situazione di “vulnerabilità” connessa alla paura di tornare in patria e di essere esposto a pericolo di morte in quanto erede del campo conteso, e questa è un’esigenza qualificabile come umanitaria.
E rispetto all’attività lavorativa svolta in Italia, il giudice precisa: “proprio il libero esercizio di diritti sociali e politici viene avvertito, in modo generalmente credibile come pregiudicato da parte del ricorrente, e si ritiene che questo aspetto possa indurre a valutare positivamente anche la lealtà e non reticenza dimostrata dal richiedente asilo, con la conseguente parziale attendibilità del suo racconto che, se impedisce di per sé di accogliere la domanda di protezione, non essendovi prova dell’esposizione dell’istante a pericolo in caso di rimpatrio, non viene tuttavia a ripercuotersi sulla possibilità di concedere la protezione umanitaria.

In questo contesto può essere apprezzato il fatto che il richiedente ha frequentato regolarmente corso di alfabetizzazione e formazione”.

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Tribunale di Trieste, ordinanza del 24 agosto 2018