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Pakistan – Status di rifugiato al richiedente omosessuale

Corte d'Appello di Trieste, sentenza n. 619 del 18 ottobre 2016

Con la sentenza epigrafata il Collegio ha riconosciuto lo status di rifugiato a cittadino pachistano perché omosessuale.

La Corte nella motivazione ha richiamato le informazioni dimesse dalla Commissione Nazionale Asilo in corso di causa – richieste ex art. 8 co. 3 d.lgs 25/2008 – ed ha concesso la protezione richiesta in quanto: “in Pakistan è la stessa autorità statale ad avversare le unioni omosessuali e lo status stesso di omosessuale, non consentendo ad essi la libera espressione della propria sessualità e creando già sul piano normativo una discriminazione tra individui che non trova plausibile giustificazione nei principi regolatori dei rapporti sociali“.
La Corte ha quindi richiamato una recente pronuncia della Corte di Cassazione che in situazione analoga ha affermato che quando le persone di orientamento omosessuale siano costrette a violare la legge penale del proprio paese e esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria omosessualità: “costituisce una grave ingerenza nella vita privata che compromette gravemente la loro libertà personale. Tale violazione di un diritto fondamentale sancito dalla nostra Costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, vincolante in questa materia, si riflette, automaticamente, sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta” (Cass. 20.9.2012, n. 15981)”.

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Corte d’Appello di Trieste, sentenza n. 619 del 18 ottobre 2016