Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pakistan – Status di rifugiato al richiedente perseguitato per il proprio orientamento sessuale

Tribunale di Lecce, ordinanza del 24 settembre 2017

Proponiamo un’ordinanza del Tribunale di Lecce che riconosce lo status di rifugiato ad un richiedente protezione internazionale pakistano perseguitato per il proprio orientamento sessuale.
La Commissione territoriale aveva rigettato sia la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, sia la domanda subordinata di protezione sussidiaria, sia infine la domanda di trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell’art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, ritenendo “stereotipate e generiche le dichiarazioni del richiedente rispetto alla propria condizione omosessuale“, nonchè “poco credibile la situazione descritta“.

Al contrario, il Giudice dopo l’audizione del ricorrente e una attenta valutazione della vicenda personale ha ritenuto attendibile la dichiarazione, e non stereotipate, ma personali e plausibili, le circostanze descritte.

Secondo il Giudice “la narrazione non appare stereotipata, ma comprende elementi personali che ne rafforzano la plausibilità: è presente, a differenza dei comuni racconti che vengono ritenuti non credibili e stereotipati, una progressività che accompagna l’aspetto sessuale al maturare di un sentimento. Significativo che, a distanza di tre anni, il richiedente sia ancora in contatto con il suo partner e dichiari come suo principale obiettivo il ricongiungimento con lui; anche in questo caso, discostandosi da racconti di omosessualità, nei quali, dopo aver parlato di una forte relazione, si afferma di aver perso con il partner ogni contatto dal momento della fuga“.

Per un riscontro delle osservazione effettuate è stato anche utilizzato il rapporto EASO sul Pakistan 1.
In Pakistan l’omosessualità è oggetto di persecuzione, soprattutto a livello sociale, fatto che – al di là e in aggiunta ai concreti atti di persecuzione di cui il richiedente è stato vittima – integra il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato“.

– Scarica l’ordinanza
Tribunale di Lecce, ordinanza del 24 settembre 2017

  1. www.ecoi.net/file_upload/1226_1453272542_bz0415498itn1.pdf