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Parente o coniuge di cittadino comunitario: per negare il permesso la Pa deve dimostrare l’attuale e concreta pericolosità sociale

Ringraziamo l’ Avv. Alessandra e l’ Avv. Matteo Buffa per la segnalazione.

R., cittadino dominicano, arriva in Italia nel 2005 ancora minorenne. Nel 2007 ha richiesto e ottenuto un permesso di soggiorno per motivi famigliari ricongiungendosi alla propria madre, anch’essa di origini dominicane e divenuta, nel frattempo, cittadina italiana. In seguito, nel 2013, ne ha richiesto il rinnovo poiché coniugatosi con una cittadina italiana.

Nel maggio del 2014 la Questura di Genova notifica a R. la sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno, nella specie per sussistenza di reato ostativo al buon esito della procedura di rilascio del titolo, avverso il quale viene presentato ricorso al Tribunale di Genova. Si è ritenuto il provvedimento illegittimo atteso che la valutazione di pericolosità per l’ordine pubblico non può essere oggetto di presunzione, ma deve essere sempre oggetto di accertamento in concreto, allorché il permesso di soggiorno venga richiesto per motivi di famiglia.

Il Tribunale, richiesto sul punto, ha osservato che: «la Corte di Cassazione (Sez. 1, Ordinanza n. 8795 del 15/04/2011 e successive conformi) con recente e univoco orientamento ha statuito che “Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l’applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata “ex ante” in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l’esistenza di legami familiari e”; sociali con il paese d’origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)”, con la conseguenza che è onere dell’autorità amministrativa e, successivamente, dell’autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, di esplicitare le ragioni della pericolosità sociale, alla luce dei parametri normativi sopra evidenziati».

Tanto premesso, nel caso di richiesta del permesso di soggiorno per motivi di famiglia, le norme in esame non prevedono l’applicabilità dell’automatismo pure dalle stesse stabilito, in linea generale in presenza di condanne per i reati in esse contemplati, occorrendo invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale che conforti la valutazione che lo straniero rappresenta «una minaccia concreta e attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza».

In seguito ad una puntuale analisi degli elementi riferibili ad R., quali l’isolata condanna penale, la condotta regolare e partecipativa in carcere premiata con la liberazione anticipata e l’ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare scontata senza rimarchi, e la frequentazione di un corso di abilitazione professionale, lo stesso Magistrato di Sorveglianza di Genova con ordinanza ha dichiarato cessata la pericolosità sociale di R., revocando così, per l’effetto, la misura di sicurezza dell’espulsione dall’Italia.

Sulla base di tutti questi elementi, “comprovanti l’assenza di una attuale e concreta pericolosità sociale del ricorrente e suoi solidi, rilevanti e stabili legami familiari in Italia (non solo la moglie, ma anche la madre, cittadina italiana e con stabile lavoro in Italia)” il ricorso è stato accolto e, annullato il provvedimento di diniego di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di famiglia, dichiarato il diritto di R. all’unità familiare.

Avv. Alessandra Ballerini
Avv. Matteo Buffa

Scarica la Sentenza Tribunale di Genova, IV sezione civile n.10803/14 R.G.