Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Commento ad alcune recenti sentenze del Tribunale di Verona

Pds CE – Le prestazioni di assistenza sociale e il problema del reddito

a cura dell' Avv. Marco Paggi

La vecchia carta di soggiorno ora denominata pds CE per lungo soggiornani ora si può richiedere dopo cinque anni e non più sei. Infatti il D.Lgs n.3/2007, che ha recepito la Direttiva n. 109/2003/CE sullo status degli stranieri soggiornanti di lungo periodo, ha ridotto l’anzianità di soggiorno necessaria per poter richiedere il permesso CE.
Il problema del reddito è tuttavia mantenuto in vigore dalla normativa vigente: senza il reddito non si può ottenere la carta di soggiorno, e di conseguenza chi non ha la carta di soggiorno si vede respingere anche la domanda di prestazioni di tipo assistenziale.

Vediamo il caso che ci è stato sottoposto.
Una donna marocchina nata nel 1968, è arrivata in Italia nel 2001 con un progetto della Croce Rossa Internazionale per un grave problema di salute. La sua famiglia, genitori e fratelli, è in Italia da diversi anni, tutti lavorano ed hanno la carta di soggiorno.
Dal punto di vista dei documenti la donna ha avuto prima un permesso per cure mediche che poi è stato trasformato in un permesso per motivi umanitari.
Quindi è in possesso di un regolare permesso di soggiorno di durata annuale regolarmente rinnovabile.
Se potesse ottenere la carta di soggiorno, potrebbe vedersi riconoscere un assegno di invalidità, essendo invalida al 100% e quindi, avrebbe diritto ad una piccola prestazione di natura economica che le permetterebbe di sostentarsi.

La Questura di Bologna rifiuta di rilasciare la carta di soggiorno, o permesso CE per lungo soggiornanti, a chi non abbia un reddito proprio.
Cosa è possibile fare?

In effetti la questione della carta di soggiorno o permesso CE, stando alla normativa vigente è insuperabile. La normativa richiede, non solo un’anzianità di soggiorno regolare di cinque anni in Italia e il possesso di un permesso di tipo rinnovabile, ma anche un determinato reddito minimo pari all’importo annuo dell’assegno sociale.
Naturalmente, una persona che invece necessita dell’assegno sociale – o di una prestazione assistenziale, in questo caso l’assegno di invalidità – non può dimostrare, in quanto non è in grado di lavorare, il possesso pregresso di un reddito minimo.

Questo è un argomento che abbiamo affrontato in più occasioni ma che riprendiamo in considerazione alla lucedi due recenti sentenze del Giudice del Lavoro del Tribunale di Verona che hanno proposto un’interpretazione nuova che renderebbe superflua, almeno in buona parte dei casi, la proposizione della questione di legittimità costituzionale della normativa.

Le motivazioni del Tribunale di Verona
Secondo l’art.41 T.U. sull’immigrazione gli stranieri in possesso di carta di soggiorno, o di permesso di soggiorno di durata almeno annuale, hanno diritto ad essere equiparati ai cittadini italiani per la fruizione di tutte le prestazioni di assistenza sociale.
Tuttavia, la Legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) ha invece previsto che la possibilità di fruire prestazioni di assistenza sociale sia limitata solo a chi possiede la carta di soggiorno, eliminando questo diritto nei confronti di chi ha un semplice permesso di soggiorno.

Le sentenze n. 37 e n. 38 del Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, hanno invece riconosciuto il diritto all’indennità di accompagnamento, oppure il diritto all’indennità di frequenza, nel caso di cittadini stranieri in possesso di normale permesso di soggiorno per invalidi, i quali si erano visti escludere queste prestazioni perchè privi di carta di soggiorno, in applicazione della Legge 388/2000.

Infatti, secondo le sentenze citate, una interpretazione sistematica, ovvero una interpretazione che interpreta la legge finanziaria non come norma a sé stante ma alla luce dei principi stabiliti dal nostro ordinamento nazionale e delle norme europee in materia, permette di pervenire ad una conclusione opposta.
La norma finanziaria si presta infatti ad una interpretazione che potrebbe ammettere – sempre secondo il Tribunale di Verona – il riconoscimento delle prestazioni assistenziali anche a chi è in possesso di un normale permesso di soggiorno.

La legge 388/2000 (art.8, comma 19), nella parte in cui distingue tra titolari della carta di soggiorno e del permesso di soggiorno, fa riferimento testualmente alla legislazione vigente in materia di servizi sociali.

L’esclusione dei titolari di permesso di soggiorno e invece l’ammissione dei soli titolari della carta di soggiorno alle prestazioni assistenziali previste dalla legislazione vigente in materia di servizi sociali, va interpretata con riferimento all’insieme delle norme che disciplinano la materia.
Le norme che disciplinano la materia stabiliscono che la parte essenziale delle prestazioni di assistenza sociale sia regolata dalla legge statale e che la relativa erogazione avvenga da parte delle istituzioni statali, mentre invece riveste un ruolo secondario tutta l’attività assistenziale svolta dai servizi sociali degli enti locali.

Secondo queste due sentenze la limitazione introdotta dalla legge finanziaria 2001 riguarda soltanto le prestazioni in materia di servizi sociali, ovvero le prestazioni assistenziali che possono, anche con ampi margini di discrezionalità, essere erogate dai servizi sociali presso gli enti locali.
Viceversa, questa limitazione introdotta con la legge finanziaria non varrebbe per le prestazioni assistenziali regolate dalla legge, ed è il caso appunto dell’indennità di accompagnamento, dell’indennità di frequenza, dell’assegno per invalidi civili, dell’assegno sociale, si tratta infatti di prestazioni che sono regolate dalla legge statale quali diritti soggettivi e che non sono sottoposte a nessuna normativa in materia di servizi sociali, né sono sottoposte al vaglio o a iter burocratici affidati alla competenza degli enti locali.

Interpretando la normativa in tal senso, si riduce di molto la limitazione introdotta dalla legge finanziaria 2001 e si deve ammettere, secondo il Tribunale di Verona, che chi è cittadino straniero, regolarmente soggiornante, in possesso di permesso di soggiorno di durata almeno annuale, come nel caso che ci è stato segnalato, a prescindere dal compimento dell’anzianità di soggiorno prevista per ottenere la cosiddetta carta di soggiorno, abbia comunque diritto, se in possesso dei requisiti generalmente previsti – inabilità, invalidità, mancanza di altre fonti di reddito – di ottenere il riconoscimento delle prestazioni di natura assistenziale.

Questi sono due casi che riguardano il Tribunale di Verona, risolti con due sentenze consecutive (che sono divenute definitive per mancanza di impugnazione da parte dell’INPS), in base ad una interpretazione che potrà per essere sostenuta anche in altri casi, come ad esempio nel caso del quesito che ci è pervenuto.

Pensiamo sia utile diffondere questo tipo di interpretazione nei tribunali: le cause pilota infatti, possono essere molto utili per trasformare un’ interpretazione innovativa in un’interpretazione ampiamente condivisa nella giurisprudenza.