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Pds CE – Possibilità di trasferimento in uno Stato membro

a cura dell' Avv. Marco Paggi

Nell’ambito della Direttiva n.109/2003/CE, si è stabilita un’armonizzazione delle condizioni del soggiornante di lungo periodo.

In particolare, per i titolari di un permesso di soggiorno di questo tipo, rilasciato a livello nazionale, è stata regolamentata la possibilità di trasferirsi in qualsiasi altro paese dell’Unione Europea, senza procedure autorizzative preliminari, per svolgervi la propria attività lavorativa, quindi ottenere in quel paese un permesso di soggiorno di lungo periodo in sostituzione di quello precedentemente rilasciato nel paese di provenienza.
Questo è quanto stabilito dalla direttiva recepita nell’ordinamento giuridico italiano con il D.Lgs n. 3/ 2007.
La direttiva è destinata ad essere applicata, e quindi recepita, in tutti i paesi dell’Unione Europea ma naturalmente questo richiede un adeguamento che non si svolge normalmente in tempi strettissimi.

La Repubblica Italiana, con il Decreto Legislativo citato, ha già disposto per parte propria l’adeguamento delle norme a questa Direttiva. Per chi fosse interessato a utilizzare la carta di soggiorno (permesso Ce per lungo soggiornanti) rilasciata in Italia per recarsi senza procedure autorizzative preliminari in altri paesi dell’Unione Europea, è importante sapere quali di questi paesi hanno già reso operativa, ratificandola, la Direttiva n. 109/2003/CE.

Oltre all’Italia, i paesi che al momento attuale hanno ratificato la Direttiva sono: Grecia, Austria, Svezia, Estonia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Lituania, Cipro, Olanda, Lettonia e Malta.

Va precisato che Danimarca, Regno Unito e Irlanda non sono vincolati da questa direttiva, in quanto beneficiano della possibilità di astensione.
Per avere informazioni ulteriori e tempestive relative ai paesi che ancora non sono compresi nella lista sopra citata, per verificare il prossimo o imminente adeguamento di tali paesi alla Direttiva n. 109/2003/CE, consigliamo di rivolgersi direttamente all’autorità consolare del paese in questione.