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Pds CE di lungo periodo – Test di italiano anche per i minori? A rischio il diritto all’unità familiare

A partire da oggi, 9 dicembre 2010, chi presenterà l’istanza per il rilascio del Permesso Ce per soggiornanti di lungo (ex carta di soggiorno) periodo dovrà dimostrare di possedere una conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del quadro di riferimento europeo.
Oltre ad introdurre un pericoloso legame – denunciato anche da associazioni, scuole di italiano per migranti nonché dalla direttrice del Centro CILS – tra competenza linguistica e diritti che lascerà nella precarietà e nell’instabilità giuridica chi non riuscirà a soddisfare questo nuovo requisito pur avendo maturato l’anzianità del soggiorno ed un reddito adeguato, il provvedimento complicherà ulteriormente l’accesso ad un titolo di soggiorno a tempo indeterminato che prevede una gamma di diritti e tutele maggiori rispetto al “normale” permesso di soggiorno.
La procedura, illustrata in questa scheda pratica, appare da subito macchinosa e complicata: chi non possiede già la certificazione o un diploma conseguito in Italia, dovrà dapprima richiedere tramite procedura telematica di poter sostenere l’esame, attendere la convocazione presso il Centro Territoriale Permanente entro 60 giorni dalla richiesta, eseguire l’esame ed infine attenderne l’esito, che sarà valutato insieme ai restanti requisiti previsti per l’ottenimento del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo.

Molti aspetti appaiono assolutamente confusi, ad esempio non è chiaro se la richiesta tramite procedura telematica del test di lingua italiana possa avvenire prima che l’interessato abbia presentato l’istanza per il rilascio del Permesso CE tramite Kit Eli 2 o se solamente in seguito all’inoltro dell’istanza per l’ottenimento della carta di soggiorno sarà possibile prenotare il test.
Quest’ultima ipotesi implicherebbe che solo chi ha già maturato i requisiti già previsti per il rilascio della carta di soggiorno può certificare la propria competenza linguistica.
Le questure in questo senso danno indicazioni confuse che rivelano lo stato di confusione in cui prenderà il via la procedura.
Gli stranieri che inoltreranno le istanze per il rilascio del titolo dovranno attendere comunque la frquenza dei corsi, la verifica delle competenze e poi l’attestato. Chi presenta la domanda di pds CE oggi insomma, non potrà veder evasa la sua pratica prima di aprile. “Tergiversate” è il messaggio che dagli uffici immigrazione arriva ai patronati.
Nemmeno sappiamo se nell’attesa dell’esito del test la Questura procederà all’esame degli altri requisiti o se, al contrario, sospenderà l’istruttoria fino alla comunicazione dell’esito finale. E’ evidente che in entrambi i casi la scelta che l’amministrazione adotterà sarà determinante per i già lunghissimi tempi di attesa ai quali andrebbero ad aggiungersi i due mesi necessari alla Prefettura per inviare la convocazione e il tempo, ancora non stimato, per la comunicazione dell’esito dell’esame.

Tra tutte le pesanti criticità del provvedimento, è però particolarmente grave ed allarmante la previsione della competenza linguistica per i maggiori di anni 14, che andrà ad interessare tutti i figli di genitori già titolari di carta di soggiorno che al compimento del quattordicesimo anno di età dovranno ottenere una propria carta di soggiorno, come previsto dall’art. 31 comma 2 del Testo Unico, oppure i figli di stranieri titolari di carta di soggiorno che hanno appena effettuato il ricongiungimento familiare. Sarà loro richiesto di dimostrare la competenza linguistica prevista dall’art. 9 comma 2 bis del testo Unico?

Se così fosse e così si evince dal tenore della norma, saremmo di fronte ad una contraddizione interna alla legislazione che, da un lato garantisce che “In tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali finalizzati a dare attuazione al diritto all’unità familiare e riguardanti i minori, deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo” (art 28 TU), dall’altro subordina il diritto all’unità familiare alla conoscenza della lingua italiana. E’ evidente che se così interpretata, la previsione introdurrebbe una violazione del diritto all’unità familiare e di tutela del minore sancito dal Titolo V del Testo Unico, nonché la negazione del superiore interesse del fanciullo che deve sempre essere tenuto in considerazione in ogni provvedimento o procedura riguardante i minori.
Se infatti il conseguimento del permesso di soggiorno CE per soggiornati di lungo periodo per quanti, al compimento del quattordicesimo anno d’età, sono già iscritti nella carta di soggiorno dei genitori, risulta essere una “mera” prosecuzione del diritto di soggiorno già acquisito, così non è per chi si trova a produrre la richiesta del titolo di lungo periodo dopo aver già compiuto i quattordici anni.
Una ulteriore ombra gettata dalla normativa sull’immigrazione sulla tutela dei minori e della famiglia già pesantemente messa a rischio dalle altre norme contenute nel pacchetto sicurezza.

Neva Cocchi, Progetto Melting Pot Europa

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