Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

a cura dell'Avv Roberto Ricciardi

Pds Ce di lungo periodo – Le condanne per la violazione delle norme sul diritto d’autore non sono automaticamente ostative al rilascio

Una ordinanza del tar campania richiama positivamente l'art. 9 comma 4 del d. lgs. 286/98.

Con l’ordinanza di cui all’oggetto, il TAR della Campania -sezione sesta- sancisce un principio sicuramente rilevante e per certi versi anche innovativo, almeno per ciò che concerne il panorama giurisprudenziale del TAR di Napoli. (dello stesso avviso il Consiglio di Stato, sentenza n. 3648 del 9 giugno 2010)

Invero, con l’ordinanza n° 1614 del 2010, la sezione sesta del TAR della Campania ha sospeso un provvedimento di rigetto della Questura di Caserta per ciò che concerne il rinnovo di un cittadino Senegalese che richiedeva il permesso per soggiornanti di lungo periodo per motivi di lavoro autonomo, ponendo alla base del provvedimento due precedenti penali per ricettazione e per violazione delle norme sul diritto d’autore, le quali, secondo l’amministrazione “non consentono di valutare favorevolmente l’stanza”.

Ebbene con tale ordinanza viene sconfessata dal TAR di Napoli l’automaticità – operata da molte amministrazioni compresa la Questura di Caserta – del rigetto dell’istanza di rilascio in caso di precedenti penali, in quanto nella valutazione complessiva degli elementi che incidono sul rilascio del titolo di soggiorno deve essere attentamente valutata la pericolosità sociale dell’istante; pertanto la sola succitata motivazione non può essere da sola posta a fondamento del rigetto ponendosi in contrasto con l’art. 9 comma 4 del d. lgs. 286/98.

Ordinanza del Tar Campania n. 1624 del 28 luglio 2010