Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pds Ce di lungo periodo – Per il Tribunale di Rovereto ai famigliari non è richiesto il requisito della permanenza quinquiennale

a cura dell'Avv. Giovanni Guarini del Foro di Rovereto

L’ordinanza del Tribunale di Rovereto d.d. 5 marzo 2012 si aggiunge quale ulteriore tassello di un evoluzione giurisprudenziale in materia di permesso di soggiorno Ce soggiornati lungo periodo ai famigliari che va ormai in un’unica direzione.

La problematica interpretativa è la seguente: fermo restando che per il famigliare soggiornante primo richiedente il permesso di soggiorno CE lungo periodo (solitamente soggiornante con permesso di soggiorno per motivi di lavoro) è richiesto il possesso quinquennale del permesso di soggiorno, ci si è interrogati se tale requisito sussista anche per i famigliari dello stesso che avevano effettuato il ricongiungimento famigliare oppure sia sufficiente che il famigliare di riferimento abbia maturato il requisito del quinquennio per permettere ai famigliari soggiornanti anche da meno di cinque di richiedere il titolo di soggiorno in oggetto.

La questione non è di poco anche dal punto di vista dei diritti civili che nascono dal possesso dell’indicato titolo di soggiorno, in particolare, secondo quanto prevede l’art. 9, comma 12 del d. lgs. n. 286 del 1998, il titolare di permesso di soggiorno Ce soggiornanti lungo periodo può:

«a) fare ingresso nel territorio nazionale in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale salvo quanto previsto dall’articolo 6, comma 6;

b) svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa subordinata o autonoma salvo quelle che la legge espressamente riserva al cittadino o vieta allo straniero. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno di cui all’articolo 5-bis;

c) usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all’accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l’accesso alla procedura per l’ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale;

d) partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa».

Occorre a tal proposito ricordare che la normativa prima della modifica apportata dal D. Lgs. 30 del 2007 prevedeva che allo straniero che si ricongiunge in Italia con un familiare in possesso della carta di soggiorno, veniva rilasciato la carta di soggiorno (art. 30 co. 4 del T.U. “Allo straniero che effettua il ricongiungimento con il cittadino italiano di uno Stato membro dell’Unione europea, ovvero con straniero titolare della carta di soggiorno di cui all’art. 9, è rilasciata una carta di soggiorno”).

L’art. 30 co 4, però, è stato prima modificato dall’art. 2 comma 1 del decreto legislativo 3 del 2007 “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”, che aveva soppresso le parole “ovvero con straniero di titolare della carta di soggiorno di cui all’art. 9”, e successivamente abrogato dall’art. 25 co. 3 decreto legislativo 30 del 2007. Contestualmente l’art. 1 co. 1 lett. “a” del D. Lgs. 3 del 2007 ha modificato anche l’art. 9 comma 1 del D. LGs. 286 del 1998. Anteriormente alla modifica la norma prevedeva che “Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno sei anni, titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari, può richiedere al questore il rilascio della carta di soggiorno, per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato”; la nuova formulazione stabilisce invece che “Lo straniero in possesso, da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostra la disponibilità di un reddito non inferiore all’importo annua dell’assegno sociale e, nel caso di richiesta relativa ai familiari, di un reddito sufficiente secondo i parametri indicati nell’art. 29, comma 3, lettera b) e di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall’Azienda unità sanitaria locale competente per territorio, può richiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, per sé e per i familiari di cui all’art. 29, comma 1”.

Da tale modifica legislativa è nato il seme della discordia.
Secondo l’interpretazione comunemente invalsa negli Uffici immigrazione delle Questure l’intervenuta abrogazione dell’art. 30, comma 4, avrebbe sostanzialmente innovato la disciplina del permesso CE soggiornanti lungo periodo rispetto a quella della carta di soggiorno, con la conseguenza che ai famigliari che effettuano il ricongiungimento con uno straniero titolare di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno lungo periodo andrebbe rilasciato un normale permesso di soggiorno per motivi di famiglia, della durata di due anni e rinnovabile, sino a che essi non acquisiscano in proprio i requisiti per la richiesta di un distinto permesso per soggiornanti di lungo periodo.

Peraltro, in data 30 settembre 2009 una Circolare del Ministero dell’Interno con riferimento alla problematica afferente al rilascio di Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in favore dei familiari che hanno fatto ingresso per ricongiungimento, ma che non sono in possesso del requisito della permanenza quinquennale nel territorio nazionale, comunicava che «questa Direzione Centrale, attesa la valenza assunta dalla problematica, ha già espresso un proprio orientamento in proposito all’Ufficio per l’Amministrazione Generale del dipartimento della Pubblica Sicurezza, da cui si e’ in attesa di ricevere il relativo parere».

Tuttavia, il dubbio del Ministero veniva superato dalla seguente evoluzione giurisprudenziale.
Secondo l’orientamento accolto dalla giurisprudenza unanime (TAR Puglia Bari Sez. II ordinanze 15.5.2008 nn. 269 e 270; AR Piemonte Torino sentenza 12 ottobre 2011 n. 1129; Corte D’Appello di Venezia sezione III civile decreto 20 giugno 2011)
la nuova formulazione dell’art. 9 comma 1 D. Lgs. 286 del 1998 è chiara nel senso che il permesso di soggiorno CE soggiornanti di lungo periodo deve essere rilasciato tanto ai familiari che avessero già effettuato il ricongiungimento e fossero da almeno cinque anni regolarmente soggiornanti sul territorio (e che pertanto risultino conviventi con il titolare principale al momento del rilascio del permesso), tanto per quelli che effettuino il ricongiungimento successivamente, e che siano soggiornati da meno di cinque anni, bastando che possesso dei requisito quinquiennale per il rilascio sia sussistente solo in capo al richiedente principale.

Tale conclusione si fonda sulle seguenti argomentazioni. In primo luogo il tenore letterale dell’art. 9 co. 1 D. Lgs. 286 del 1998 è inequivocabile nello stabilire che il cittadino straniero legalmente soggiornante da almeno cinque anni possa chiedere non solo per sé ma anche per i famigliari il permesso di soggiorno Ce soggiornati lungo periodo.

Né può ritenersi di ostacolo il preambolo n. 6 della direttiva n. 109/2003, alla quale il D. Lgs. 3 del 2007 ha dato attuazione, che indica il requisito di durata del soggiorno sul territorio dello Stato membro pari a cinque anni quale “condizione principale” per l’ottenimento dello status, posto che la stessa direttiva n. 109/2003 all’art. 13 contiene una clausola facenti salve le condizioni più favorevoli previste dalla legislazione interna rispetto a quelle previste dalla direttiva medesima, quale è l’art. 9 co. 1 D. Lgs. 286 del 1998.

Né appare contraria all’accoglimento della detta tesi la mancanza di una disciplina sul punto nel regolamento attuativo del Testo Unico immigrazione (d.P.R. n. 394/99 e successive modifiche), in quanto il regolamento non è stato mai aggiornato dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003, così come invece era stato previsto, con ciò creando un evidente problema di mancato coordinamento con la norma di cui all’art. 9 c. 1 del d.lgs. n. 286/98.

Il provvedimento del Tribunale di Rovereto costituisce ulteriore conferma dell’orientamento giurisprudenziale unanime.

Ordinanza del Tribunale di Rovereto del 5 marzo 2012