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Pds ai familiari di un minore straniero. Il diritto del minore a mantenere i rapporti con la famiglia deve andare oltre i genitori ed estendersi al familiare con il quale ha stabilito una relazione primaria e significativa

Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 8 giugno 2017

Photo credit: Angelo Aprile

L’art. 31, comma 3 del D. Lgs. N. 286/98 attribuisce al Tribunale per i minorenni il potere di autorizzare il rilascio di un permesso di soggiorno ai familiari di un minore straniero, quando sussistano gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore.

Questo, in deroga alle disposizioni in materia d’ingresso e soggiorno per gli stranieri.

L’autorizzazione ha un periodo determinato ed è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio.

In nome del superiore interesse del minore, sancito a livello internazionale dalla Convenzione di New York del 1989, e in base ai principi contenuti nella nostra Costituzione che assicurano protezione alla famiglia intesa in senso ampio e ai minori, l’interpretazione del termine “familiare” contenuto nella norma deve essere esteso a tutto il nucleo familiare composto da padre, madre e fratelli, sorelle, nonni.

Il diritto del minore a mantenere i rapporti con la famiglia deve andare oltre i genitori ed estendersi al familiare con il quale egli ha stabilito una relazione primaria e significativa. E sotto questo profilo ho avanzato il ricorso in favore della sorella di una minore che vive a Bari unitamente ai genitori regolarmente soggiornanti.

L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è comunque nel senso di massima apertura alle situazioni che possano costituire “i gravi motivi” previsti dalla norma e nel senso di non limitare l’applicazione della legge alle sole situazioni di emergenza o eccezionali, ma dando rilievo a tutte le situazioni di danno effettivo, concreto e grave che possano alterare le condizioni di salute e l’equilibrio psicofisico del bambino, per effetto della recisione del legame personale in atto o dall’allontanamento traumatico dall’ambiente nel quale il minore è cresciuto (Cass. Civ. S.U. n. 21799/2010 e Cass. Civ. I sez. n. 2647/2011).

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Tribunale per i minorenni di Bari, decreto del 8 giugno 2017