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Pds umanitario – Può essere ritirato dalla questura?

Si tratta di un quesito che ci offre la possibilità di trattare anche del nuovo “Decreto del Presidente della Repubblica, 16 settembre 2004, n.303Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 22 dicembre 2004, appena entrato in vigore e che dispone le misure di attuazione delle norme del T.U. sull’Immigrazione (come modificato dalla legge Bossi-Fini) per quanto riguarda la parte relativa al diritto di asilo o al diritto di riconoscimento dello status di rifugiato (si veda l’art. 2, Testo Unico sull’Immigrazione).
Sono norme che hanno attinenza col quesito prospettatoci.

Questo provvedimento della Commissione trova ora una base giuridica proprio nell’art. 15 (Decisione) del nuovo regolamento di attuazione che prevede appunto che la Commissione possa adottare, con atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:
1) riconosce lo status di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
2) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
3) pur non riconoscendo lo status di rifugiato e ritenendo che la persona non rischi a livello individuale delle vere e proprie persecuzioni, tuttavia, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l’Italia è firmataria e, in particolare, dell’art. 3 della Convenzione europea per salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore l’applicazione dell’art. 5, comma 6, del Testo Unico sull’Immigrazione. Ciò a dire che, considerando la situazione di generalizzato pericolo per i diritti fondamentali delle persone che si verifica nel paese di provenienza, la Commissione può disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Se da un lato risulta ora espressamente previsto da una norma che la Commissione può raccomandare a conclusione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari (sinora ciò era di fatto ammesso nella prassi ma non previsto da alcuna norma), le attuali indicazioni ministeriali stabiliscono che su richiesta della questura debba poi esprimere un parere ogni volta si tratti di far fronte alla richiesta di rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Le questioni da considerare per valutare le possibilità di difesa dell’interessato che riteneva di poter finalmente proseguire la propria vita in modo sereno in Italia, lavorando onestamente e pagando tasse e contributi, sono le seguenti:

1. se sia legittimo il provvedimento della Commissione Centrale che ritiene che ora in Liberia va tutto bene e che, quindi, l’interessato potrebbe ritornarsene serenamente nel suo paese d’origine; da questo punto di vista potrebbe essere proposto un ricorso contro questo provvedimento che adotta una valutazione discutibile dal punto di vista dell’attuale situazione di sicurezza in Liberia e, quindi, discutibile anche sotto il profilo della legittimità e adeguatezza della motivazione adottata dalla Commissione;

2. l’altro aspetto da considerare attiene alla valutazione della questura che deve agire di conseguenza; tuttavia la stessa deve valutare un altro aspetto che pure trova nella normativa vigente una previsione specifica; si tratta dell’art. 5, comma 5, del T.U. sull’Immigrazione – parte non modificata dalla legge Bossi-Fini – che prevede che il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, e sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.
E’ vero che il permesso di soggiorno originariamente rilasciato per motivi umanitari, se fosse vero e legittimo quello che dice la Commissione, non potrebbe più essere rinnovato perché non vi sarebbero più le circostanze che lo giustificherebbero; è certo però che la questura dovrebbe – in proprio e a prescindere dalla valutazione della Commissione -, valutare se vi siano ora nuovi elementi che consentono il rilascio del permesso di soggiorno. Ci riferiamo al fatto che l’interessato sta lavorando regolarmente in Italia con un contratto a tempo indeterminato.
D’altra parte, nelle condizioni in cui si è trovato fino a ieri, l’interessato non avrebbe potuto utilizzare le quote. Di conseguenza la questura dovrebbe anche valutare – si ripete indipendentemente dalle valutazioni della Commissione – se non sia invece il caso di disporre, verificando la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, il rinnovo del permesso di soggiorno non più per motivi umanitari, ma direttamente per lavoro subordinato.

Conviene quindi che l’interessato faccia valere questi due aspetti prima che scada il termine per presentare, eventualmente, un ricorso. In particolare, il provvedimento è stato notificato il 14 febbraio 2005 e, quindi, l’interessato ha ancora una buona parte dei 60 giorni messi a disposizione dalla legge; ciò sempre che sia già intervenuta una valutazione della questura, cosa che non risulta ancora chiara da quanto ci è stato esposto nel quesito sopra riportato.
Come minimo l’interessato dovrebbe – anche se la questura ancora non ha formalmente notificato il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno – fare un’apposita istanza in cui chiedere che venga valutata l’opportunità di concedere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a fronte dell’attività lavorativa dallo stesso svolta.