Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Per i cittadini comunitari é possibile iscriversi all’anagrafe anche senza la Carta di soggiorno

Il Ministero dell’Interno con la circolare n°. 38 del 18 Ottobre 2006, con oggetto “Iscrizione anagrafica cittadini comunitari. Applicazione direttiva del Consiglio e del Parlamento dell’Unione Europea relativa al diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri 2004/38/CE” si precisa che “ai soli fini meramente anagrafici, questo Ufficio, è dell’avviso che i soli cittadini dell’Unione, aventi la cittadinanza di uno Stato membro, così come definiti esclusivamente dal punto 1) dell’ articolo 2 della Direttiva in parola, possono essere iscritti nei registri della popolazione residente, anche senza la preventiva esibizione della carta di soggiorno, una volta verificato il requisito della dimora abituale.
Resta, ovviamente, fermo l’obbligo, sancito dall’art. 14 del DPR 223/1989 indistintamente per cittadini italiani e stranieri che trasferiscono la residenza dall’estero, di esibire passaporto o documento equipollente.

Vedi il testo della Circolare n. 38 del 18 ottobre 2006