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Per valutare la richiesta di protezione del richiedente è possibile considerare la situazione del Paese nel quale si era stabilizzato ed i motivi della sua fuga

Tribunale di Palermo, ordinanza del 25 ottobre 2016

Con questa ordinanza il Tribunale di Palermo, in data 25 ottobre 2016, ha accolto la richiesta di protezione sussidiaria in favore di un richiedente liberiano che, dopo aver vissuto per molti anni in Ghana (dal 1991 al 2009) si era trasferito in Libia, nella speranza di poter trovare migliori condizioni di vita (nel 2009, anno in cui lasciò il Ghana per trasferirsi in Libia, il paese nord africano era considerato “tranquillo”) .
In Libia egli ha vissuto per oltre 6 anni e mezzo, svolgendo l’attività di muratore e instaurando una relazione con una donna ghanese da cui ha avuto una figlia.
Ai sensi dell’art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 25/2008 la domanda di protezione internazionale dev’essere esaminata “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati”.
Il Giudice ha accolto la richiesta di protezione sussidiaria proprio in considerazione del fatto che il richiedente si era stabilizzato in Libia (per lavorare e per rifarsi una vita) e che da lì è stato costretto a fuggire, verso l’Italia, a causa della guerra.

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Tribunale di Palermo, ordinanza del 25 ottobre 2016