Dopo l’Ordinanza del Tar Piemonte n. 539 dell’8 luglio 2010 con cui il giudice amministrativo aveva concesso la sospensiva all’interessato, lo stesso tar Piemonte si è pronunciato sul merito di un dinego del permesso di soggiorno per mancanza di un contratto a tempo indeterminato.
Il Tar, confermando quanto già esposto in sede di sospensiva, ha ritenuto fondato il ricorso riconoscendo il diritto al rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo anche in assenza di un contratto a tempo indeterminato.
Secondo il giudice “la circostanza che il mercato del lavoro sia in evoluzione verso una accentuatà mobilità induce, necessariamente, a tener conto della capacità reddituale derivante da contratti di lavoro a termine e/o atipici, conseguendone che la titolarità di un rapporto a tempo determinato non può costituire motivazione sufficiente per negare il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, viepiù quando, come nel caso di specie, è documentato il possesso di redditi pregressi ampiamente positivi ed in progressivo incremento, di cui la Questura avrebbe dovuto tenere conto per formulare la prognosi in ordine alla capacità futura dell’interessato”