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Permesso di soggiorno CE di lungo periodo – Continuano i problemi e le prassi illegittime

Segnalate la prassi della vostra Provincia o inviate sentenze che sono intervenute sulla questione a [email protected]

Non finiscono i dubbi e le difficoltà in merito alle procedure di rilascio e aggiornamento del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.

Dal 1° gennaio 2011 intanto, gli stranieri che ne per chiederanno il rilascio per se stessi i loro familiari, dovranno sostenere un test di lingua italiana come condizione per il ricevimento del titolo.

Ma questa nuova difficoltà si aggiunge ad una lunghissima lista di prassi illegittime, di dubbi interpretativi (o meglio, di interpretazioni dubbie) che le Questure continuano a mettere in atto nei confronti degli stranieri aspiranti allo status di lungo soggiornanti.

– E’ utile ricordare che moltissime Questure, fino a pochi mesi fa, hanno insistito nel richiedere, quale requisito al fine della dimostrazione di fonti di reddito sufficiente, un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Sembra, ma chiediamo ai lettori di segnalarci eventuali resistenze, che, dopo numerose pressioni, gli uffici immigrazione si stiano adeguando nel senso di considerare utile, come previsto dalla legge, anche il contratto a tempo determinato. Per la verità, come denunciato dal Progetto Melting Pot Europa, le stesse guide contenute nella sezione del sito del Ministero dell’Interno, nella parte dedicata al “Come fare per…”, riportavano quale requisito necessario per dimostrare il reddito, l’esibizione di un contratto di soggiorno a tempo indeterminato.
Sembra che però tale prassi non sia del tutto superata come ci viene segnalato per quanto riguarda la città di Torino. L’illegittima richiesta di contratto a tempo indeterminato ha provocato il rigetto, pur a fronte di redditi dichiarati pari a € 13.000 per il 2008 e 15.000 per il 2009 (cud 2010). Sull’argomento è però intervenuto un ricorso, proposto dall’Avvocato Guido Savio del Foro di Torino (che ringraziamo), che ha ottenuto risposta positiva da parte del Tar piemontese. Ricordiamo che su questo argomento sono intervenute diverse sentenze, nel senso di considerare illegittima la prassi di rifiuto da parte delle Questure.
Sentenza Tar Veneto n. 3213 dell’ 8 giugno 2006
Sentenza del Tar dell’Emilia Romagna n. 1525 del 22 aprile 2008
Ordinanza del Tar Piemonte n. 539 dell’8 luglio 2010

Secondo i giudici infatti:
“la circostanza che lo straniero sia titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato non pare possa costituire motivazione sufficiente per negare il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, atteso che il mercato del lavoro è in evoluzione verso un’accentuata mobilità e i rapporti di lavoro a termine e quelli atipici tendono ad essere non più un’eccezione, ma una costante…”

– Una questione molto spinosa riguarda la richiesta dell’anzianità di soggiorno di 5 anni anche nel caso di estensione del titolo di lungo perido verso i familiari del soggetto in possesso di tutti i requisiti. Il Ministero aveva annunciato risposte su questo tema dopo alcune sentenze intervenute positivamente sulla questione (nel senso della non richiesta dei 5 anni di soggiorno per i familiari). Ma dei chiarimenti ancora non c’è notizia.

– Il requisito che sembra invece porre più problemi è quello riferito all’idoneità dell’alloggio.
In primo luogo per quanto riguarda il rilascio del titolo di lungo periodo in favore del coniuge in presenza di figli minori di anni 14. In questo caso infatti le Questure tendono a prendere in considerazione la presenza di figli minori di anni 14 ai fini della valutazione dell’idoneità abitativa, negando il rilascio della carta di soggiorno al congiunto quando l’alloggio non è sufficiente ad ospitare 3 o 4 persone.
Si precisa che l’articolo 16 del regolamento di attuazione (DPR 31 agosto 1999 n.394) al comma 4 lettera b), nello specificare i requisiti di alloggio per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai familiari, rimanda esplicitamente all’articolo 29, comma 3, lettera a) del Testo Unico immigrazione (286/98).
Il citato articolo 29, al comma 3 lettera a), nello stabilire i requisiti di alloggio precisa che:
“nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà”.
Sembra dunque di poter ritenere che, in caso di domanda di pds CE in favore del coniuge, in presenza di figli minori di anni 14, possa essere ritenuto sufficiente un alloggio in grado di ospitare due persone (il titolare dei requisiti ed il congiunto) senza quindi tenere in considerazione la presenza dei figli minori di anni 14.

Inoltre, l’articolo 31 del Testo Unico sull’immigrazione, al comma 1, stabilisce l’automatica iscrizione del figlio minore di anni 14 nel permesso o nella carta di soggiorno del genitore. E non è un caso che, al fine dell’iscrizione dei figli minori di 14 anni non venga richiesta alcuna documentazione relativa all’idoneità alloggiativa e pertanto essi possano dimorare pacificamente nell’abitazione occupata dai due genitori nonostante questa sia considerata idonea per ospitare solamente due persone.

Altra problematica legata all’idoneità abitativa è quella riferita alla richiesta del certificato anche quando la domanda è presentata da un singolo soggetto. In molti casi il requisito viene richiesto con la motivazione che, essendo il soggetto dimorante con altre persone, deve essere verificato se abita in un alloggio idoneo. Ma l’articolo 9 del testo Unico sull’immigrazione è sufficientemente chiaro nel disporre che il certificato debba essere esibito solo “nel caso di richiesta relativa ai familiari”.

Ancora sull’idoneità dell’alloggio ci viene segnalato che alcune Questure, dopo l’entrata in vigore del pacchetto sicurezza, e la conseguente confusione prodotta dalle modifiche all’articolo 29, comma 3, riguardante il requisito dell’alloggio in materia di ricongiungimento, hanno introdotto prassi assolutamente immotivate anche rispetto al parametro alloggiativo in materia di rilascio del permesso CE di lungo periodo.
Accade infatti (Questura di Treviso) che venga negata la possibilità di esibire, ai fini del soddisfacimento del requisito dell’alloggio idoneo, la certificazione igienico-sanitaria rilasciata dalle ASL. Secondo le Questure questa sarebbe stata soppressa con l’introduzione del pacchetto sicurezza.
Ma sia l’articolo 9 del Testo Unico, sia l’articolo 16 del Regolamento di attuazione, passati indenni alla riforma dello scorso agosto, precisano chiaramente la possibilità di far valere il certificato rilasciato dall’Azienda unità sanitaria locale competente.

Per quanto riguarda la disponibilità dell’alloggio invece, requisito non previsto da nessun articolo, è successo in passato (Questura di Forlì) che fosse negato il rilascio del titolo in virtù del possesso di un contratto di affitto di tipo transitorio. Un diniego anomalo che si aggiunge alle prassi illegittime più diffuse e problematiche.

– Unico segnale positivo (ci piacerebbe essere smentiti) è da registrare invece rispetto alla scelta di alcune Questure (è il caso di Padova per esempio) di rilasciare subito il permesso di soggiorno CE di lungo periodo ai familiari ricongiunti del titlorare dello status di lungo soggiornante, senza quindi dover prima passare per il rilascio di un normale pds per motivi familiari, avendo ovviamente l’interessato tutti i requisiti (appena dimostrati in sede di domanda di nulla osta al ricongiungimento) per accedere anche alla carta di soggiorno. Questa prassi è possibile quando, dopo la convocazione presso lo Sportello Unico, e la conseguente richiesta del titolo di soggiorno, gli stranieri provvedano immediatamente all’iscrizione anagrafica.
Con l’introduzione del D.lgs n. 3 dell’8 gennaio 2007, in recepimento della Direttiva 109/2003, era stato infatti soppresso il comma 4 dell’articolo 30 del TU che specificava l’automatismo di questo rilascio.
In moltissime Province dunque gli stranieri ricongiunti sono ancora costretti a richiedere un pds per motivi familiari e solo successivamente (anche il giorno seguente potenzialmente) a procedere con l’inoltro di un nuovo Kit per la richiesta del pds di lungo periodo con il conseguente esborso di 70 euro.

– Dal punto di vista procedurale invece, quasi ovunque, si registra la prassi secondo cui le Questure, in risposta ad una istanza di rilascio di permesso di soggiorno CE, non si preoccupano di comunicare all’interessato l’eventuale diniego, con le relative motivazioni (cioè di rispondere alla richiesta inoltrata), ma invece consegnao direttamente un normale permesso di soggiorno (mai richiesto dallo straniero). Questo perchè spesso gli interessati difficilmente percorrono l’onerosa strada del ricorso in sede amministrativa accontentandosi del titolo rilasciato e sperando di poter ritentare in futuro la richiesta.

– Una vicenda che invece rischia di gettare ombre, più per la non volontà di impartire ordini chiari agli uffici periferici che per dubbi interpretativi della norma, in questo punto sufficientemente chiara, è quella riguardante la durata del titolo o meglio, la possibilità da parte delle Questure chiamate ad aggiornare il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo di sottoporre gli interessati al vaglio dei requisiti già dimostrati al momento del rilascio.

Si tratta di una prassi in atto in molte Questure che subordina il mantenimento del titolo di lungo periodo alla sussistenza dei requisiti anche nei successivi contatti con gli uffici immigrazione.
E’ utile chiarire che, essendo il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo il titolo che a tutti gli effetti sostituisce la vecchia carta di soggiono ed essendo espressamente previsto dall’articolo 9 che il titolo in questione è a tempo indeterminato, ed in caso di aggiornamento, si tratti di inserimento di figli minori, di cambio di residenza, di modifica dei dati contenuti nel passaporto, oppure in caso di passaggio dalla carta di soggiorno in formato cartaceo alla tessera in formato elettronico, la pratica non può essere soggetta al vaglio dei requisiti di reddito e di alloggio.
L’articolo 9, al comma 7, prevede espressamente una lista di casi in cui può essere revocato il permesso di soggiorno di lungo periodo. Al di fuori delle ipotesi formulate non è possibile perdere lo status di lungo soggiornanti e quindi ogni richiesta di dimostrazione dei requisiti in sede di aggiornamento risulta illegittima.

Per molto tempo (anche se sembra che il poligrafico dello Stato si stia adeguando) i permessi di soggiorno Ce di lungo periodo, nella parte riservata alla scadenza, hanno riportato una data di fine validità, di 5 anni successiva alla data del rilascio. Anche in caso di scadenza non possono essere richiesti i requisiti trattandosi di una data di validità della tessera, cioè del supporto elettronico, e non invece di un rinnovo del diritto di soggiorno dello straniero altrimenti irregolare.
Ma ovviamente la presenza della data di scadenza, in mancanza di indicazioni da parte del Ministero, da un lato ha aperto la strada agli uffici immigrazione, per mettere in atto ogni creativa prassi, dall’altro lato ha prodotto il timore, da parte dei soggetti titolari dello status di lungo soggiornanti, di produrre regolarmente la domanda di aggiornamento in tutti i casi in cui questo fosse necessario.

Urge quindi un chiarimento da parte del Ministero dell’Interno, non tanto sull’interpretazione dell’articolo 9, che non può e non deve essere messa in discussione, quanto soprattutto nei confronti delle Questure, affinchè si adeguino ai dettami della legge e mettano fine agli ingiustificati ostacoli che ancora permangono nell’elaborazione delle pratiche relative all’accesso o al mantenimento del diritto di soggiorno di lungo periodo.

Sul Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo perido segnaliamo:
La scheda pratica del Progetto Melting Pot Europa
I commenti, gli approfondimenti e le segnalazioni
La giurisprudenza intervenuta in materia
Le circolari del Ministero dell’Interno sul tema