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Permesso di soggiorno elettronico – Una circolare del Ministero dell’Interno riconosce gli errori di impostazione

La circolare sostanzialmente riconosce l’evidente errore di impostazione dei permessi di soggiorno elettronici, che non consente l’identificazione della tipologia del permesso di soggiorno e, quindi, delle prerogative ad esso specificamente connesse, in particolare per quanto riguarda la possibilità di lavorare regolarmente -a tempo pieno o a tempo parziale. Come ha giustamente sottolineato l’Associazione Demografici Associati, che rappresenta una larga parte dei funzionari di stato civile e anagrafe, “questa situazione ha creato non pochi problemi ai datori di lavoro, che devono sapere se il cittadino straniero che vogliono assumere ha un permesso idoneo oppure no. Il titolare di un permesso per studio, per esempio, può lavorare al massimo venti ore settimanali, chi lo assume per più ore rischia sanzioni penali. Di fronte al permesso muto, ci si doveva fidare di quello che diceva il cittadino straniero, oppure chiedergli la prova che il permesso suo permesso era a posto”. Da tale errore di impostazione potranno derivare anche altri non meno ravi problemi agi immigrati regolarmente soggiornanti per ciò che concerne l’esercizio di altri diritti fondamentali, si pensi ad esempio all’assistenza sanitaria o alle prestazioni di assistenza sociale.
Al riguardo, sorgerebbe spontanea la richiesta di sapere se qualcuno pagherà per questo errore, che appare molto grave non solo per gli interessati, per i motivi già detti in estrema sintesi, ma anche per la stessa Amministrazione Pubblica: infatti, come pure si ricava dalla circolare in commento, ciò comporterà un aggravio di lavoro per le questure che avrebbe potuto benissimo essere evitato, costringedole a far fronte ad una richiesta che si potrà immaginare molto numerosa di rilascio delle prescritte attestazioni, atte a puntualizzare l’esatta posizione di soggiorno dei richiedenti. Per inciso, sia pure in mancanza di espresse precisazioni sul punto, si confida che, almeno, l’Amministrazione non richieda per il rilascio di tali attestazioni il pagamento di alcuna imposta di bollo, dal momento che risulterebbe ridicolo -come dire che si aggiungerebbe il danno alla beffa- che gli interessati, oltre a subire una ingiusta perdita di tempo dopo avere già pagato per ottenere il permesso di soggiorno elettronico, dovessero anche pagare un’imposta di bollo per riparare un errore evidente dell’Amministrazione. Per l’appunto, oltre all’ingiustificato disagio dovuto ai tempi di attesa per il rilascio ed al prevedibile ritardo che tale aggravio di lavoro comporterà per la “normale” tempistica dei rilasci e rinnovi, non si può fare a meno di rilevare come tale aggravio di lavoro sia di per sé economicamente valutabile e rilevante, senza poi contare i costi che il Ministero dell’Interno dovrà sostenere per sostituire -come già annunciato- l’attuale tessera difettosa con un nuovo modello correttamente impostato. Ciò deve pur attribuirsi alla responsabilità di qualcuno, ovvero di chi avrebbe dovuto per il Ministero dell’Interno definire meglio l’impostazione e la “leggibilità” del permesso in formato elettronico. Nel caso di specie l’errore ha dunque prodotto un danno rilevante all’Amministrazione ed al tempo stesso sembra il risultato evidente di una grossolana negligenza, sicché si configura la “colpa grave” che dovrebbe dar luogo ad un procedimento, su iniziativa della competente Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti, per responsabilità contabile nei confronti dell’Amministrazione.
In ogni caso, tornando ai disagi per gli immigrati, poiché il rilascio delle citate attestazioni sul tipo di permesso di soggiorno posseduto comporterà quantomeno una certa perdita di tempo, si suggerisce un sistema alternativo per dimostrare ai datori di lavoro (ed anche agli uffici pubblici) il motivo del soggiorno: per l’appunto, se l’interessato ha conservato copia della domanda di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, della relativa ricevuta (con identico codice identificativo) e magari anche del permesso scaduto, chiunque dovrebbe comprendere che il permesso elettronico attualmente posseduto é di tipo corrispondente a quello scaduto ed alla domanda appositamente inoltrata, così evitando qualsiasi incertezza e ulteriori perdite di tempo.