Nel caso di persona in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio, come è stato più volte detto, esiste pieno diritto di lavorare, seppure con la limitazione delle 1.040 ore annue; l’assunzione avviene di fatto alle stesse condizioni stabilite per i lavoratori italiani. In altre parole, non è necessario chiedere ed ottenere prima un’autorizzazione, ma è sufficiente che il datore di lavoro dia comunicazione dell’avvenuta assunzione, entro 5 giorni, alla locale questura, che potrà essere effettuata mediante invio di copia della comunicazione inviata alla sezione circoscrizionale per l’Impiego.
Naturalmente dovranno essere effettuate tutte la normali denunce che si fanno quando si instaura un rapporto di lavoro (la denuncia nominativa degli assicurati all’Inps, all’Inail, la registrazione al libro paga e al libro matricola).
Si precisa che, nell’eventualità di una gravidanza, anche se la coppia non è sposata, il bambino quando nascerà, in quanto figlio di cittadino italiano, sarà a sua volta cittadino italiano dalla nascita e ciò darà anche un automatico diritto alla madre di ottenere un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, valido anche per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata.
Fino alla data della nascita del bambino, la madre potrà chiedere un permesso di soggiorno per motivi di salute in connessione con lo stato di gravidanza, naturalmente certificato, e questo in base all’art. 19, comma 2, lett. d), del Testo Unico sull’Immigrazione. Il permesso di soggiorno per motivi di salute potrà poi essere tranquillamente convertito in permesso di soggiorno per motivi di famiglia, una volta che sia avvenuto il riconoscimento da parte del padre e che quindi sia accertata la cittadinanza italiana del figlio, con cui la madre ha diritto di convivere serenamente senza che vi sia alcun ostacolo.
Permesso di soggiorno per motivi di studio: è possibile convertirlo in permesso di soggiorno per motivi familiari
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