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Permesso di soggiorno per motivi umanitari riconosciuto a seguito di costituzione di coppia di fatto

Tribunale di Palermo, ordinanza del 31 ottobre 2018

Il Tribunale di Palermo, sezione specializzata in materia di protezione internazionale, riconosce alla cittadina straniera, a seguito della costituzione di una coppia di fatto con cittadino italiano, un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
In via di fatto, la ricorrente riportava che la suddetta richiesta era fondata su concrete circostanze attinenti alla convivenza con cittadino italiano, con il quale vi era stabile rapporto affettivo. Depositava pure attestazioni relative al suo stato civile, attinenti alla sua residenza e alla sua convivenza, nonché un “Accordo di convivenza” con il cittadino italiano redatto il 3 settembre 2018 e conseguente “certificato di convivenza di fatto” rilasciato dal Comune.

Interessanti le motivazioni contenute nell’ordinanza:
Il ricorso in esame può dirsi fondato sulla base del diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari extracomunitari, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, come riconosciuto dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e recepito dal D.lgs 30/2007.
Già dalla cosidetta “Legge Cirinnà” del 2016, la convivenza di fatto ufficialmente registrata presso i competenti Uffici dell’Anagrafe – come documentato nel caso di specie – acquista lo stesso valore dei matrimoni.

Tale estensione del riconoscimento di diritti alle coppie di fatto come se fossero sposate, ha portato il più recente orientamento giurisprudenziale, nel pieno rispetto dell’art. 3 della Costituzione Italiana e della registrazione della convivenza di fatto non da tutti conosciuta come valido strumento per la conversione del permesso di soggiorno per motivi familiari, a ritenere che “l’attuale legislazione in materia di permessi di soggiorno, sebbene non sia stata ancora adeguata o comunque ben coordinata sul punto e alle riforme di cui alla L. n. 76/2016 sulle unioni civili e di fatto, consente il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 286 del 1998, anche al convivente straniero di cittadino italiano”, valutando che, laddove sussistano le condizioni formali e sostanziali, deve essere applicata anche alle unioni di fatto, trattandosi di una relazione stabile, debitamente attestata con documentazione ufficiale“.
A tal riguardo, la pronuncia riporta la sentenza n. 5040 del Consiglio di Stato Sez. III del 31-10-2017.

Inoltre sono state riportate le rilevanti considerazioni di recente operate dalla Suprema Corte, secondo cui: “In tema di immigrazione, il divieto di espulsione di cui all’art. 19, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, costituisce condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare, sicché non opera qualora, per ragioni di pericolosità sociale, sia stato revocato il titolo di soggiorno dello straniero, anche se fondato sulla medesima condizione soggettiva produttiva dell’inespellibilità (come il matrimonio con cittadina italiana)…“.

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Tribunale di Palermo, ordinanza del 31 ottobre 2018