Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Permesso di soggiorno per ricerca scientifica

Dal 21 febbraio in vigore il Decreto di recepimento della Direttiva Europea

Nel Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2007 il Governo ha approvato un decreto legislativo, sul quale sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, per il recepimento della direttiva 2005/71,
concernente una procedura specifica per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.

Nel merito, il decreto andrà a modificare, secondo quanto riportato nello schema di decreto legislativo, l’art. 27 del testo unico immigrazione e ne beneficeranno i cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese in cui è stato conseguito, dia accesso a programmi di dottorato. Il loro ingresso, non vincolato alle quote per lavoro, avverrà sulla base di una richiesta di un istituto di ricerca e dell’iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministero per l’università e la ricerca.

Il visto potrà essere rilasciato, con priorità rispetto ad altre tipologie di visto, sulla base di apposito nulla osta richiesto dall’Istituto di ricera presso lo Sportello Unico delle Prefetture e consentirà il rilascio di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica per lo svolgimento della attività di ricerca nelle forme del lavoro subordinato, autonomo o di borsa per addestramento alla ricerca. E’ anche possibile l’attività di insegnamento collegata alla ricerca. La durata di questi permessi è pari a quella del programma di ricerca, con possibilità di proroga se è prorogato il programma e, quindi, anche la convenzione di accoglienza.

La famiglia del ricercatore potrà soggiornare con un permesso per motivi famigliari, sussistendo le condizioni e i requisiti economici previsti in generale per il ricongiungimento.

I ricercatori in possesso di un permesso per ricerca scientifica potranno circolare liberamente tra i paesi dell’Unione Europea in esenzione di visto. Se il soggiorno per ricerca è inferiore a tre mesi è sufficiente una mera comunicazione allo sportello unico da parte del ricercatore, a cui è allegata, oltre ad una dichiarazione dell’istituto presso cui si svolgerà l’attività di ricerca, copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell’altro Stato. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza.