Nel Consiglio dei Ministri dell’11 dicembre 2007 il Governo ha approvato un decreto legislativo, sul quale sono stati acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti, per il recepimento della direttiva 2005/71,
concernente una procedura specifica per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
Nel merito, il decreto andrà a modificare, secondo quanto riportato nello schema di decreto legislativo, l’art. 27 del testo unico immigrazione e ne beneficeranno i cittadini stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che, nel Paese in cui è stato conseguito, dia accesso a programmi di dottorato. Il loro ingresso, non vincolato alle quote per lavoro, avverrà sulla base di una richiesta di un istituto di ricerca e dell’iscrizione in un apposito elenco tenuto dal Ministero per l’università e la ricerca.
Il visto potrà essere rilasciato, con priorità rispetto ad altre tipologie di visto, sulla base di apposito nulla osta richiesto dall’Istituto di ricera presso lo Sportello Unico delle Prefetture e consentirà il rilascio di un permesso di soggiorno per ricerca scientifica per lo svolgimento della attività di ricerca nelle forme del lavoro subordinato, autonomo o di borsa per addestramento alla ricerca. E’ anche possibile l’attività di insegnamento collegata alla ricerca. La durata di questi permessi è pari a quella del programma di ricerca, con possibilità di proroga se è prorogato il programma e, quindi, anche la convenzione di accoglienza.
La famiglia del ricercatore potrà soggiornare con un permesso per motivi famigliari, sussistendo le condizioni e i requisiti economici previsti in generale per il ricongiungimento.
I ricercatori in possesso di un permesso per ricerca scientifica potranno circolare liberamente tra i paesi dell’Unione Europea in esenzione di visto. Se il soggiorno per ricerca è inferiore a tre mesi è sufficiente una mera comunicazione allo sportello unico da parte del ricercatore, a cui è allegata, oltre ad una dichiarazione dell’istituto presso cui si svolgerà l’attività di ricerca, copia autentica della convenzione di accoglienza stipulata nell’altro Stato. Per periodi superiori a tre mesi, il soggiorno è subordinato alla stipula della convenzione di accoglienza.