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da altalex.it

Permesso di soggiorno: sulla prova della necessità di un sostegno materiale

Corte di Giustizia UE , sez. grande, sentenza 09.01.2007 n° C-1/05

La concessione del permesso di soggiorno per un cittadino di uno stato terzo, non può essere subordinata alla condizione che lo stesso, membro della famiglia di un cittadino comunitario, avvalendosi della sua libertà di circolazione abbia, in precedenza, soggiornato legalmente in un altro Stato membro. Inoltre, il famigliare di un cittadino comunitario, stabilito in un altro Stato membro, si intende “a carico” quando risulta avere bisogno del sostegno materiale di tale cittadino o del coniuge per sopperire ai suoi bisogni essenziali nello Stato d’origine o di provenienza di tale famigliare al momento in cui chiede di ricongiungersi a tale cittadino, la cui prova della necessità del sostegno materiale, non desumibile dal mero impegno di assumersi a carico lo stesso famigliare, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato.

Queste le conclusioni della Corte di Giustizia Europea (Grande Sezione) nella sentenza del 9 gennaio 2007.

La vicenda vede protagonisti la sig.ra Jia, cittadina cinese in pensione che, mentre dimorava legalmente in Svezia, aveva rivolto un’istanza diretta all’ottenimento del permesso di soggiorno alla Migrationsverket (Autorità svedese competente in materia di immigrazione).

Le argomentazioni a sostegno dell’istanza di permesso di soggiorno della sig.ra Jia si basavano sul suo legame di parentela con un cittadino di uno Stato membro, da cui era economicamente dipendente, insieme al marito, atteso le proprie condizioni difficili in cui vivevano in Cina.

L’autorità Svedese respingeva la richiesta della sig.ra Jia, in quanto la situazione di dipendenza economica invocata – ad avviso della stessa autorità – non era sufficientemente provata, e disponeva il rimpatrio dell’interessata nel suo paese d’origine, a meno che quest’ultima non avesse provato che un altro Stato era disposto ad accoglierla.

Tale decisione veniva poi impugnata dall’interessata davanti alla competente Commissione di ricorso in materia di immigrazione, la quale sospendeva il giudizio sottoponendo alla Corte di giustizia Europea delle questioni pregiudiziali e, tra l’altro, se il diritto comunitario in base alla direttiva 73/148, condiziona il rilascio del permesso di soggiorno al presupposto che tale membro della famiglia abbia, precedentemente, soggiornato legalmente in un altro Stato membro e se, sempre secondo la medesima direttiva, “[essere] a carico” significa che il membro della famiglia di un cittadino dell’Unione dipende economicamente da quest’ultimo per poter raggiungere un livello minimo di sussistenza accettabile nel suo Stato di origine oppure nello Stato in cui risiede permanentemente e della necessarietà, oltre ad un impegno di assunzione a carico proveniente dal cittadino dell’Unione, di documenti comprovanti l’esistenza di un’effettiva situazione di dipendenza.

Secondo la Corte di giustizia, premesso che “il diritto comunitario, non impone agli Stati membri di subordinare la concessione di un permesso di soggiorno ad un cittadino di uno Stato terzo, membro della famiglia di un cittadino comunitario che si è avvalso della sua libertà di circolazione, alla condizione che tale membro della famiglia, in precedenza, abbia soggiornato legalmente in un altro Stato membro”, la qualità di familiare «a carico» del titolare “risulta da una situazione di fatto caratterizzata dalla circostanza che il sostegno materiale del familiare è garantito dal cittadino comunitario che si è avvalso della libertà di circolazione o dal suo coniuge, non presupponendo neppure l’esistenza di un diritto agli alimenti, salvo far dipendere tale condizione dalle normative nazionali che cambiano da uno Stato all’altro”.

Atteso, inoltre – aggiunge la Corte – che la direttiva 73/148 (art. 1, n.1, lettera d) si applica solo degli ascendenti del coniuge del cittadino di uno Stato membro stabilito in un altro Stato membro per esercitarvi un’attività di lavoro autonomo che sono «a [suo] carico», per stabilire se gli ascendenti del coniuge di un cittadino comunitario tale condizione “lo Stato membro ospitante deve valutare se, alla luce delle loro condizioni economiche e sociali, essi non sono in grado di sopperire ai loro bisogni essenziali”.

Necessità del sostegno materiale che deve sussistere nello Stato di origine o di provenienza di tali ascendenti al momento in cui chiedono di ricongiungersi al detto cittadino comunitario.

Riguardo la prova della necessità di un sostegno materiale – sempre secondo la Corte di Giustizia – a carico del richiedente e che lo Stato membro ospitante può esigere, questa può essere fornita con qualsiasi mezzo appropriato, “mentre il mero impegno di assumersi a carico lo stesso famigliare, proveniente dal cittadino comunitario o dal suo coniuge, può non essere considerato come comprovante l’esistenza di una situazione di dipendenza reale da parte di quest’ultimo.”.

(Altalex, 12 gennaio 2007. Nota di Gesuele Bellini)

Testo della sentenza della Corte di Giustizia Europea