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Permesso per cure mediche art. 19 comma 2 let. d): il Tribunale ordina il rilascio in favore del padre di una bambina di 6 mesi

Tribunale civile di Roma, decreto del 27 luglio 2019

Il tribunale civile di Roma con provvedimento cautelare ante causam ha ordinato il rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche ai sensi dell’art. 19 c. 2 lett d) in favore del padre di una bambina di 6 mesi.
Sul periculum ha ritenuto che l’esecuzione dell’ordine di allontanamento entro 15 giorni dal territorio nazionale che era stato emesso in occasione del rifiuto di rilascio del permesso per cure mediche avrebbe determinato un gravissimo pregiudizio all’unità familiare e alla tutela dei figli minori (art. 8 CEDU, art. 13 c. 2 TUI, art. 7 carta dei diritti fondamentali, art. 5 TUI, sent. Corte Cost. 202/2013, Cass 1665/2019, Convenzione sui diritti del fanciullo 1989).
Sul fumus, il permesso di soggiorno per cure mediche era stata rifiutato a soli 7 giorni dal compimento dei 6 mesi della bambina, nonostante fosse stato richiesto sin dai primi mesi della gravidanza della moglie, sulla base della inutilizzabilità del certificato di matrimonio rilasciato dalla ambasciata guineana in Italia e legalizzato dalla prefettura. Il giudice ritiene che tale certificato (previsto dall’art. 33 del DPR 445/2000) sia del tutto equipollente a quello richiesto dalla questura ai sensi dell’art. 2 del DPR 394/99 (certificato rilasciato dall’autorità straniera e legalizzato dall’ambasciata italiana all’estero) e faccia prova pieno del rapporto di coniugio.
Si fa altresì presente che la moglie si era ricongiunta al marito esibendo tutta la documentazione necessaria, i tempi per la richiesta e il rilascio di tale documento rappresentavano una richiesta gravosa considerato la brevità del pds, la legalizzata dell’Ambasciata italiana in Guinea e della prefettura di Roma hanno lo steso valore certificativo della firma e non hanno poteri di controllo del contenuto dell’atto.
Inoltre, il giudice rileva che la parte aveva interesse ad ottenere il pds per cure mediche anche se ormai trascorsi i 6 mesi dalla nascita della figlia, in quanto il permesso può esser convertito in permesso per motivi familiari a seguito di coesione con la moglie, regolare sul territorio con permesso per motivi di lavoro.
L’ordinanza è interessante anche perché il giudice non mette in dubbio la competenza del tribunale civile a decidere sulla richiesta.

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Tribunale civile di Roma, decreto del 27 luglio 2019