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Permesso per cure mediche: la nota dell’Ospedale di Tirana è inidonea a superare le ripetute attestazioni di una struttura pubblica sanitaria italiana

Tribunale di Milano, ordinanza del 4 novembre 2020

Il Tribunale di Milano ha riconosciuto il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di cure mediche in favore di una ricorrente che aveva subito il trapianto di rene.
L’Amministrazione si oppone al rilascio al permesso di soggiorno, affermando che la paziente potrebbe ottenere cure equivalenti in Albania, suo Paese di origine, e fonda tale affermazione su di una nota inviata il 16 settembre 2019 dal prof. Barbullushi dell’Ospedale Universitario Madre Teresa di Tirana, servizio di nefrologia, dialisi, trapianti, su richiesta dell’Ambasciata italiana a Tirana sollecitata dalla Questura, nel quale si afferma concisamente quanto segue: “Si informa che il nostro servizio dispone della possibilità di trattamento medico per una paziente che ha effettuato trapianto di rene in Italia”.

La ricorrente ha, dal canto suo, prodotto un articolo di un giornale albanese del 2 aprile 2019 nel quale si riporta che nell’Ospedale Centrale Universitario di Tirana mancano i medicinali salvavita e che i soggetti che hanno subito un trapianto di rene devono reperirlo a pagamento.
Orbene, ritiene il Collegio che la nota inviata dall’Ospedale Universitario Madre Teresa di Tirana all’Ambasciata italiana a Tirana sia inidonea, a causa della sua genericità, a superare la ripetuta attestazione dell’Ospedale di Monza, per la quale la ricorrente “subirebbe un rilevante pregiudizio alla salute in caso di rientro stabile nel Paese di origine.

Tale attestazione è infatti fondata su una diagnosi con relativa certificazione di ben quattro patologie, tre delle quali (“eseguita terapia eradicante HCV il 22/1/2018”; “ipertensione arteriosa” ; “gozzo multinodulare non tossico di discrete dimensioni in assenza di autoimmunità tiroide”) si aggiungono all’esecuzione del trapianto di rene; inoltre l’Ospedale italiano attesta che la sospensione della terapia immunodepressiva in atto potrebbe causare “rigetto acuto e rientro in dialisi” (doc. 3 allegato al ricorso). La nota dell’Ospedale di Tirana si limita invece ad informare che “il servizio dispone della possibilità di trattamento medico per una paziente che ha effettuato trapianto di rene in Italia”, senza riferire questa generica “possibilità” alle specifiche patologie della ricorrente, alla eventualità di “rigetto acuto e rientro in dialisi” e neppure alle concrete modalità di esecuzione delle cure.

Per tale ragione la nota invocata dalla Questura è inidonea a superare le ripetute attestazioni di una struttura pubblica sanitaria che ha accertato, così come richiesto dall’art. 19 comma 2, lettera d-bis del D.Lgs n.286/1998, che le gravi patologie, di cui soffre la ricorrente sono tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute della stessa in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza”.
Va in definitiva accertato il diritto della ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali di salute.

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Tribunale di Milano, ordinanza del 4 novembre 2020