Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Permesso per motivi di famiglia – La competenza è del Giudice Ordinario

Il Tar Lazio pronuncia una sentenza con la quale chiarisce la questione

Secondo la Sentenza del Tar Lazio del 2 febbraio 2010 tutte le controversie riguardanti il rilascio di un nulla osta relativo a
ricongiungimento familiare, come al rilascio o al rinnovo di un permesso di
soggiorno per motivi familiari sono sottratte alla giurisdizione del giudice
amministrativo e rientrano in quella del giudice ordinario,

non solo in sede di impugnazione del provvedimento di diniego di nulla
osta al ricongiungimento familiare o di rifiuto di rilascio, o di rinnovo, del permesso
per motivi di famiglia, ma anche in sede di autonomo giudizio di accertamento del
diritto di conseguire il nulla osta oppure il permesso per motivi di famiglia suddetti.

In altre parole, ai fini della individuazione del giudice competente in questa materia,
non rileva il fatto che si discuta della legittimità di un provvedimento amministrativo
oppure di un comportamento omissivo quale è il silenzio, che costituisce un “non
atto” relativo, comunque, a una materia demandata alla cognizione del giudice
ordinario.

Nel caso di specie, il ricorso è stato proposto avverso il decreto con il quale il
Questore di Roma ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per
motivi familiari e, conseguentemente, il giudice amministrativo è privo di
giurisdizione dato che la contestazione cade su questione che concerne il diritto alla
unità familiare.
A differenza del permesso di soggiorno disciplinato in generale dall’articolo 5 del d.
lgs. n. 286/1998 – che è connotato da ampi spazi di discrezionalità da parte della P.A.,
ai quali si correlano posizioni di mero interesse legittimo tutelabili dinanzi al giudice
amministrativo – il permesso di soggiorno per motivi familiari, in presenza del possesso dei requisiti tassativamente elencati, risulta essere atto dovuto e, dunque,
forma oggetto di diritti soggettivi, con conseguente devoluzione della materia al
giudice ordinario
(v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 maggio 2007, n. 1940 e Tar
Veneto, sez. III, sent. n. 3455 del 2008), attenendo le relative controversie “alla
denunciata lesione di veri e propri diritti”.

– [ Sentenza del Tar Lazio n. 1414 del 2 febbraio 2010 ]