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Permesso per studio – Rinnovabile anche dopo sei mesi di permanenza all’estero

Una circolare de Ministero dell'Interno chiarisce la possibilità di rinnovare il pds

Il permesso di soggiorno per motivi di studio permette di muoversi liberamente all’interno del territorio europeo per la continuazione o la frequentazione di studi in altri stati membri.

Fatta salva la necessità, per chi studia in Italia, pur essendo soggiornante in altro paese UE, di chiedere il pds per studio dopo il trascorrere dei primi tre mesi, la circolare n. 6020 del 15 settembre 2010, diffusa dal Ministero dell’Interno, spiega che, in caso di soggiorno all’estero che si protragga oltre i sei mesi (limite oltre il quale si perde il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno in Italia) sarà possibile rinnovare comunque il permesso per studio solo presentando la documentazione comprovante il soggiorno motivato all’estero ed in particolare:
– certificazione rilasciata dalle stesse Autorità accademiche nazionali, attestante che la frequenza all’estero di particolari corsi rientri nel programma di studi porecedentemente approvato ovvero sia complementare ad esso;;
– idonea documentazione comprovante la regolare permanenza nell’altro Stato Membro (ad esempio esibendo la copia del permesso di soggiorno conferito dall’altro Stato ;
– certificazione rilasciata dalle Autorità accademiche dell’altro Stato Membro che attesti il regolare svolgimento di parte del programma di studi in quel Paese.

La presentazione di questa certificazione viene considerata come un grave e comprovato motivo che consente il rinnovo del pds nonostante la permanenza all’estero per un periodo superiore ai sei mesi.

Il nodo non è di poco conto viste le difficoltà ed i lunghi tempi di attesa generalmente riscontrati dagli studenti (anche italiani) nel farsi riconoscere dagli Atenei italiani i percorsi formativi esteri Spesso per semplici difficoltà burocratiche gli studenti stessi sono costretti a rincorrere docenti, a spostarsi da un ufficio all’altro per vedersi riconosciuto ciò che già preventivamente era stato approvato.
Non irrilevante poi il fatto che, proprio i percorsi di studi svolti all’estero (per esempio nell’ambito del progetto erasmus) rappresentano una grande opportunità formativa a prescindere dallo svolgimento di esami e dalla frequentazione dei corsi.
Questo sembra il nodo più complesso visto che, a fronte della richiesta da parte dell’autorità italiana (Questura) non è chiaro se vi sia o meno un obbligo da parte dell’Autorità accademica estera, esteso a livello europeo, di rilasciare una certificazione comprovante la frequestazione del percorso formativo. Questi documenti infatti dovrebbero al limite essere rilasciati con il fine di permettere agli studenti di tradurre la fromazione estera in un riconoscimento da parte dell’università italiana che da solo quindi potrebbe bastare al rinnovo del pds.

Circolare del Ministero dell’Interno n. 6020 del 15 settembre 2010