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Possibilità per i genitori di ricongiungersi ai figli in casi gravi ed eccezionali

I paradossi tra norma generale e regolamentare in un’intervista all’Avv. A. Tonioni

Chi gode di un permesso di soggiorno ex art.31 dovrebbe infatti essere titolare di un permesso per motivi familiari, in realtà gli viene consegnato un permesso di soggiorno per cure mediche, con cui non può lavorare.
Nell’intervista all’avvocato Tonioni [ ascolta ] risulta evidente la contraddizione, vissuta sulla pelle di queste famiglie, tra volontà della norma generale e conseguenze dell’applicazione della norma regolamentare.

I principi contenuti nel Testo Unico sull’Immigrazione:

Secondo l’art. 28 del D.Lgs n. 286/1998, il diritto all’unità familiare è il diritto di mantenere o riacquistare l’unità familiare con altri membri della famiglia che il T.U. identifica specificamente nel successivo art. 29.
Di regola, il ricongiungimento familiare è ricongiungimento dei figli con i genitori (art. 29), in via eccezionale però l’art. 31 comma 3 stabilisce un’ipotesi di ingresso-permanenza del genitore in ricongiunzione al minore.

Recita la norma: “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. L’autorizzazione e’ revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia“.

Domanda: Che tipo di permesso di soggiorno viene dunque riconosciuto al genitore o al familiare che accompagna il minore in base a questa norma?

Risposta: Si tratta di un permesso di soggiorno per motivi familiari di cui possono godere sia i familiari all’estero per entrare in Italia – si tratta in maggior parte di famiglie che entrano per programmi di assistenza al minore – sia familiari che si trovano già sul territorio nazionale senza altro titolo di soggiorno, indipendentemente dal tempo e dal modo di questo ingresso.
L’articolo prevede infatti che il Tribunale dei Minorenni possa autorizzare l’ingresso e la permanenza del familiare anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge. Ciò significa che la revoca o la sospensione di precedenti permessi, così come precedenti espulsioni, non vengono considerate. Si tratta dunque di un permesso per motivi di famiglia, innanzitutto perché collegato ad una parte della legge che riguarda proprio l’unità familiare, in secondo luogo perché la norma dice che non solo sono le condizioni di salute i motivi che legittimano la permanenza del familiare nel territorio italiano, ma anche altri motivi, come lo sviluppo psico-fisico. Dice infatti “tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute”: sono quindi motivi diversi a dare luogo a questo permesso. Non è quindi automatico che le ragioni possano essere solo quelle legate alla salute e quindi alla malattia.

D: Rispetto al permesso di soggiorno rilasciato, cosa si riscontra invece nella realtà?

R: Sul concreto si assiste invece ad un restringimento di questo permesso. Infatti il regolamento di attuazione – a mio avviso stravolgendo completamente lo spirito della norma – limita sia i soggetti che possono beneficiare di questo permesso, sia le ragioni.
L’art. 11 del nuovo regolamento di attuazione che regola oggi questi tipi di permesso (mentre nel vecchio regolamento non c’era una normativa specifica) dice che la questura concede oggi al genitore un permesso per cure mediche.
E’ invece sufficiente confrontare la norma generale nel Testo Unico con la norma regolamentare per comprendere che si è passati da il familiare a il solo genitore e si è passati da gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico a motivi di salute. Incomprensibilmente il Regolamento restringe i soggetti familiari che accompagnerebbero il minore, escludendo la possibilità che entrambi i genitori possano venire, oltre che escludere questa possibilità per altri parenti. Inoltre, mentre nella norma generale su parla si sviluppo psico-fisico, in quella regolamentare si fa riferimento solo alle condizioni di salute, ma anche questo è un arbitrio regolamentare ed uno snaturamento della norma che altri soggetti intendeva tutelare e per altre ragioni.

D:La distinzione del tipo di permesso di soggiorno concesso non è secondaria, infatti la decisione di rilasciarlo per cure mediche ha effetti concreti molto gravi.

R: Sono conseguenze gravissime su più fronti. Il permesso per motivi familiari dà accesso a tutta una serie di diritti e facoltà, come ad esempio la possibilità di lavorare, diversamente con un permesso per motivi di salute non si può lavorare. L’interessato si ritrova quindi da un lato con una serie di diritti riconosciuti e dall’altro con la concreta impossibilità di esercitarli.

D: Potresti descriverci un caso reale, la situazione che vivono famiglie da te incontrate?

R: Sono situazioni ormai drammaticamente standard. Ci sono genitori autorizzati a rimanere in Italia con i figli minori con gravissime malattie come tumori ossei o trapianti del fegato che ottenevano dal Tribunale dei Minorenni il permesso a permanere in Italia per assistere ai figli minori. Assistere significa una molteplicità di cose in questo percorso di sviluppo. In questura hanno ottenuto il permesso per motivi di salute con il quale si sono presentati presso dei datori di lavoro che li volevano assumere, ma con quel tipo di permesso di soggiorno è stato obiettato che non è possibile accedere al lavoro. Bisogna anche dire che questo permesso di soggiorno consente solo le cure straordinarie, di conseguenza hanno il rimborso solo di alcune spese mediche e contemporaneamente non possono neppure lavorare per permettere quelle cure mediche che l’USL non rimborsa loro.

D: Ciò di fatto mette a repentaglio il motivo per cui il minore si trova in Italia, infatti risulta difficile senza lavoro pagare cure, alloggio, mantenimento di sé e del proprio figlio.

R: La situazione è infatti paradossale. C’è un Tribunale che autorizza l’ingresso in Italia per praticare delle cure e c’è l’USL che, in base al permesso di soggiorno rilasciato, non consente il sostegno di tutte le cure, ma richiede che vengano pagate. Dall’altra parte c’è il Ministero del Lavoro che non autorizza questa persona a lavorare per poterle pagare.
Nel concreto l’esigenza per cui queste persone sono state autorizzate a rimanere è frustrata. Di conseguenza risulta frustrato anche l’interesse di questo minore.

D: In un quadro che presenta una forte incongruenza sancita dai diversi attori coinvolti in questo provvedimento, quali sono gli strumenti giuridici a disposizione di chi vuole contrastare il restringimento delle facoltà e dei diritti successivi all’introduzione del nuovo regolamento attuativo?

R: In queste situazioni quello che si può fare è, dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Tribunale dei Minorenni ed aver ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di salute, chiedere comunque al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’autorizzazione al lavoro e, una volta ricevuto il provvedimento negativo, impugnarlo davanti al TAR sostenendo le ragioni finora dette. Tali ragioni sono in sintesi che colui che è titolare di un permesso di soggiorno ai sensi dell’art. 31 deve poter lavorare perché si tratta di un permesso per motivi di famiglia e come tale deve poter consentire anche l’accesso al lavoro.