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Precisazioni sul Decreto flussi 2003

Non è previsto che le quote siano utilizzate da qualsiasi cittadino straniero bensi da cittadini appartenenti ad un elenco di paesi che non è stato ben definito. Infatti il comma 2 del DPCM dice che: ” La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Paesi di cui e’ stata accettata l’adesione all’Unione europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia), di Serbia, Croazia, Montenegro, Bulgaria e Romania, nonche’ di Paesi per i quali sono in vigore con l’Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale, di quelli che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria e altresi’ i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell’anno 2001 e 2002”.

Si richiama il diritto di priorità nell’accesso al territorio italiano dei cittadini che hanno già ottenuto nell’anno precedente e nel 2001, l’autorizzazione all’ingresso per lavoro stagionale. Il Testo Unico, che in questa parte non è stato modificato dalla legge Bossi Fini, prevede infatti che questi lavoratori abbiano priorità rispetto a ingressi nuovi quindi, anche se si trattasse di lavoratori che non sono cittadini di uno dei paesi elencati, comunque avrebbero diritto perché è ancora previsto testualmente dalla legge, sempre a condizione di dimostrare che abbiano già fatto ingresso regolare per motivi di lavoro stagionale nel 2001 o 2002, e che abbiano rispettato il termine di scadenza dell’autorizzazione rientrando nel loro paese.
Eccezione fatta per questa particolare categoria (per cittadini che hanno diritto di priorità) l’elenco degli altri paesi è in parte analitico, in parte indica espressamente alcuni altri paesi. Il decreto diventa ambiguo quando si parla di paesi per i quali è in vigore con l’Italia “accordi bilaterali sul lavoro stagionale, di quelli che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria”. Questo perché nel decreto flussi 2002 (prorogato fino al 31 marzo 2003) sono indicati specifici paesi che possono godere di quote riservate (Albania, Tunisia, Marocco, Egitto, Moldavia, Sri Lanka). Si dovrebbe presumere (poiché questi paesi sono stati beneficiati da una specifica riserva delle quote messe a disposizione per l’anno 2002) che siano da considerare come paesi con i quali sono stati stipulati accordi di cooperazione in materia migratoria, ritenendo che anche i cittadini di questi paesi abbiano il diritto di utilizzare le quote per il solo lavoro stagionale.

Prorogato il decreto flussi 2002 fino al 31 marzo 2003

È interessante ritornare al decreto flussi 2002 perché, come dicevo, il decreto flussi per lavoro stagionale per il 2003 ha stabilito la proroga per i termini della presentazione delle domande al 31 marzo 2003 per il completo utilizzo delle quote che evidentemente non erano state completamente utilizzate. Una categoria a parte è quella dei cittadini argentini di origine italiana perché è noto il problema, molto complesso, di dimostrare l’origine italiana specialmente rimanendo ancora nel proprio paese di provenienza. Normalmente può essere dimostrata recuperando in Italia i documenti necessari (preso parrocchie, distretti militari, comuni, ecc) quindi sembra quasi una presa in giro l’offerta di entrare in Italia ma a condizione che prima, e non si sa come, dimostrino di essere di origine italiana, come se tutti fossero già muniti dei documenti adeguatamente legalizzata.

Per gli ingressi di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato (pds normalmente rinnovabile stando in Italia, a differenza del lavoro stagionale) le quote erano riservate unicamente a cittadini provenienti da Albania, Tunisia, Marocco, Egitto, Nigeria, Moldavia, Sri Lanka. Le quote non sono state del tutto esaurite per cui datori di lavoro interessati dovrebbero affettarsi presso le DPL (Direzioni Provinciali del Lavoro) per verificare la disponibilità e inoltrare la relativa domanda.