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Principio di non-refoulement ed esternalizzazione delle frontiere: la strada verso una tutela effettiva è tutta in salita

di Liliya Chorna

Photo credit: Sea-Watch

Alla luce dello scenario migratorio attuale un ruolo sempre più importante è rivestito dal principio di non-refoulement, strumento fondamentale di tutela dei diritti dei migranti. Tale principio, sancito dalla Convenzione di Ginevra del 1951 all’art. 33, è andato in contro nel corso del tempo ad una progressiva evoluzione, che ha esteso il raggio di protezione derivante da quest’ultimo. La Corte europea dei diritti umani, attraverso la sua costante giurisprudenza, ha ricavato il principio di non-refoulement dall’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia delle libertà e dei diritti fondamentali, sancendone la natura assoluta ed inderogabile. Secondo quanto stabilito dalla Corte, nessuno può essere respinto verso uno Stato in cui rischia di subire tortura e pene o trattamenti inumani o degradanti, indipendentemente dal reato o crimine grave commesso dalla persona.

Se da un lato la tutela prevista dal principio di non-refoulement è stata progressivamente estesa, dall’altra parte, tuttavia, non si è assistito ad un adeguamento delle politiche e dei sistemi nazionali. Oggigiorno il principio di non-refoulement si scontra con le politiche di esternalizzazione delle frontiere, perseguite dagli Stati come strumento di contrasto all’immigrazione illegale. La Corte di Strasburgo ha condannato più volte gli Stati per aver messo in atto pratiche contrarie al principio di non respingimento. In seguito al celebre caso Hirsi, pietra miliare della protezione dei migranti, la Corte ha ribadito il carattere assoluto del principio di non-refoulement in diverse sentenze.

Nella sentenza N.D. e N.T.1 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato la Spagna per aver respinto due rifugiati del Mali e della Costa d’Avorio senza aver valutato la loro situazione personale. La Corte, riconfermando quando già sancito nella sentenza Hirsi, ha riscontrato la violazione dell’art. 4 del Protocollo n. 4, che vieta le espulsioni collettive, questa volta applicandolo per la prima volta in relazione a respingimenti avvenuti ad una frontiera terrestre. In tale occasione la Corte è inoltre ritornata su un aspetto di fondamentale importanza, ovvero il concetto di giurisdizione, ribadendo come quest’ultimo non sia un concetto meramente territoriale e dunque la responsabilità dello Stato venga a configurarsi anche nel caso in cui quest’ultimo operi all’infuori dei propri confini, ovvero ogni qual volta i ricorrenti si trovino sotto il controllo de facto delle autorità statali.

Altrettanto degna di attenzione in questa sede è la sentenza Sharifi e altri2, in cui la Corte di Strasburgo ha condannato l’Italia per aver respinto 35 richiedenti asilo verso la Grecia, anche in questo caso senza aver esaminato le loro situazioni individuali ed esponendoli al rischio di tortura e trattamenti inumani o degradanti a causa delle carenze sistemiche nel sistema di asilo e di accoglienza dello Stato ellenico.

In un’altra celebre sentenza3 la Corte Edu ha condannato la Svizzera per aver respinto una famiglia afghana verso l’Italia, considerato lo Stato responsabile per l’esame della domanda di protezione internazionale ai sensi del Regolamento di Dublino. La Corte ha ritenuto la Svizzera responsabile della violazione dell’art. 3 CEDU e ha fornito chiarimenti importanti riguardo il trasferimento di richiedenti verso uno Stato, in cui il sistema di asilo non risulta ancora strutturalmente carente, ma presenta comunque condizioni che potrebbero esporre i ricorrenti al rischio di subire trattamenti vietati dalla Convenzione. Secondo il ragionamento seguito dalla Corte, lo Stato di invio, nonostante l’assenza di carenze sistemiche nel sistema di asilo dello Stato di destinazione, avrebbe dovuto comunque procedere ad un ulteriore livello di cooperazione, volto ad eliminare il rischio per i richiedenti di subire trattamenti contrari all’art. 3, considerata la loro condizione di estrema vulnerabilità.

A venire in rilievo è dunque l’importanza della protezione offerta dal principio di non-refoulement, che impedisce i respingimenti sia diretti che indiretti dei richiedenti verso Stati in cui la loro vita o la loro libertà potrebbe essere minacciata. Secondo quanto sancito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, il trasferimento dei richiedenti verso uno Stato in cui siano esposti al rischio di subire tortura o trattamenti o pene inumani o degradanti viola il principio di non-refoulement, ed è pertanto illegittimo, sia nel caso di respingimenti avvenuti nell’ambito di applicazione di accordi bilaterali tra Stati membri e paesi terzi, sia in caso di ottemperanza ai regolamenti interni. Il principio di non respingimento, infatti, così come sancito dalla Corte Edu e dall’art. 19 della Carte UE, non può essere soggetto a deroghe.

Tale aspetto risulta di fondamentale importanza soprattutto alla luce delle recenti politiche migratorie dell’Italia e dell’UE, che si basano su pratiche di repressione del fenomeno migratorio. La criminalizzazione e la detenzione dei migranti, la separazione dai membri familiari, la costruzione di muri, l’intercettamento e il respingimento delle imbarcazioni con a bordo i migranti rappresentano solo alcune di tali pratiche di repressione. Il volto più crudele delle politiche di esternalizzazione consiste nell’impossibilità per queste persone di lasciare il paese in cui si trovano e in cui sono costretti a vivere in condizioni disumane, contrarie all’art. 3 CEDU, come sottolineato in più occasioni dalla Corte di Strasburgo.

E’ di pochi giorni fa la notizia di circa 200 persone intercettate in acque internazionali dalla guardia costiera libica e riportate a Tripoli4. Intanto è di 53 il numero delle persone che hanno perso la vita in seguito all’ennesimo naufragio nel Mediterraneo a largo delle coste della Tunisia5. In Grecia continuano i respingimenti illegali dei migranti verso la Turchia 6, in seguito alla decisione di alcuni mesi fa da parte di quest’ultima di annullare l’accordo stipulato con l’UE nel 2016. Eventi come questi sono la triste testimonianza del fallimento delle politiche migratorie europee, che lungi dal voler offrire una soluzione a lungo termine, si limitano ad impedire l’accesso in Europa a spese della vita dei migranti. La messa in atto di tali politiche, oltre ad essere assolutamente in contrasto con il rispetto dei diritti umani fondamentali e dunque con gli assunti di una società democratica e civile, rappresenta un grosso ostacolo alla tutela prevista dal principio di non-refoulement.

Nonostante dunque l’evoluzione del principio di non-refoulement, alla luce dei repentini cambiamenti sociali, politici ed economici, molto resta ancora da fare affinché i diritti di chi migra vengano effettivamente tutelati. Pratiche di esternalizzazione e securitizzazione delle frontiere impediscono l’esercizio del diritto di asilo e scardinano i princìpi di solidarietà e accoglienza su cui l’Europa pretende di fondarsi. Serve un cambiamento di rotta radicale, l’abolizione degli accordi bilaterali con paesi gestiti da regimi dittatoriali e la creazione di canali di accesso sicuri nel rispetto dei diritti umani e degli obblighi internazionali.

  1. Corte EDU, N.D. e N.T. c. Spagna, ric. n. 8675/15 e n. 8697/15, sentenza del 3 ottobre 2017
  2. Corte EDU, Sharifi e altri c. Italia e Grecia, ric. n. 16643/09, sentenza del 21 ottobre 2014.
  3. Corte EDU, Tarakhel c. Svizzera, ric. n. 29217/12, sentenza del 4 novembre 2014.
  4. https://twitter.com/seawatch_intl/status/1270426393025884166
  5. https://www.ilpost.it/2020/06/11/naufragio-migranti-tunisia-sfax/
  6. https://www.meltingpot.org/Intrappolati-in-un-gioco-politico-il-rapporto-di-Amnesty.html

Liliya Chorna

Nata in Ucraina, cresciuta nel Sud Italia, da anni vivo in Germania, dove lavoro a diversi progetti nel campo della migrazione. Nel 2020 ho conseguito a Napoli la laurea in Comunicazione interculturale in area euro mediterranea con una tesi in Tutela internazionale dei migranti. Guardare alle migrazioni da diverse angolature, in particolare dalla prospettiva post coloniale, mi offre lo spazio per pensare e lavorare ad una collettività più giusta e solidale. Per me l'impossibile è reale.