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Procedimenti di Cittadinanza e legge sul procedimento amministrativo: segnalazione di gravi irregolarità

Una segnalazione contro la prassi della Prefettura di Roma in ordine alla gestione del procedimento amministrativo per la domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9 c. 1 lettera f) L. 91/92

La polarizzazione del dibattito sullo ius soli se da un lato ha il merito di aver mobilitato l’opinione pubblica ed il Parlamento Italiano sulla necessità di una riforma della Legge 5 febbraio 1992 n. 91 per lo meno con riferimento ai minori che nascono in Italia e qui compiono il percorso di scolarizzazione, dall’altro lato ha forse ingenerato la falsa convinzione che tutte le criticità della legge sulla cittadinanza italiana si esauriscono sulla questione se riconoscere o meno la cittadinanza a chi è nato in Italia attraverso percorsi più semplificati e ragionevoli rispetto a quelli attuali.
Scarsa attenzione viene per es. riservata alla gestione da parte della Pubblica Amministrazione, ovverossia Ministero dell’Interno e Prefetture, dei procedimenti amministrativi che seguono alla presentazione di una istanza di cittadinanza per naturalizzazione. Trattasi nella quasi totalità dei casi di cittadini stranieri residenti in Italia da più di dieci anni che hanno contribuito con il loro lavoro a far crescere l’economia del paese e che contestualmente hanno condiviso i valori e le tradizioni del nostro paese al punto di sentire il bisogno di chiedere la cittadinanza italiana. Ci si aspetterebbe in questi casi che la trattazione di tali istanze da parte della Pubblica Amministrazione avvenga nel rispetto dei principi sanciti dalla legge 241/90 tra i quali quelli di legalità, efficacia ed efficienza, ragionevolezza e trasparenza. Così non è.
Per confermare le affermazioni che precedono si richiama l’attenzione su una prassi, da tempo in atto presso la Prefettura di Roma, che non si esita a definire illegittima.

Come è a tutti noto una volta che il cittadino straniero inoltra on line all’Amministrazione la domanda di cittadinanza per naturalizzazione, la Prefettura competente notifica all’interessato ai sensi dell’art. 7 dalla l. 241/90 la “comunicazione di avvio del procedimento” la cui funzione, come già risulta chiaro dal nome dell’istituto, è quella di informare colui nei cui confronti il provvedimento finale è destinato a produrre effetti che la domanda di cittadinanza è stata presa in consegna dall’Amministrazione e che di conseguenza da quel momento inizia a decorrere il termine dei 730 giorni entro i quali l’Amministrazione dovrà concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso. Altra funzione della comunicazione di avvio del procedimento è quella di mettere il soggetto destinatario del provvedimento finale nella condizione di partecipare attivamente al procedimento amministrativo fornendovi il proprio apporto collaborativo.

L’art. 2 del DPR n. 362/1994, che contiene norme sui procedimenti di concessione della cittadinanza italiana, stabilisce inoltre che :
“1. Nel caso di incompletezza o irregolarità della domanda o della relativa documentazione, entro 30 giorni l’autorità invita il richiedente a integrarla e regolarizzarla, dando le opportune indicazioni e i termini del procedimento restano interrotti fino all’adempimento.
2. Una volta che l’interessato abbia adempiuto a quanto richiesto, l’autorità procede a norma del comma 1, seconda parte
(e cioè inoltra al Ministero stesso la relativa documentazione con le proprie osservazioni, ndr). Qualora l’adempimento risulti insufficiente, o la nuova documentazione prodotta sia a sua volta irregolare, l’autorità dichiara inammissibile l’istanza….”.

La norma è talmente chiara che non dovrebbe offrire spazi a dubbi interpretativi: la Prefettura, ricevuta la domanda di cittadinanza on line con annessa documentazione scannerizzata in PDF, dovrebbe subito effettuare un primo controllo della documentazione ricevuta e comunicare al soggetto interessato, entro e non oltre 30 giorni, eventuali irregolarità o incompletezza della documentazione, consentendo al soggetto di sanare la posizione con la conseguenza che i termini del procedimento restano interrotti fino all’adempimento.
La prassi in atto presso la Prefettura di Roma si svolge invece in modo diverso da quello previsto dalla normativa. Innanzitutto può accadere (ed è accaduto) che l’Amministrazione non esegua subito il primo esame della documentazione ricevuta e che, dopo qualche mese (a volte anche cinque o sei mesi) la Prefettura convochi il richiedente presso i propri uffici per il controllo della documentazione in originale (in particolare atto di nascita e certificato penale proveniente dall’estero). Può accadere che, nonostante il controllo della documentazione sia andato a buon fine, qualche giorno dopo, sul portale web del Ministero dell’Interno, nella pagina personale del richiedente la cittadinanza italiana, appaia nella sezione dedicata alle “Comunicazioni” dell’Amministrazione un preavviso di diniego in cui per si dà atto, per es, che il richiedente non ha scannerizzato una pagina dell’atto di nascita. Nota bene: il preavviso di diniego non viene notificato all’indirizzo di residenza del richiedente la cittadinanza italiana ma depositato nel c.d. fascicolo telematico. Ora ben può accadere che il cittadino straniero, soprattutto dopo l’esito positivo del controllo della documentazione negli Uffici della Prefettura, non vada subito ad effettuare controlli sul sito ministeriale. Ma la conseguenza ancora più assurda di quanto precede è che la Prefettura, dopo che il richiedente la cittadinanza ha adempiuto alla richiesta di integrazione telematica, sposta unilateralmente la data di presentazione della domanda di cittadinanza dalla data effettiva a quella in cui è stato effettuato l’adempimento richiesto attraverso il deposito on line della documentazione richiesta.

Un esempio concreto può aiutare a capire meglio i termini della questione:
1) Cittadino straniero inoltra on line il 28.05.2015 la domanda di cittadinanza italiana.
2) La Prefettura di Roma attesta l’avvio del procedimento amministrativo e altresì che la domanda è stata inviata il 28.05.2015.
3) Il richiedente la cittadinanza effettua presso gli Uffici della Prefettura il controllo dei documenti originali il 30.05.2016 con esito positivo.
4) Nella stessa data compare sul portale il preavviso di diniego con la seguente dicitura: Documenti ok. Non sono state scansionate le Apostille dei due certificati. 5) Il cittadino straniero scannerizza quanto richiesto in data 31.05.2016 con la conseguenza che la data di invio della domanda di cittadinanza italiana viene unilateralmente spostata al 31.05.2016.

La gravità di quanto rappresentato è evidente. Se il Ministero dell’Interno, chiamato ad emanare il provvedimento finale, ratifica l’operato della Prefettura risulta ovvio che il procedimento amministrativo dovrebbe concludersi non più il 28.05.2017 ma il 30.05.2018. Rimanendo all’esempio che precede, si aggiunga anche il fatto che con il richiedente convive figlio minore che il 16.02.2018 compie 18 anni e che, causa la discutibile prassi della Prefettura, probabilmente non potrà acquistare la cittadinanza italiana per comunicazione dal padre.

La domanda che sorge spontanea è la seguente: è corretto in questo caso l’operato dell’Amministrazione?
Una lettura, anche non approfondita, della normativa richiamata, sembrerebbe autorizzare una risposta negativa. Va detto che il problema in passato è stato segnalato sia alla Prefettura di Roma sia al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Nulla tuttavia è cambiato.

Avv. Emanuele Giudice
r.l. Associazione Alexandra

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