Per la libertà di movimento, per i diritti di cittadinanza

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 269 del 16-11-2004

Programmazione flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri UE per l’anno 2004

Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 269 del 16-11-2004

DECRETI PRESIDENZIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 ottobre 2004

Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della UE nel territorio dello Stato, per l’anno 2004

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

. Visto il Trattato di adesione all’Unione europea tra gli Statimembri dell’Unione europea e la Repubblica Ceca, la Repubblica diCipro, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, laRepubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, la Repubblica diPolonia, la Repubblica Slovacca, la Repubblica di Slovenia e laRepubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzionedel suddetto Trattato;

. Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplinadell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanatocon decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successivemodificazioni, ed in particolare l’art. 3, comma 4;

. Considerato che per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004non sono, in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 delregolamento CEE n. 1612/68 ai fini dell’ingresso nel mercato dellavoro italiano dei cittadini dei seguenti Stati membri di nuovaadesione: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica diLettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, RepubblicaSlovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

. Considerato altresi’ che, secondo le previsioni del Trattato, inderoga agli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68,ciascuno Stato membro puo’ continuare ad applicare le misurenazionali per la disciplina dell’accesso al proprio mercato dellavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuovaadesione appena indicati;

. Tenuto conto che le misure nazionali devono assicurare untrattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membririspetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;
Tenuto conto che le misure nazionali non possono determinare per icittadini degli Stati membri di nuova adesione sopra indicaticondizioni di accesso al mercato del lavoro piu’ restrittive diquelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;
. Tenuto conto che, in attuazione dell’art. 3, comma 4, del decretolegislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni, in data19 dicembre 2003 sono stati emanati due decreti del Presidente delConsiglio dei Ministri, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 2004, con i quali, in sededi programmazione transitoria, sono state determinate le quotemassime di lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia perl’anno 2004;
. Tenuto conto, in particolare, che i citati decreti del Presidentedel Consiglio dei Ministri hanno autorizzato complessivamente 79.500ingressi di lavoratori non comunitari, di cui 50.000 ingressi permotivi di lavoro subordinato stagionale;
. Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data20 aprile 2004, con il quale e’ stato disposto, secondo le previsionidel «Trattato di adesione», di non applicare, per il primo bienniodalla data del 1° maggio 2004, gli articoli da 1 a 6 del regolamentoCEE n. 1612/68, ai fini dell’ingresso nel mercato del lavoro italianodei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione:Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia,Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca,Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;

. Considerato che, in applicazione del principio di «preferenzacomunitaria» sancito dal predetto «Trattato di adesione», le misurenazionali devono assicurare un trattamento preferenziale ailavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratoricittadini di Stati terzi;
Rilevato che per far fronte alle esigenze del proprio mercato dellavoro subordinato, e’ necessario ed urgente consentire l’ingresso inItalia, per il corrente anno 2004, di una quota di lavoratorisubordinati a carattere stagionale, in particolare per il settoredell’agricoltura;

Decreta:

Art. 1.

Per l’anno 2004 e’ ammessa in Italia per motivi di lavorosubordinato, in particolare per il lavoro a carattere stagionale peril settore dell’agricoltura, una quota di 16.000 unita’ di lavoratoricittadini dei nuovi Stati membri dell’Unione europea di seguitoindicati: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica diLettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, RepubblicaSlovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

Art. 2.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede almonitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cuiall’art. 1 ed attua tutte le misure necessarie affinche’ per icittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizionidi accesso al mercato del lavoro piu’ restrittive di quelle esistentialla data della firma del Trattato di adesione.

Roma, 8 ottobre 2004

p. Il Presidente: LettaRegistrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2004
Ministeri istituzionali – Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 10, foglio n. 323